Month: Settembre 2017

Prevenzione dei rischi derivanti dall’impiego delle macchine | Sicurezza lavoro macchine

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Prevenzione dei rischi derivanti dall’impiego delle macchine

Sicurezza lavoro macchine

Pericoli delle macchine

La complessità dell’argomento obbliga a riassumere per quanto possibile i problemi e a condensare quanto previsto dalla normativa.

I pericoli, fonti di danno per la sicurezza, si possono così riassumere:

 a) afferramento, imprigionamento (es. cilindri controrotanti);

b) cesoiamento, schiacciamento, amputazione (es. cesoie, fustelle, presse);

c) rottura, proiezione parti (es. cinghie di trasmissione, volani, dischi mole);

d) taglio, amputazione (es. taglierine, cesoie);

e) trascinamento, afferramento (es. nastri trasportatori, catene);

f) proiezione di trucioli, schegge, scintille, faville incandescenti, spruzzi;

g) parti o componenti accessibili ad elevata temperatura non protetti, spigoli taglienti e pungenti accessibili;

h) equilibrio instabile, caduta di parti, ribaltamento, spostamenti repentini durante il montaggio, lo smontaggio e la preparazione;

i) investimento di persone durante la manovra di macchine semoventi;

l) ribaltamento;

m) illuminazione inadeguata della zona di lavoro (macchine semoventi);

n) accessibilità difficile o non agevole;

o) cedimenti strutturali;

p) incendi ed esplosioni.

I pericoli, fonti di danno per la salute, si possono così riassumere:

a) rumore;

b) vibrazioni;

c) posture fisse mantenute;

d) posture incongrue, sovraccarico degli arti superiori;

e) radiazioni;

f) temperature elevate;

g) illuminazione inadeguata, nel caso di lavoro che comporti elevato impegno visivo;

h) emissione di fumi, polveri, vapori e gas nocivi.

Protezione delle macchine

Le macchine, gli stessi componenti, gli organi lavoratori, le trasmissioni, quando costituiscono un pericolo in fase di avviamento o funzionamento devono essere realizzati in modo da non costituire pericolo per il lavoratore – utilizzatore.

Protezioni segregazioni e dispositivi di sicurezza

La normativa definisce, oltre ai concetti di ergonomia e sicurezza nell’impiego, un concetto fondamentale: ogni pericolo creato da una macchina deve essere eliminato; i sistemi fondamentali sono di tipo tecnico o di tipo organizzativo e gestionale.

Tra i concetti di tipo tecnico volti a preservare l’incolumità del lavoratore è fondamentale l’isolamento delle parti in movimento pericolose e delle zone di rischio, ove cioè sussistano pericoli specifici per l’addetto. La nota vale per le parti di macchine a funzionamento intermittente che possono trarre in inganno l’utilizzatore e causare gravi lesioni.

I sistemi di protezione sono essenzialmente i seguenti:

a) Protezione: avvolge, isolando la parte pericolosa; esempio un carter che avvolge una trasmissione a catena, un involucro che protegge una coppia di ingranaggi. Può essere realizzata in modo da consentire il passaggio del pezzo da lavorare ma non delle mani dell’operatore. La protezione deve essere applicata in modo da consentirne l’asportazione a mezzo utensili o chiave. Il fissaggio mediante pomelli con vite, ganci, magneti, apribili manualmente, non è consentito.

b) Segregazione: isola la zona pericolosa, impedendo ai lavoratori di avvicinarsi; esempio: una barriera o una robusta rete; deve comunque essere realizzata in modo tale che, anche sporgendosi, una persona non acceda alla zona di pericolo.

c) Dispositivo di sicurezza: arresta la macchina o le parti in movimento in caso di pericolo immediato. Può essere realizzato nei modi più diversi:

– barriera fotoelettrica (fotocellula): blocca la macchina qualora una mano o parte del corpo dell’addetto si avvicinasse alla zona di pericolo;

– microinterruttore: collegato ad uno sportello o riparo atto a segregare la zona di pericolo, toglie tensione all’alimentazione della macchina;

– dispositivo meccanico: blocca l’organo lavoratore nel caso non sia predisposta una protezione;

Esistono poi dispositivi di sicurezza per altri tipi di impianti, quali valvole di sicurezza per circuiti idraulici, pneumatici, bombole, flange a rottura.

Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza non possono essere rimossi se non per necessità di lavoro. Qualora debbano essere rimossi, dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mantenere in evidenza e a ridurre al minimo possibile il pericolo che ne deriva.

La rimessa a posto della protezione o del dispositivo deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno resa necessaria la loro temporanea rimozione.

Organi di comando delle macchine

Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e l’arresto ben visibili e individuabili; i comandi a tasto devono essere contrassegnati da una marcatura adatta (simboli normalizzati secondo norma UNI/ISO 7000) e a facile portata dell’operatore. Qualora l’organo di comando possa essere manovrato da altri, devono adottarsi misure per evitare lesioni alle altre persone.

I comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in modo da evitare avviamenti o innesti accidentali o indesiderati, quindi essere dotati di dispositivi atti a conseguire lo scopo.

