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Cancellazione di società di capitali e debiti sociali | Responsabile sicurezza Bergamo

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Cancellazione di società di capitali e debiti sociali

Responsabile sicurezza Bergamo

La giurisprudenza di legittimità è tornata recentemente a pronunciarsi, con diverse sentenze, in merito alla cancellazione delle società di capitali, con particolare riguardo alla sorte dei debiti sociali pendenti.

A mente dell’art. 2495 c.c., difatti, dopo la cancellazione della società di capitali “i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”. Secondo il dettato normativo pertanto, solo nella eventualità che i soci abbiano riscosso un qualunque importo a seguito dello scioglimento, possono essere chiamati a rispondere nei limiti di detta cifra.

La giurisprudenza maggioritaria da tempo si è mostrata in linea con l’esplicita intenzione del legislatore (ex multis Cass., 2444/2017).

Una voce fuori dal coro invero è rappresentata dalla sentenza 9094/2017, sempre emanata della Suprema Corte, secondo la quale i soci succedono alla società nei debiti pregressi, indipendentemente dalla riscossione o meno del riparto in sede di bilancio finale, con conseguente interesse ad agire del creditore insoddisfatto, per vedere riconosciuto il proprio diritto e dimostrare l’esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio finale di liquidazione.

Tale esegesi sembra tuttavia destinata a rimanere una interpretazione piuttosto isolata sul punto; difatti la Corte di Cassazione è tornata nuovamente in argomento, precisando che solo e soltanto laddove il creditore (ex art. 2697 c.c.) dimostri che vi sia stato un attivo da liquidare, ripartito tra i soci, egli possa rivalersi sui predetti, che assurgono quindi a legittimati passivi in sede di contenzioso.

Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope | Consulente DVR Brescia

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Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Consulente DVR Brescia

I lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi, non possono assumere sostanze stupefacenti e psicotrope mai, in nessun caso, anche fuori dall’orario di lavoro.

A tale proposito i datori di lavoro, in collaborazione col medico competente sono obbligati a effettuare accertamenti sanitari volti ad accertare l’assenza di assunzione di tali sostanze.

L’accordo Stato Regioni (rep. atti n. 178 del 18/09/2008) definisce le indicazioni operative che la Regione Lombardia (Giunta Regionale Direzione Generale Sanità del 22/01/2009, protocollo H1.2009.0002333) ha adottato per la verifica dell’assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi.

L’azienda deve elaborare un documento aziendale dedicato che definisce, oltre che le procedure di applicazione della normativa nelle aziende, anche le azioni preventive, promozionali ed educative con riferimento ai rischi connessi all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’espletamento di mansioni a rischio, anche in relazione al fenomeno degli infortuni stradali in itinere.

Tale documento è parte del documento di valutazione dei rischi, deve essere condiviso con le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e deve essere presentato a tutti i lavoratori adibiti a mansioni pericolose.

Il datore di lavoro fornisce al medico competente l’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte in Allegato I al Provvedimento n. 99/CU del 30 ottobre 2007; tale verifica deve essere effettuata per tutti i lavoratori e successivamente, periodicamente, con scadenza annuale.

La lista dei lavoratori deve essere tempestivamente aggiornata tenendo conto dei nuovi assunti, dei soggetti che hanno cessato di svolgere mansioni a rischio, che debbono essere stornati, dei lavoratori che, inizialmente assunti con altre mansioni, sono stati in tempi successivi adibiti alle mansioni a rischio.

L’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte nell’Allegato I deve tenere conto dell’effettivo impiego dei lavoratori nelle singoli mansioni a rischio elencate. Ciò non può prescindere quindi da una rigorosa definizione delle procedure organizzative da parte del Datore di Lavoro stesso, ad esempio: macchine operatrici, carrelli elevatori, piattaforme auto sollevanti, gru e autogrù, devono essere utilizzati solo da personale autorizzato e adeguatamente formato.

ALLEGATO – I: MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ E LA SALUTE DEI TERZI

1) Attività per le quali e’ richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

  1. a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
  2. b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
  3. c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.i.).

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:

  1. a) conducenti di veicoli stradali per i quali e’ richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e’ richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
  2. b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
  3. c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
  4. d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
  5. e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
  6. f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
  7. g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
  8. h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
  9. i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
  10. l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
  11. m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
  12. n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci (carrelli elevatori).