Lo scopo è ottenibile attraverso sistemi meccanici o con dispositivi elettromeccanici (doppi comandi, comandi a uomo presente, a movimento multiplo, protezioni passive). I comandi a pedale devono essere provvisti di un riparo efficace (custodia) che eviti ogni possibilità di azionamento accidentale.

Istruzioni di sicurezza

Le macchine qualora, nonostante le protezioni, presentino rischi residui durante l’utilizzo, debbono recare precise istruzioni per il montaggio, l’impiego, l’attrezzaggio, la manutenzione. Il manuale delle istruzioni diviene un componente fondamentale della macchine che deve essere presente nei pressi della stessa e oggetto della formazione operativa dell’addetto da parte dei preposti.

Le istruzioni di sicurezza devono essere facilmente comprensibili ed essere nella lingua del paese utilizzatore, nella fattispecie italiano.

Il personale utilizzatore deve essere informato su rischi che la macchina può comportare, compreso l’uso improprio che può essere fatto della stessa e delle contro indicazioni dovute allo stesso.

Divieto di intervenire sulle parti in moto della macchina

È vietato compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione di pulitura, riparazione, regolazione o registrazione (a meno che la macchina sia espressamente predisposta).

Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, deve essere previsto un sistema che consenta di svolgere l’operazione in tutta sicurezza.

Trasmissioni

Nastri trasportatori, rulli, alberi, pulegge, cinghie, funi, catene di trasmissione, corone, cilindri e coni di frizione devono essere protetti nel caso siano accessibili e, se in moto, costituire un  pericolo. Le norme di buona tecnica e gli allegati alla normativa di legge stabiliscono nel dettaglio le caratteristiche che le protezioni devono avere per evitare qualunque contatto che possa generare infortunio.

Marcatura

Le macchine immesse sul mercato dal settembre 1996 devono recare il marchio CE apposto dal fabbricante come attestazione della conformità alle specifiche norme di buona tecnica esistenti.

Tale marchio viene applicato dal costruttore su propria specifica responsabilità.

Il marchio CE deve essere apposto in etichetta serigrafata contenente marchio del fabbricante, ragione sociale, indirizzo, anno di fabbricazione, tipo di macchina e numero di serie.

Controlli periodici sull’efficienza della macchina e dei dispositivi di sicurezza

Parte importante nella prevenzione dei rischi derivanti dall’utilizzo delle macchine nei luoghi di lavoro è la verifica periodica sul funzionamento dei dispositivi di sicurezza, sullo stato delle protezioni e sul corretto stato d’uso.

La verifica deve essere svolta periodicamente da un addetto alla manutenzione o da un preposto e ha lo scopo di verificare che non vi siano malfunzionamenti o manomissioni che possano compromettere la sicurezza di funzionamento delle macchine stesse, sulla base dei modelli previsti dalla linee guida INAIL.

In caso di ripetute non conformità devono essere effettuati richiami e adottati provvedimenti disciplinari nei confronti dell’utilizzatore.

Interventi di manutenzione

Prima di procedere a qualsiasi intervento di manutenzione bisogna chiedere l’autorizzazione al responsabile di produzione e segnalare al capo reparto o capo turno il tipo di intervento da effettuare e la macchina o impianto oggetto dell’intervento stesso.

Durante gli interventi di manutenzione, di preparazione o modifica delle possibilità operative delle macchine si devono attuare quelle precauzioni volte ad evitare ogni possibile pericolo di avviamento intempestivo o movimento di parti delle macchine provvedendo a:

– collocare cartelli appositi di avviso e divieto di effettuare manovre sugli interruttori dei quadri di alimentazione;

– aprire l’interruttore di alimentazione a bordo macchina;

– predisporre blocchi meccanici per le parti della macchina che possono spostarsi o cadere durante gli smontaggi;

– mettere in sicurezza le parti da smontare che, a causa del peso o della particolare forma, potrebbero causare danni all’addetto in caso di spostamento repentino dalla propria posizione;

– segnalare e mettere in sicurezza l’area destinata all’intervento, ricorrendo anche a segregazioni qualora potesse esservi il rischio di proiezione o caduta di parti, schegge o utensili che possano investire le persone.

La rimessa in marcia di macchine o impianti deve essere autorizzata dal capo reparto.

Ripristino delle condizioni di sicurezza dopo un intervento di manutenzione

Ogni intervento di manutenzione eseguito su una macchina deve ripristinarne le condizioni originali. Eventuali parti sostituite devono essere parti originali oppure essere, per caratteristiche tecniche e di funzionalità, identiche a quelle sostituite, ciò vale anche per i dispositivi di sicurezza.

Il mancato ripristino o, peggio, la manomissione di dispositivi di sicurezza e protezioni comporterebbe il sollevamento da ogni responsabilità del costruttore e l’assunzione di dette responsabilità da parte dell’azienda.

Il personale addetto a tali interventi deve attenersi alle istruzioni ricevute e/o a quanto previsto sul manuale di manutenzione e deve essere personale qualificato ed incaricato in maniera specifica.

Normativa riguardante le Procedure di Collaborazione con gli Organismi Paritetici | Formazione sicurezza lavoro

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Normativa riguardante le Procedure di Collaborazione con gli Organismi Paritetici

Formazione sicurezza lavoro

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Articolo 2, comma 1, lettera ee):

«organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia.

Articolo 51, Organismi paritetici:

gli organismi sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali …, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese…

Articolo 37, Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti:

  1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
    a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
    b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
    2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
    7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
  2. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; ….
    10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
    12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 n. 221 (formazione lavoratori, preposti, dirigenti):

durata, contenuti minimi, modalità di formazione, aggiornamento. Requisiti dei docenti (esperienza triennale). Organizzazione della formazione: soggetto organizzatore, responsabile corso e nominativo docenti, numero massimo di 35 partecipanti, registro presenze, obbligo di frequenza del 90%, contenuti (tenendo presente età, genere, lingua, ecc.). Metodologie di apprendimento (esercitazioni teoriche e pratiche, e-learning). Percorso formativo: 4 ore formazione generale + 4/8/12 formazione specifica. Formazione preposti: +8 ore. Formazione dirigenti sostitutiva: 16 ore. Aggiornamento lavoratori, preposti, dirigenti: 6 ore ogni 5 anni.

Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 n. 223 (formazione datori di lavoro che svolgono attività di RSPP):

contenuti, articolazioni, modalità di espletamento del percorso formativo, aggiornamento. Soggetti formatori (regioni, università, INAIL, sindacati, enti bilaterali, ecc.) e requisiti docenti. Organizzazione dei corsi: responsabile del progetto formativo e docente, numero massimo di 35 partecipanti, registro presenze, 10% assenze ammesse. Metodologie di apprendimento (metodologie interattive). Percorso formativo: rischio basso 16, rischio medio 32, rischio alto 48 ore. Valutazione e certificazione (colloquio o test). Aggiornamento ogni 5 anni: 6 ore (basso), 10 ore (medio), 14 ore (alto). Esercizio di nuova attività: obbligo entro 90 giorni.

Circolare n. 7, 17 settembre 2012, Regione Lombardia

Enti bilaterali e organismi paritetici. Procedure per la richiesta di collaborazione. Riconoscimento della formazione pregressa: datori di lavoro e dirigenti (effettuata entro l’11 gennaio 2012) 5 anni, lavoratori e preposti (effettuata entro l’11 gennaio 2012) 12 mesi (se fatta prima dell’11 gennaio 2007) 5 anni (se fatta dopo l’11 gennaio 2007). Modalità di erogazione (registro presenze, ore, nominativi docenti, modalità organizzative, valutazione e certificazione, prove finali). Rilascio attestati (Modigliani bianco A4). Lista Organismi Paritetici.

Circolare n. 20, 25 ottobre 2013, Regione Lombardia (attrezzature di lavoro)

Il questionario pre-formativo | Corsi sicurezza Bergamo

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Il questionario pre-formativo

Corsi sicurezza Bergamo

Introduzione

La realtà lavorativa analizzata è una scuola primaria in provincia di Bergamo. Nella scuola lavorano stabilmente quindici insegnanti, treausiliari personale ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario), e due addetti mensa di un’impresa appaltatrice; occasionalmente sono presenti anche esperti per progetti formativi educativi. Durante le lezioni la presenza del personale docente e non docente varia secondo i giorni e gli orari; non tutti i lavoratori hanno la stessa tipologia contrattuale e svolgono le medesime ore lavorative. La maggior parte del personale è stabile da più di dieci anni ma ci sono insegnanti che ricoprono incarichi annuali e variano di anno in anno. Non sono presenti lavoratori comunitari o extracomunitari; tutto il personale ha nazionalità italiana. Negli ultimi venti anni non si sono verificati infortuni di importanza rilevante al personale dipendente. L’edificio scolastico risale agli anni ’50 e ha avuto una significativa ristrutturazione negli anni ’90. E’ composto da due piani fuori terra e un piano seminterrato, usato come magazzino. E’ dotato di segnaletica e cartellonistica, mappe con piano di evacuazione, con segnalazione dei punti sicuri e del luogo di raccolta. Il piano di evacuazione è rielaborato di anno in anno con particolare attenzione alla presenza di bambini disabili. È presente un’aula computer, non ci sono aule di scienze e di chimica. Ogni aula ordinaria ha in dotazione un computer e, in alcuni casi, una lavagna interattiva multimediale. Il locale adibito a mensa si trova al piano terra, non sono presenti cucine in quanto il cibo servito è preconfezionato. La palestra è completamente fuori terra ed è separata dal complesso principale.