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA O DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE NEI LAVORATORI

(Intesa Conferenza Unificata, seduta del 30 ottobre 2007, ai sensi dell’art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131)

 

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Prevenzione dei rischi derivanti dall’impiego delle macchine | Sicurezza lavoro macchine

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Prevenzione dei rischi derivanti dall’impiego delle macchine

Sicurezza lavoro macchine

Pericoli delle macchine

La complessità dell’argomento obbliga a riassumere per quanto possibile i problemi e a condensare quanto previsto dalla normativa.

I pericoli, fonti di danno per la sicurezza, si possono così riassumere:

 a) afferramento, imprigionamento (es. cilindri controrotanti);

b) cesoiamento, schiacciamento, amputazione (es. cesoie, fustelle, presse);

c) rottura, proiezione parti (es. cinghie di trasmissione, volani, dischi mole);

d) taglio, amputazione (es. taglierine, cesoie);

e) trascinamento, afferramento (es. nastri trasportatori, catene);

f) proiezione di trucioli, schegge, scintille, faville incandescenti, spruzzi;

g) parti o componenti accessibili ad elevata temperatura non protetti, spigoli taglienti e pungenti accessibili;

h) equilibrio instabile, caduta di parti, ribaltamento, spostamenti repentini durante il montaggio, lo smontaggio e la preparazione;

i) investimento di persone durante la manovra di macchine semoventi;

l) ribaltamento;

m) illuminazione inadeguata della zona di lavoro (macchine semoventi);

n) accessibilità difficile o non agevole;

o) cedimenti strutturali;

p) incendi ed esplosioni.

I pericoli, fonti di danno per la salute, si possono così riassumere:

a) rumore;

b) vibrazioni;

c) posture fisse mantenute;

d) posture incongrue, sovraccarico degli arti superiori;

e) radiazioni;

f) temperature elevate;

g) illuminazione inadeguata, nel caso di lavoro che comporti elevato impegno visivo;

h) emissione di fumi, polveri, vapori e gas nocivi.

Protezione delle macchine

Le macchine, gli stessi componenti, gli organi lavoratori, le trasmissioni, quando costituiscono un pericolo in fase di avviamento o funzionamento devono essere realizzati in modo da non costituire pericolo per il lavoratore – utilizzatore.

Protezioni segregazioni e dispositivi di sicurezza

La normativa definisce, oltre ai concetti di ergonomia e sicurezza nell’impiego, un concetto fondamentale: ogni pericolo creato da una macchina deve essere eliminato; i sistemi fondamentali sono di tipo tecnico o di tipo organizzativo e gestionale.

Tra i concetti di tipo tecnico volti a preservare l’incolumità del lavoratore è fondamentale l’isolamento delle parti in movimento pericolose e delle zone di rischio, ove cioè sussistano pericoli specifici per l’addetto. La nota vale per le parti di macchine a funzionamento intermittente che possono trarre in inganno l’utilizzatore e causare gravi lesioni.

I sistemi di protezione sono essenzialmente i seguenti:

a) Protezione: avvolge, isolando la parte pericolosa; esempio un carter che avvolge una trasmissione a catena, un involucro che protegge una coppia di ingranaggi. Può essere realizzata in modo da consentire il passaggio del pezzo da lavorare ma non delle mani dell’operatore. La protezione deve essere applicata in modo da consentirne l’asportazione a mezzo utensili o chiave. Il fissaggio mediante pomelli con vite, ganci, magneti, apribili manualmente, non è consentito.

b) Segregazione: isola la zona pericolosa, impedendo ai lavoratori di avvicinarsi; esempio: una barriera o una robusta rete; deve comunque essere realizzata in modo tale che, anche sporgendosi, una persona non acceda alla zona di pericolo.

c) Dispositivo di sicurezza: arresta la macchina o le parti in movimento in caso di pericolo immediato. Può essere realizzato nei modi più diversi:

– barriera fotoelettrica (fotocellula): blocca la macchina qualora una mano o parte del corpo dell’addetto si avvicinasse alla zona di pericolo;

– microinterruttore: collegato ad uno sportello o riparo atto a segregare la zona di pericolo, toglie tensione all’alimentazione della macchina;

– dispositivo meccanico: blocca l’organo lavoratore nel caso non sia predisposta una protezione;

Esistono poi dispositivi di sicurezza per altri tipi di impianti, quali valvole di sicurezza per circuiti idraulici, pneumatici, bombole, flange a rottura.

Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza non possono essere rimossi se non per necessità di lavoro. Qualora debbano essere rimossi, dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mantenere in evidenza e a ridurre al minimo possibile il pericolo che ne deriva.

La rimessa a posto della protezione o del dispositivo deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno resa necessaria la loro temporanea rimozione.

Organi di comando delle macchine

Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e l’arresto ben visibili e individuabili; i comandi a tasto devono essere contrassegnati da una marcatura adatta (simboli normalizzati secondo norma UNI/ISO 7000) e a facile portata dell’operatore. Qualora l’organo di comando possa essere manovrato da altri, devono adottarsi misure per evitare lesioni alle altre persone.

I comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in modo da evitare avviamenti o innesti accidentali o indesiderati, quindi essere dotati di dispositivi atti a conseguire lo scopo.

Lo scopo è ottenibile attraverso sistemi meccanici o con dispositivi elettromeccanici (doppi comandi, comandi a uomo presente, a movimento multiplo, protezioni passive). I comandi a pedale devono essere provvisti di un riparo efficace (custodia) che eviti ogni possibilità di azionamento accidentale.

Istruzioni di sicurezza

Le macchine qualora, nonostante le protezioni, presentino rischi residui durante l’utilizzo, debbono recare precise istruzioni per il montaggio, l’impiego, l’attrezzaggio, la manutenzione. Il manuale delle istruzioni diviene un componente fondamentale della macchine che deve essere presente nei pressi della stessa e oggetto della formazione operativa dell’addetto da parte dei preposti.

Le istruzioni di sicurezza devono essere facilmente comprensibili ed essere nella lingua del paese utilizzatore, nella fattispecie italiano.

Il personale utilizzatore deve essere informato su rischi che la macchina può comportare, compreso l’uso improprio che può essere fatto della stessa e delle contro indicazioni dovute allo stesso.

Divieto di intervenire sulle parti in moto della macchina

È vietato compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione di pulitura, riparazione, regolazione o registrazione (a meno che la macchina sia espressamente predisposta).

Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, deve essere previsto un sistema che consenta di svolgere l’operazione in tutta sicurezza.

Trasmissioni

Nastri trasportatori, rulli, alberi, pulegge, cinghie, funi, catene di trasmissione, corone, cilindri e coni di frizione devono essere protetti nel caso siano accessibili e, se in moto, costituire un  pericolo. Le norme di buona tecnica e gli allegati alla normativa di legge stabiliscono nel dettaglio le caratteristiche che le protezioni devono avere per evitare qualunque contatto che possa generare infortunio.

Marcatura

Le macchine immesse sul mercato dal settembre 1996 devono recare il marchio CE apposto dal fabbricante come attestazione della conformità alle specifiche norme di buona tecnica esistenti.

Tale marchio viene applicato dal costruttore su propria specifica responsabilità.

Il marchio CE deve essere apposto in etichetta serigrafata contenente marchio del fabbricante, ragione sociale, indirizzo, anno di fabbricazione, tipo di macchina e numero di serie.

Controlli periodici sull’efficienza della macchina e dei dispositivi di sicurezza

Parte importante nella prevenzione dei rischi derivanti dall’utilizzo delle macchine nei luoghi di lavoro è la verifica periodica sul funzionamento dei dispositivi di sicurezza, sullo stato delle protezioni e sul corretto stato d’uso.

La verifica deve essere svolta periodicamente da un addetto alla manutenzione o da un preposto e ha lo scopo di verificare che non vi siano malfunzionamenti o manomissioni che possano compromettere la sicurezza di funzionamento delle macchine stesse, sulla base dei modelli previsti dalla linee guida INAIL.

In caso di ripetute non conformità devono essere effettuati richiami e adottati provvedimenti disciplinari nei confronti dell’utilizzatore.