Struttura del questionario

Come asserzione introduttiva è stata riportata la frase: “Il seguente questionario riguarda la sicurezza sul luogo di lavoro ed è in forma totalmente anonima. I dati raccolti verranno utilizzati per uno studio con finalità statistica e di ricerca.” Si cerca quindi di spiegare la motivazione e le finalità del questionario e viene inoltre sottolineato il totale anonimato dello stesso. Sono state poi redatte quindici domande, quattordici a risposta multipla e soltanto l’ultima a risposta aperta. Le prime cinque domande sono di carattere personale e anagrafico: viene chiesto il sesso, l’età, il titolo di studio, l’anzianità lavorativa e le ore lavorative settimanali. Seguono nove domande, sempre a risposta multipla, riguardanti il tema della sicurezza. Le prime tre sono di carattere generale e riguardano il ruolo di ognuno e la sua conoscenza pratica: “Hai un ruolo attivo nella sicurezza?”, “Sei a conoscenza del piano di evacuazione?”, “Si effettuano regolarmente le prove antincendio?”. Le successive due domande vogliono approfondire il grado di rischio percepito e chiedono di specificare quali sono tali rischi: “Quanto ti senti sicuro nel luogo dove lavori?” e “Quali sono i principali rischi presenti?”. Segue una domanda specifica: “Hai mai avuto infortuni sul lavoro?”. Le ultime sono inerenti alla formazione individuale: “Hai già avuto esperienze formative?”, “Ritieni utile un corso di formazione?”, “Quale corso ritieni più utile tra i seguenti?”. Nella parte finale è riportata una domanda aperta, l’unica del questionario: “Cosa ti aspetti da un corso sulla formazione?”.

Dati anagrafici

 Personale Sesso Età Titolo di studio Anzianità lavorativa (anni) Ore lavorative settimanali
F M 20-30 31-40 41-50 51-60 E M S L 0-10 11-20 21-30 31-40 0-10 11-20 21-30 31-40
 Questionario 1 x x x x x
 Questionario 2 x x x x x
 Questionario 3 x x x x x
 Questionario 4 x x x x x
 Questionario 5 x x x x x
 Questionario 6 x x x x x
 Questionario 7 x x x x x
 Questionario 8 x x x x x
 Questionario 9 x x x x x
 Questionario 10 x x x x x
 Questionario 11 x x x x x
 Questionario 12 x x x x x
 Questionario 13 x x x x x
 Questionario 14 x x x x x
 Questionario 15 x x x x x
 Questionario 16 x x x x x
 Questionario 17 x x x x x
 Questionario 18 x x x x x
 Questionario 19 x x x x x
 Questionario 20 x x x x x
 Questionario 21 x x x x x

E: elementare, M: scuola media inferiore, S: scuola media superiore, L: laurea

Al questionario hanno risposto in totale ventuno persone: venti donne e un solo uomo. Solo due persone hanno tra i 20 e i 30 anni, tre hanno tra i 31 e i 40 anni, sette hanno tra i 41 e i 50 anni e nove hanno tra i 51 e i 60 anni. Si rileva quindi che il personale ha un’età media piuttosto avanzata, pochissimi sono i giovani. L’esperienza del personale risulta essere di livello medio-alto, dato supportato anche dall’anzianità lavorativa: solo due persone stanno lavorando da meno di 10 anni, sei da 11 a 20 anni, otto da 21 a 30 anni e cinque da 31 a 40 anni. Si deduce che sono lavoratori con una certa esperienza sia dal punto di vista personale che dal punto di vista lavorativo. Il livello educativo è anch’esso medio-alto: la maggior parte (quindici persone) ha come titolo di studio la scuola media superiore e cinque sono laureati.

 Dati riguardanti la sicurezza

 Personale Ruolo attivo Piano di evacuaz. Prove antincen. Quanto ti senti sicuro Principali rischi Infortuni precedenti
No P PS A Si No Si No 1 2 3 4 5 No <40 >40
Questionario 1 x x x x x
Questionario 2 x x x x IN, CH x
Questionario 3 x x x x IG, PO, ST x
Questionario 4 x x x x RU, IG, PO, ST, EL x
Questionario 5 x x x x PO, FE x
Questionario 6 x x x x x
Questionario 7 x x x x PO, CH, BI x
Questionario 8 x x x x ST x
Questionario 9 x x x x AT, BI x
Questionario 10 x x x x IN, AT x
Questionario 11 x x x x x ST x
Questionario 12 x x x x AT, FE x
Questionario 13 x x x x PO, CH, BI x
Questionario 14 x x x x SI x
Questionario 15 x x x x RU, ST x
Questionario 16 x x x x x
Questionario 17 x x x x x RU, ST x
Questionario 18 x x x x RU, IG, PO, ST x
Questionario 19 x x x x FE x
Questionario 20 x x x x x ST x
Questionario 21 x x x x RU, IG, PO x

P: preposto, PS: primo soccorso, A: antincendio

IN: incendio, SI: sismico, RU: rumore, IG: igienico, PO: posturale, CH: chimico, AT: uso attrezzature, ST: stress lavoro-correlato, US: ustione, FE: ferite, BI: biologico, EL: elettrocuzione

Nella scuola sono presenti due preposti, due addetti antincendio e due addettial primo soccorso; un’insegnante ha funzioni sia di preposto che di addetto antincendio. Solo un lavoratore non è a conoscenza del piano di evacuazione e la grande maggioranza sostiene di effettuare regolarmente le prove antincendio. Il grado di sicurezza percepito è medio alto: solo due lavoratori ritengono di essere poco sicuri sul luogo di lavoro, mentre la maggior parte (otto) si ritengono mediamente sicuri, undici abbastanza sicuri. Interessante è l’analisi dei rischi percepiti: lo stress da lavoro-correlato ha ricevuto la maggioranza delle segnalazioni (otto). Seguono i rischi posturali (sette), cinque indicano come rischio il rumore e sette il rischio biologico o igienico. I rischi ferite (tre), attrezzature (tre), incendio (due), sismico (uno) sono poco considerati.

Dati riguardanti la formazione

Personale Esperienze formative Ritieni utile la formazione Corso più utile
Si No Si No FG RE EM AN PI PS PC
Questionario 1 x x
Questionario 2 x x x
Questionario 3 x x x
Questionario 4 x x x
Questionario 5 x x x
Questionario 6 x x x
Questionario 7 x x x x x
Questionario 8 x x x
Questionario 9 x x x
Questionario 10 x x x x
Questionario 11 x x x
Questionario 12 x x x
Questionario 13 x x x x x x
Questionario 14 x x x
Questionario 15 x x x x
Questionario 16 x x x
Questionario 17 x x x
Questionario 18 x x x x
Questionario 19 x x x
Questionario 20 x x x
Questionario 21 x x x

FG: corso di formazione generale, RE: corso “rischio elettrico”, EM: corso comportamenti corretti in caso di emergenza, AN: corso antincendio, PI: corso rischi derivanti da postura incongrua, PS: corso primo soccorso, PC: corso utilizzo di prodotti chimici

Quasi tutti i dipendenti hanno effettuato precedentemente corsi di formazione con l’esclusione di due persone. Eccetto una persona, tutti ritengono utile la formazione e in particolare: otto ritengono utile un corso di formazione generale, otto vorrebbero seguire un corso per comportarsi correttamente in caso di emergenza e ben nove persone vorrebbero effettuare un corso di primo soccorso. Solo un lavoratore è interessato al rischio elettrico, mentre nessuno ritiene realmente utile un corso sull’utilizzo dei prodotti chimici o un corso sul primo intervento in caso di incendio.

Alla domanda finale “Cosa ti aspetti da un corso sulla sicurezza?” non tutti hanno risposto, sei persone hanno lasciato in bianco. Dalle quindici risposte scrittela tendenza sembra essere quella di voler acquisire competenze pratiche; si preferisce l’aspetto concreto, ritenuto più efficace, che quello teorico, ritenuto forse inutile: “Un corso non solo di teoria e buoni propositi”, “Tirocinio, non solo teoria”, “Consigli pratici da applicare in caso di emergenza o soccorso”, “Reali nozioni di intervento pratico per la sicurezza degli alunni”, “Competenze pratiche”. Un altro punto sottolineato da molti è stato la gestione delle emergenze: “Un corso sulla sicurezza dovrebbe fornire tutte le conoscenze necessarie per consentire di mettere in atto comportamenti di prevenzione e di primo soccorso in caso di pericolo”, “Acquisire competenze che permettano di affrontare eventuali situazioni di pericolo con l’autocontrollo necessario e senza lasciarsi prendere dal panico”, “Acquisire sicurezza nell’affrontare situazioni di emergenza”, “Mi aspetto di ricevere informazioni che mi indichino come ridurre i rischi e, in caso di emergenza, di attuare procedure adatte e in modo corretto”, “Far comprendere a tutti quanto sia realmente importante saper prendere la decisione giusta”. Probabilmente la necessità di comportarsi in maniera adeguata in caso di emergenza è legata principalmente alla presenza di bambini; un’insegnante ha sottolineato la particolarità di questa professione: “Il corso deve essermi utile a scuola con alunni tra i sei e i dieci anni”.

Conclusioni

I dati analizzati indicano una percezione del rischio, da parte del personale, più legato a situazioni eccezionali di pericolo piuttosto che a pericoli quotidiani. La maggior parte vorrebbe seguire un corso formativo che tratti tematiche inerenti al primo soccorso, a comportamenti corretti in caso di emergenza e, più in generale, un corso pratico che sia in grado di fornire competenze per la salvaguardia dei minori. A riguardo si potrebbe pensare di formare al primo soccorso,oltre i due addetti designati, tutto il personale insegnante e ATA, o almeno gran parte, in quanto sempre presente in eventuali situazioni di rischio.

Intervista di un lavoratore italiano all’estero | Sicurezza lavoro Bergamo

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Intervista di un lavoratore italiano all’estero

Sicurezza lavoro Bergamo

La tutela della sicurezza e della salute del lavoratore italiano all’estero

Si riporta l’esperienza di un lavoratore che da più di 35 anni opera all’estero in ambito metalmeccanico pesante e siderurgico.