Interventi di manutenzione

Prima di procedere a qualsiasi intervento di manutenzione bisogna chiedere l’autorizzazione al responsabile di produzione e segnalare al capo reparto o capo turno il tipo di intervento da effettuare e la macchina o impianto oggetto dell’intervento stesso.

Durante gli interventi di manutenzione, di preparazione o modifica delle possibilità operative delle macchine si devono attuare quelle precauzioni volte ad evitare ogni possibile pericolo di avviamento intempestivo o movimento di parti delle macchine provvedendo a:

– collocare cartelli appositi di avviso e divieto di effettuare manovre sugli interruttori dei quadri di alimentazione;

– aprire l’interruttore di alimentazione a bordo macchina;

– predisporre blocchi meccanici per le parti della macchina che possono spostarsi o cadere durante gli smontaggi;

– mettere in sicurezza le parti da smontare che, a causa del peso o della particolare forma, potrebbero causare danni all’addetto in caso di spostamento repentino dalla propria posizione;

– segnalare e mettere in sicurezza l’area destinata all’intervento, ricorrendo anche a segregazioni qualora potesse esservi il rischio di proiezione o caduta di parti, schegge o utensili che possano investire le persone.

La rimessa in marcia di macchine o impianti deve essere autorizzata dal capo reparto.

Ripristino delle condizioni di sicurezza dopo un intervento di manutenzione

Ogni intervento di manutenzione eseguito su una macchina deve ripristinarne le condizioni originali. Eventuali parti sostituite devono essere parti originali oppure essere, per caratteristiche tecniche e di funzionalità, identiche a quelle sostituite, ciò vale anche per i dispositivi di sicurezza.

Il mancato ripristino o, peggio, la manomissione di dispositivi di sicurezza e protezioni comporterebbe il sollevamento da ogni responsabilità del costruttore e l’assunzione di dette responsabilità da parte dell’azienda.

Il personale addetto a tali interventi deve attenersi alle istruzioni ricevute e/o a quanto previsto sul manuale di manutenzione e deve essere personale qualificato ed incaricato in maniera specifica.

Diritto d’accesso di un lavoratore al DVR | Documento Valutazione Rischi Bergamo

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Diritto d’accesso di un lavoratore al DVR

Commento alla pronuncia T.A.R. Abruzzo, Sez. 1, 12 luglio 2012, n. 467

Documento Valutazione Rischi Bergamo

Il ricorrente, lavoratore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise di Teramo, ha presentato alla predetta amministrazione istanza di accesso alla documentazione inerente il processo di verifica della valutazione del rischio amianto sul luogo di lavoro. La richiesta è stata mossa dal ricorrente, che, dopo aver osservato lo stato di degrado della copertura in amianto della struttura del luogo di lavoro, ha sottolineato che in caso di pioggia lo scioglimento della matrice cementizia avrebbe comportato il fluire delle fibre d’amianto all’interno dei manufatti. L’istanza è stata respinta dalla predetta amministrazione, ai sensi dell’art. 24[1] Legge n. 241 del 1990, inerente il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il ricorrente ha chiamato dunque in giudizio -avanti il Giudice Amministrativo- l’Istituto, nella figura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, eccependo il diniego di accesso agli atti amministrativi relativi alla valutazione del rischio amianto sul luogo di lavoro.

Il T.A.R., in composizione collegiale, ha accolto la domanda.

Il ricorso in esame verte principalmente sui precetti di cui all’art. 22[2] Legge n. 241 del 1990, in materia di trasparenza e accesso ai documenti amministrativi. Ha sostenuto la difesa del ricorrente che detta normativa troverebbe applicazione al caso di specie nonostante specifica legislazione giuslavorista (D. Lgs. n. 81 del 2008: “Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”) riservi al solo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) il diritto a visionare le informazioni contenute all’interno del documento di valutazione dei rischi (DVR).

Controparte ex adverso ha riportato in sua difesa i contenuti di cui all’art. 50[3] comma 1, lettera e) e comma 4 D. Lgs. 81/2008, secondo i quali il RSPP “riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative (…)” nonchè “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’art. 17 comma 1 lettera a)”.