La carriera lavorativa ha inizio nel 1978 come aiutante tubista in un’impresa milanese di assemblaggio e posa in opera di tubazioni industriali. Nel 1979 viene assunto, con la qualifica di impiegato tecnico addetto ai cantieri esterni, da una società di Milano del settore metalmeccanico che produce impianti di siderurgia secondaria. Dopo un periodo di prova di 3 mesi al reparto montaggio dell’officina, inizia a seguire lavori su cantieri sia in Italia che all’estero: inizialmente, per circa 5 anni, come meccanico montatore, quindi come capo cantiere di lavori minori per l’ammodernamento e la manutenzione (revamping) di impianti già esistenti. Nel 1989 viene nominato vice capo cantiere in un tubificio in Unione Sovietica; l’anno successivo ottiene la qualifica di capo cantiere in uno stabilimento russo per il montaggio di due linee di presse a stampare, dove collabora dall’inizio dei lavori fino all’accettazione finale dell’impianto da parte del Cliente.

Da allora ha sempre gestito lavori esterni come responsabile di cantiere o responsabile di avviamento impianti, sia in Italia, dove ha lavorato nei maggiori impianti siderurgici del paese (Taranto, Terni, Brescia), sia all’estero: in Turchia, nella Repubblica Popolare Cinese, in Thailandia, in Iran, nei Paesi del Golfo, in Corea del Sud e in India.

Nel 2008 viene assunto da una nuova Azienda, leader mondiale per la fornitura di impianti siderurgici, “in qualità di impiegato categoria Quadro prevista dal CCNL vigente per le aziende metalmeccaniche dell’industria privata, disciplina speciale parte III, con contratto a tempo indeterminato, con mansione di Commissioning Manager”. Contestualmente ha stipulato un Contratto di distacco che ha determinato “la sua funzione di Responsabile Avviamenti” presso un nuovo cantiere.

Nel 2013 ha seguito in Italia un corso di formazione per la sicurezza della durata di 3 giorni (8 ore giornaliere), con rilascio dell’attestato sia per preposto che per dirigente.

Organizzazione dei cantieri all’estero

Si evidenzia che, a seconda del tipo di contratto stipulato, il lavoro di cantiere può essere organizzato come segue:

– “a Supervisione” per quei cantieri in cui il montaggio è a carico del Contraente e dove quindi il Cliente provvede personalmente al montaggio dei macchinari forniti con maestranze locali; la logistica viene garantita dal Cliente finale e così pure la struttura organizzativa. In questo caso il gruppo di cantiere di lavoratori dipendenti dell’impresa italiana ha un suo responsabile della sicurezza, che comunque svolge anche altre mansioni primarie, ma che all’occorrenza sovraintende e garantisce tutti gli aspetti della sicurezza del cantiere. In merito alla gestione della legislazione per lavori in cantieri di questo tipo, viene effettuata un’analisi della legislazione locale prima dell’inizio del cantiere, aggiungendo i requisiti emersi rispetto a quelli italiani sulla lista di controllo legislativa “Salute, Sicurezza ed Ambiente – legal requirement check list”, una norma interna aziendale. La check list viene completata con i requisiti della legge locale dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, oppure dal Safety Manager in cantiere e una volta compilata deve essere condivisa con la Direzione Aziendale. I requisiti della legislazione locale vengono confrontati con i requisiti italiani al fine di verificare quale requisito è più stringente. I requisiti locali sono identificati dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con la collaborazione di consulenti locali, sulla base delle normative locali applicabili. Nel caso di lavoratori assunti localmente saranno applicati i requisiti della normativa locale.

– “Chiavi in Mano” per quei cantieri in cui l’Azienda italiana provvede anche al montaggio, con conseguente responsabilità anche per tale attività. In tal caso (si parla di cantieri che hanno centinaia di lavoratori contrattisti) il cantiere prevede una struttura organizzativa completa così che è previsto un responsabile della sicurezza aziendale. In tale ipotesi, data la natura delle attività svolte dal personale della Contraente, non si richiede di effettuare una specifica analisi di specificità legislativa. Per tale attività sarà comunque applicato il documento interno aziendale “Salute, Sicurezza ed Ambiente”, in linea con i requisiti della normativa italiana in grado di soddisfare anche la normativa locale. Eventuali richieste di legge che differiscano dalla normativa italiana saranno discusse con il Cliente in sede di incontro di coordinamento iniziale opportunamente verbalizzato. Inoltre qualora il Cliente richiedesse di applicare proprie procedure sarà necessaria una preventiva verifica di conformità di tali procedure rispetto a quelle previste dal documento “Salute, Sicurezza ed Ambiente”.

Gestione dei cantieri all’estero

La sicurezza sul lavoro, difatti, sta diventando una questione di primaria importanza in Azienda. La gestione sicurezza dei cantieri, nel caso in esame, fa riferimento ad un ufficio apposito (con sede in Italia) che comprende un team di tre soggetti, con a capo un responsabile, con compito di predisporre e aggiornare la modulistica, nonché organizzare corsi di aggiornamento per il personale operativo di cantiere e i preposti. Talvolta un tecnico di tale ufficio visita personalmente i cantieri svolgendo un’ispezione di qualche giorno, controllando lo stato dell’arte della sicurezza, impartendo suggerimenti e direttive al fine di migliorare l’ambiente e il luogo di lavoro, redigendo un rapporto di efficienza assegnando un corrispondente punteggio. A tale ufficio devono essere inviati periodicamente report, comunicazioni e segnalazioni, nonché le statistiche mensili di cantiere.