In base a quanto disciplinato dalla nota n. 52/2008 del Ministero del Lavoro, la PA ha inoltre sostenuto che il solo RLS ha possibilità di visione del DVR mediante consegna su supporto informatico, utilizzabile però su apposito terminale presso la sede dell’Istituto[4]. Si badi che la nota ministeriale è scaturita da un Interpello promosso dall’associazione dei datori di lavoro con il quale l’amministrazione ha affermato che, non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, è ammissibile la consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione all’interno dei locali aziendali.

Sulla scorta dell’art. 22 Legge n. 241 del 1990, il T.A.R., con la pronuncia in esame, ha inteso rafforzare il principio di trasparenza della PA dall’accezione stessa di tale concetto, ripreso dal legislatore pure con l’art. 11[5] D. Lgs. n. 150 del 2009, secondo cui la trasparenza va “intesa come accessibilità totale (…) dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti”. Trasparenza quindi come livello essenziale delle prestazioni pubblicistiche, da intendere quale accessibilità totale ad informazioni dell’organizzazione amministrativa, che nel dettaglio concernono dati sulla salubrità e adeguatezza del luogo di lavoro. Il T.A.R. ha ritenuto che tali caratteristiche afferiscano altresì all’art. 2087 Codice Civile, secondo cui il datore di lavoro ha l’obbligo “di attenersi al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile” sul luogo di lavoro.

Il T.A.R. ha sostenuto quindi che il principio di specialità invocato dalla PA, ovvero l’applicazione della legislazione giuslavorista di cui al D. Lgs. 81/2008, non sussista. Trattandosi di rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, al ricorrente spetta l’accesso ai dati richiesti ex art. 23[6] Legge n. 241 del 1990 in materia di diritto di accesso verso le PA.

In particolare, il ricorrente ha mosso istanza di accesso per la conoscenza dei dati contenuti nel documento di valutazione dei rischi relativi l’insalubrità ambientale e il rischio contaminazione per la presenza di fibre d’amianto in copertura, e non di accesso all’intero DVR. Tali dati, ha sottolineato il T.A.R., possono essere estrapolati dal documento e devono essere resi noti ai lavoratori che ne facciano richiesta, non solo dipendenti di una PA ma anche dipendenti di un ente privato, quale diritto a conoscere il grado di sicurezza dell’ambiente di lavoro. Sebbene il legislatore, con il combinato disposto di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. 6 febbraio 2007 (attuazione della direttiva 2004/14/CE), imponga al rappresentante dei lavoratori il riserbo verso informazioni segrete riferitegli dal datore di lavoro, il Giudice Amministrativo, nel caso in esame, ha ritenuto le informazioni relative alla salubrità e sicurezza dell’ambiente di lavoro escluse dal campo di segretezza. Tale esegesi è in linea con i principi di tutela della salute e della dignità del cittadino in quanto lavoratore, tutelati dalla Carta Costituzionale a mezzo dell’art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” e 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”.

Trattandosi di informazioni relative alla salubrità e sicurezza ambientale, il T.A.R. ha reputato la richiesta del ricorrente meritevole di accoglimento in applicazione della disciplina del diritto ambientale di cui al D. Lgs. n. 195 del 2005 per cui tali dati sono accessibili a tutti coloro ne facciano richiesta: in particolare “lo stato dell’ambiente[7]” viene inteso quale il luogo di lavoro, nel quale il dipendente ha osservato il degrado della copertura della struttura, dovuto a “fattori quali sostanze (…) ed altri rilasci nell’ambiente che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente[8]” e compromettere “lo stato della salute e della sicurezza umana[9]” in relazione alle possibili filtrazioni delle fibre d’amianto nei manufatti, per lo scioglimento della matrice cementizia dovute alla pioggia.

Il ricorrente, secondo la pronuncia in commento, ha dunque diritto di avere accesso all’informazione ambientale che concerne “le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi[10]”, ovvero a conoscere lo stato di insalubrità ambientale del luogo di lavoro, espressa dalla valutazione del rischio amianto riportata nel DVR.

Alla luce di quanto esposto, il Giudice Amministrativo ha evidenziato che il rapporto contrattuale che lega il datore di lavoro e il ricorrente va a rafforzare la legittimazione dell’istanza mossa dal lavoratore: essendo i dati ambientali accessibili a chiunque ne faccia richiesta, anche senza dichiarazione esplicita del motivo d’interesse, ancor più legittima è l’istanza del lavoratore che, avendo anche motivato l’istanza di accesso, presta il proprio operato presso il luogo di lavoro a rischio contaminazione.