Nel cantiere attuale in cui opera il lavoratore intervistato (di tipologia “Chiavi in Mano”, in India) sono presenti circa 500 persone e ci si avvale di un esperto della sicurezza locale, che ha effettuato corsi in Italia, che opera giornalmente tenendo sotto controllo le maestranze e mantiene i rapporti con gli addetti alla sicurezza delle imprese sub-contrattiste. Il lavoratore intervistato, invece, è la figura responsabile del cantiere, riferimento per il Cliente e i fornitori di manodopera, nominato con Contratto di delega dal Dirigente Delegato, con onere di sorvegliare l’applicazione (in loco) delle direttive aziendali in fatto di sicurezza e con “potere di organizzazione, gestione, controllo e di spesa esercitabili a firma singola senza alcun vincolo di indirizzo o ratifica”. In particolare gli è stato conferito il potere: “a) di direzione, organizzazione e controllo delle attività del cantiere; b) di acquisto, manutenzione, riparazione di impianti, macchinari, attrezzature da lavoro, …, beni e prodotti in genere e, comunque, di tutto quanto si riveli necessario al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nel cantiere nonché la tutela delle persone e delle cose, senza necessità di preventiva autorizzazione e con il potere di impegnare direttamente la spesa e di effettuare il pagamento; c) sospendere, anche solo parzialmente, l’attività lavorativa qualora la stessa avvenga in violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, o si versi in una situazione di pericolo grave ed immediato per la salute e la sicurezza degli addetti; d) di firma e di rappresentanza della Società, nei limita di spesa indicati.”

Settimanalmente si svolgono riunioni periodiche per la sicurezza, alla presenza di tutti i dipendenti dell’Azienda italiana, della quale si redige verbale. Parallelamente, le maestranze straniere tengono una propria riunione periodica mensile in materia di sicurezza.

Sorveglianza sanitaria

Solo i lavoratori italiani sono sottoposti, nel paese di origine, a sorveglianza sanitaria con cadenza biennale, a mezzo controllo medico generale all’infermeria aziendale o in appositi ambulatori convenzionati. Scopo di queste visite è l’idoneità alla mansione, pertanto viene valutato il buono stato di salute del dipendente a mezzo controllo del peso, schermografia, esame della vista, audiometria, spirometria, prontezza di riflessi, analisi del sangue, delle urine, controllo dello stato psichico e validità vaccini. Nessun lavoratore locale, invece, si sottopone a visita medica, e nessuno è in possesso di specifica idoneità nonostante la “Documentazione di abilitazione di accesso al cantiere” preveda sia per il singolo lavoratore, autonomo o dipendente, che per le ditte lavoratrici un attestato di idoneità tecnica e psico-fisica.

 

Condizioni igienico sanitarie

Le condizioni igienico sanitarie che solitamente si trovano nei cantieri all’estero sono di molto inferiori allo standard europeo. Sovente, all’inizio dei lavori di montaggio degli equipaggiamenti contrattuali ci si trova a cielo aperto con capannoni a costruzione non ultimata, privi di servizi igienici, spogliatoi, illuminazione, docce, acqua potabile e acqua corrente. Tale situazione persiste fintanto che le opere civili non vengono completate, ovvero decorsi alcuni mesi. Per quanto riguarda l’utilizzo delle mense aziendali, le condizioni igieniche, nonché la qualità degli alimenti forniti, incentivano i lavoratori italiani a saltare i pasti, anche se talvolta, non avendo valide alternative si rende necessaria la consumazione di pietanze locali. Anche in questo caso gli stranieri godono di un trattamento privilegiato, tuttavia la qualità del cibo servito è medio-bassa e pure le condizioni igieniche delle cucine non sono adeguate. Il livello igienico e sanitario del posto di lavoro rispecchia in ogni caso quello della nazione, quindi, maggiore è il grado di povertà, più elevato sarà il disagio per il lavoratore europeo. L’infermeria di primo soccorso non è quasi mai presente nelle vicinanze e bisogna solitamente rivolgersi all’ospedale nella città più vicina, a volte a molti chilometri di distanza; per ovviare a tali mancanze, si tiene ben fornita la cassetta di pronto soccorso. Tra tutti i paesi stranieri nei quali ha lavorato, le peggiori condizioni igieniche sanitarie sono state riscontrate in India, Iran, Algeria, Cina; una situazione lievemente migliore invece in Russia, Thailandia, Corea del Sud e Arabia Saudita. Come già evidenziato, gli stranieri godono sempre di una condizione di favore rispetto agli indigeni, tanto che le medicazioni o visite mediche vengono effettuate con standard migliori. Per quanto riguarda le vaccinazioni richieste per la zona nella quale si lavora, solitamente l’Azienda fornisce indicazioni precise al riguardo. Ad esempio in India, nello stato Jharkhand, è richiesto sia il vaccino anti Epatite A che quello anti-Tifo. Il vaccino anti-tetanico, invece, è obbligatorio per tutti i lavoratori.