Il T.A.R. quindi, in accoglimento al ricorso, ha disposto l’annullamento dell’illegittimo diniego, condannando l’amministrazione a consentire l’accesso alla documentazione relativa al rischio amianto sul luogo di lavoro del ricorrente.

L’accesso ai documenti amministrativi, e nel caso particolare, al documento di valutazione dei rischi, è stato argomento di dibattito con l’emanazione del D. Lgs. 106/2009, che ha introdotto nuove regole di accesso ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tale disciplina è stata applicata a numerosi procedimenti giudiziari, vista la diffusa opposizione delle imprese alla consegna del materiale di tale documento ai RLS. La giurisprudenza si è spesso pronunciata sulla questione, ritenendo illegittimo il rifiuto di consegna del documento di valutazione dei rischi (Tribunale di Pisa, 7 marzo 2003: “È, pertanto, da ritenersi antisindacale la condotta del datore di lavoro che abbia omesso, nonostante le reiterate richieste da parte del rappresentante per la sicurezza, di fornirgli i documenti e le informazioni riguardanti il piano per la sicurezza, la valutazione dei rischi, il parere del medico competente ed ogni altra comunicazione relativa ai provvedimenti che il datore intendeva adottare ai fini dell’adeguamento dei locali di servizio”). In tal modo si è affermato il pieno diritto al RLS ad avere copia del DVR, rigettando la tesi difensiva del datore di lavoro circa la presunta violazione, in caso di consegna del documento, del segreto aziendale (Tribunale di Brescia, 18 ottobre 2006; Corte d’Appello di Brescia, 27 settembre 2007, n. 414).

Il T.A.R. Sicilia (13 maggio 2003, n. 799) ha inoltre affermato, con riferimento alla pubblica amministrazione, che non solo i RLS ma tutti i dipendenti hanno diritto di ricevere copia del DVR in base al diritto di accesso agli atti amministrativi riconosciuto dalla Legge n. 241 del 1990, in quanto documento inerente ad interessi essenziali della persona. Tale pronuncia, in particolare, verte su caso analogo a quello in commento. I giudici amministrativi hanno difatti accolto un ricorso presentato da una docente, che si era vista rifiutare una domanda di accesso agli atti, riguardante la documentazione che viene predisposta dal dirigente scolastico per valutare i rischi.

Nonostante la riservatezza del DVR, il T.A.R. ha ritenuto che questa prescrizione non possa pregiudicare gli effetti della legge sulla trasparenza amministrativa, che dispone la facoltà di accedere agli atti amministrativi da parte di tutti i soggetti portatori di interesse giuridico qualificato, quale il lavoratore in servizio nell’unità produttiva a cui si riferisce il documento.

La sentenza in commento trova un precedente conforme nella pronuncia del T.A.R. Sicilia 13 maggio 2003, n. 799, secondo la quale tutti i dipendenti, e non solo i RLS, hanno diritto di ricevere copia del DVR in base al diritto di accesso agli atti amministrativi, in quanto trattasi di documento inerente interessi essenziali della persona. Recita l’art. 18[11] comma i) D. Lgs. 81/2008, che il datore di lavoro deve “informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione” a tutela della salute e sicurezza nel luoghi di lavoro. Nel momento in cui il ricorrente ha mosso l’istanza di accesso alla documentazione relativa alla valutazione del rischio amianto per evidente stato di degrado della copertura, il datore di lavoro, oltre a formalizzare il diniego di accesso, nulla ha argomentato sulla possibile esistenza del rischio, in violazione dell’art. 18 comma 3 della citata normativa, per cui il datore di lavoro ha l’obbligo di “prevedere interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare (…) la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni”. Il Giudice Amministrativo ha qualificato dunque come pienamente legittima la richiesta del lavoratore di ricevere copia del documento di valutazione dei rischi nella sola parte della valutazione del rischio amianto, con conseguente obbligo della PA di consegnare al lavoratore tutte le informazioni richieste.

L’informazione a cui il ricorrente ha chiesto accesso, correttamente qualificata dal T.A.R. quale informazione di carattere ambientale, e dunque disciplinata dalla Legge n. 241 del 1990, non può essere negata al soggetto portatore di interesse giuridico qualificato, quale è il ricorrente, essendo necessaria ad assicurare la salubrità del luogo di lavoro e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per questo motivo il D. Lgs. 81/2008, che prevede la consegna della copia del DVR al solo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, non è applicabile nella fattispecie in esame, in quanto la normativa sancisce, con l’art. 36[12] comma 2 lettera a), che “il datore di lavoro provvede che ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi specifici a cui è esposto”. Inoltre, la predetta disciplina, non gode di alcun principio di specialità nei confronti della Legge n. 241/1990.

Nella prassi, difficilmente le organizzazioni dei datori di lavoro si conformano alle prescrizioni di cui all’art. 50[13] D. Lgs. 81/2008, secondo il quale il rappresentante dei lavoratori “riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative (…)” e “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’art. 17 comma 1 lettera a)”. Di tal guisa, Confindustria ha emanato una circolare interpretativa volta a limitare gravemente il diritto di accesso del RLS al DVR, stabilendo che la consegna debba essere limitata alla sola parte del documento relativa agli aspetti di specifico interesse evidenziati nella richiesta, e che la consultazione del documento possa avvenire solo all’interno del perimetro aziendale, con riconsegna al termine della lettura. La nota tuttavia appare inconsistente, in quanto lo stesso D. Lgs. 81/2008, relativamente all’obbligo di consegna del DVR, omette di precisare le relative modalità, con l’unica limitazione di non portare il documento al di fuori dell’azienda.

Relativamente al predetto parametro, il Tribunale di Milano, con sentenza del 29 gennaio 2010, si è pronunciato sulle modalità di consultazione del DVR, evidenziando che l’obbligo di consegna da parte del datore di lavoro e il diritto del RLS di ricevere una copia del DVR non è discutibile. Quanto alle modalità di adempimento, che secondo la volontà del legislatore può avvenire sia in forma cartacea che su supporto informatico, il Tribunale ha affermato il principio per cui, trattandosi di modalità alternative, la scelta non può che essere rimessa al RLS, che dunque avrà diritto di stabilire in quale formato ottenere copia del DVR. Difatti l’obbligo di consegna “non può essere obliterato attraverso una semplice messa a disposizione o consultazione di un documento solo su supporto informatico o su computer aziendale”. Inoltre, il datore di lavoro deve consentire la consultazione del documento “per tutto il tempo che sarà necessario, tenuto conto della eventuale complessità del documento stesso”, fermo invece il limite di consultazione del DVR all’interno dell’azienda, ex D. Lgs. 106/2009.

Può dunque ritenersi precluso il divieto di accesso agli atti nel caso in esame, se non per questioni di segreto industriale, non solo le figure principali che lo condividono, ma a tutto il SPP – Servizio Prevenzione e Protezione (art. 2[14], comma 1, lettera l, del D. Lgs. 81/2008) inteso come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

Sarebbe auspicabile, ai fini del costante miglioramento della professionalità e della qualità della vita sul lavoro, che ogni lavoratore venisse inserito in quell’insieme di persone, mezzi e sistemi finalizzati all’attività di prevenzione, obiettivo peraltro sancito dell’art. 20[15], comma 1 del D. Lgs. 81/2008 che prevede che i lavoratori debbano “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” ed ancora, in caso di eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza “adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità (…) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave o incombente”.

È fondamentale quindi che il lavoratore ricevuta formazione, informazione ed addestramento, abbia conoscenza degli argomenti esplicitati nel DVR in relazione alla valutazione dei rischi a cui risulta esposto. Basti pensare all’eventualità che lo stesso possa essere chiamato a svolgere un ruolo attivo per quanto riguarda la tutela di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Tale concezione è in linea con quanto disciplinato dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, il cui art. 9[16] a fronte della quale: “I lavoratori, mediante loro rappresentanze” – RLS – “hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.

In conclusione, la qualità della vita nell’ambiente di lavoro può essere garantita da una partecipazione equilibrata del lavoratore alle tematiche di salute e sicurezza del luogo di lavoro, e ciò non può prescindere da un atteggiamento propositivo e collaborativo, sia da parte della direzione che da quella dei dipendenti.

[1] “Esclusione dal diritto di accesso”

[2] “Definizioni e principi in materia di accesso”

[3] “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”

[4] Caso Esselunga

[5] “Trasparenza”

[6] “Ambito di applicazione del diritto di accesso”

[7] D. Lgs. N° 195 del 2005, art. 2 lettera a), sub 1.

[8] D. Lgs. N° 195 del 2005, art. 2 lettera a), sub 2.

[9] D. Lgs. N° 195 del 2005, art. 2 lettera a), sub 6.

[10] D. Lgs. n. 195 del 2005, art. 2  lettera a), sub 3

[11] “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”

[12] “Informazione ai lavoratori”

[13] “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”

[14] “Definizioni”

[15] “Obblighi dei lavoratori”

[16] “Tutela della salute e dell’integrità fisica”

 

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Fasi di elaborazione del DVR

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Descrizione generale dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni      

Il quadro descrittivo dell’azienda comprende tutti i dati identificativi, dall’ubicazione, alle dimensioni, all’organigramma, al numero dei dipendenti, ai dati assicurativi e previdenziali, al ciclo produttivo con una descrizione sommaria delle lavorazioni.

Individuazione dei pericoli presenti in azienda

Dopo aver descritto l’attività aziendale, si devono individuare i pericoli presenti.

Questi sono legati alle caratteristiche degli ambienti e luoghi di lavoro, delle attrezzature di lavoro, macchine, impianti e dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); a fattori correlati all’organizzazione del lavoro adottata; alla formazione, informazione e addestramento necessari e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Si tenga presente che il datore di lavoro è tenuto a fare svolgere, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati, idonei allo scopo e di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., Allegato IV, punto 2.1.4).

L’elenco dei fattori di pericolo (o agenti di rischio) a cui fare riferimento è indicato nella tabella seguente:

TIPO  DI  PERICOLO Rischio per la sicurezza Rischio per la salute
Agenti biologici   O
Agenti chimici O O
Attrezzature di lavoro (macchine, impianti, utensili) O  
Elettricità O  
Illuminazione O  
Incendio ed esplosione O  
Luoghi, locali e posti di lavoro O  
Microclima O O
Movimentazione manuale dei carichi O O
Radiazioni ionizzanti   O
Radiazioni non ionizzanti e ottiche   O
Campi magnetici   O
Rumore   O
Vibrazioni   O
Videoterminali   O
Stress correlato al lavoro   O
Eventuali altri pericoli particolari della propria situazione operativa O  

 

Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate

  1. Identificazione delle mansioni svolte dalle persone e delle lavorazioni analizzando attrezzature, materiali e fattori ambientali.
  2. Identificazione dei fattori di pericolo che tali mansioni comportano.
  3. Analisi dell’ambiente di lavoro in relazione ai pericoli individuati.
  4. Individuazione di strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.).
  5. Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati:
  • in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedano anche prove, misurazioni e parametri di confronto tecnici;
  • in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, mediante criteri basati sull’esperienza e conoscenza dell’azienda e, ove disponibili, sui dati desumibili da registro infortuni, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, profili di rischio, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.

 Definizione del programma di miglioramento

  1. Definizione degli obiettivi e delle priorità di intervento migliorativo in funzione della gravità dei rischi rilevati.
  2. Individuazione delle adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione da adottare[1].
  3. Definizione delle modalità realizzative, degli assegnatari dei compiti e dei tempi di esecuzione degli interventi migliorativi.

Le periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle misure adottate

  1. Analisi delle misure di prevenzione e protezione attuate e verifica della funzionalità delle misure tecniche adottate.
  2. Verifica delle condizioni di pericolo residue.
  3. Controllo del corretto comportamento e del rispetto delle procedure eventualmente stabilite.
  4. Esame dell’andamento antinfortunistico.
  5. Analisi delle eventuali non conformità o problematiche ulteriori rilevate.
  6. Adozione dei successivi interventi correttivi (tecnici, organizzativi, procedurali e disciplinari) eventualmente necessari per ottenere il miglioramento prefissato.
  7. Constatazione dei risultati ottenuti.

[1] Art. 15, D. Lgs. 81/08