Pur non avendo conoscenza delle legislazioni estere in materia di sicurezza, il lavoratore intervistato afferma che la sicurezza sul lavoro va di pari passo con la suddetta classifica relativa alle condizioni sanitarie, dunque agli ultimi posti troviamo India, Iran, Algeria e Cina, mentre ai primi posti ci sono Arabia Saudita e Corea del Sud.

 

Dotazione di DPI

In quasi tutti i paesi visitati l’azienda appaltatrice locale distribuisce ai propri lavoratori solamente l’elmetto, gli occhiali e i tappi per l’udito, raramente il vestiario, mentre i guanti protettivi spesso sono realizzati con materiali inadeguati come semplice stoffa; infine le scarpe antinfortunistiche non vengono fornite per evidenti ragioni economiche. Spesso sui cantieri si vedono lavoratori con l’elmetto ma a piedi nudi. Per i lavoratori italiani se ne fa carico direttamente l’Azienda italiana.

Altra nota dolente nei paesi stranieri riguarda la qualità delle opere provvisionali (ponteggi e protezioni): spesso si tratta di strutture tubolari senza tavole di calpestìo, con semplici correnti come parapetti, così che il lavoratore deve operare poggiando i piedi sui tubi metallici e rimanendo assicurato, nella migliore delle ipotesi, con la sola cintura di sicurezza alla vita. In Cina, in alcuni casi, i ponteggi vengono costruiti con canne robuste in bambù, assemblate con corde di canapa intrecciata.

Gestione degli infortuni

La sicurezza è sicuramente un tema sentito anche nei paesi esteri, tuttavia spesso le informazioni fornite danno un’immagine falsata della realtà. Ad esempio, in Corea del Sud, all’ingresso di ogni capannone di una grossa acciaieria erano esposti i dati inerenti i giorni trascorsi senza infortuni: si rilevava che in più anni non si era verificato alcun incidente! Purtroppo quel numero si riferiva solamente agli infortuni denunciati ufficialmente, in quanto quasi sempre, per una questione di premio assicurativo e di vantaggi (o svantaggi) personali, il lavoratore o la famiglia nei casi di incidenti mortali, preferiscono mantenere il silenzio. Addirittura nei casi di colpa o mancanza personale comprovata, il lavoratore che ha causato l’infortunio deve rispondere personalmente e le sanzioni comminate (a discrezione del datore di lavoro) possono consistere nel pagamento di una multa simbolica ed arrivare fino al licenziamento. In realtà, secondo l’intervistato, nei cantieri in cui ha lavorato, ogni anno circa il 3% dei lavoratori hanno infortuni di una certa gravità anche se ne viene registrato mediamente soltanto uno; durante l’intera carriera lavorativa è stato inoltre testimone di 3 infortuni mortali.

Diritto d’accesso di un lavoratore al DVR | Documento Valutazione Rischi Bergamo

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Diritto d’accesso di un lavoratore al DVR

Commento alla pronuncia T.A.R. Abruzzo, Sez. 1, 12 luglio 2012, n. 467

Documento Valutazione Rischi Bergamo

Il ricorrente, lavoratore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise di Teramo, ha presentato alla predetta amministrazione istanza di accesso alla documentazione inerente il processo di verifica della valutazione del rischio amianto sul luogo di lavoro. La richiesta è stata mossa dal ricorrente, che, dopo aver osservato lo stato di degrado della copertura in amianto della struttura del luogo di lavoro, ha sottolineato che in caso di pioggia lo scioglimento della matrice cementizia avrebbe comportato il fluire delle fibre d’amianto all’interno dei manufatti. L’istanza è stata respinta dalla predetta amministrazione, ai sensi dell’art. 24[1] Legge n. 241 del 1990, inerente il procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il ricorrente ha chiamato dunque in giudizio -avanti il Giudice Amministrativo- l’Istituto, nella figura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, eccependo il diniego di accesso agli atti amministrativi relativi alla valutazione del rischio amianto sul luogo di lavoro.

Il T.A.R., in composizione collegiale, ha accolto la domanda.

Il ricorso in esame verte principalmente sui precetti di cui all’art. 22[2] Legge n. 241 del 1990, in materia di trasparenza e accesso ai documenti amministrativi. Ha sostenuto la difesa del ricorrente che detta normativa troverebbe applicazione al caso di specie nonostante specifica legislazione giuslavorista (D. Lgs. n. 81 del 2008: “Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro”) riservi al solo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) il diritto a visionare le informazioni contenute all’interno del documento di valutazione dei rischi (DVR).

Controparte ex adverso ha riportato in sua difesa i contenuti di cui all’art. 50[3] comma 1, lettera e) e comma 4 D. Lgs. 81/2008, secondo i quali il RSPP “riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative (…)” nonchè “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’art. 17 comma 1 lettera a)”.

In base a quanto disciplinato dalla nota n. 52/2008 del Ministero del Lavoro, la PA ha inoltre sostenuto che il solo RLS ha possibilità di visione del DVR mediante consegna su supporto informatico, utilizzabile però su apposito terminale presso la sede dell’Istituto[4]. Si badi che la nota ministeriale è scaturita da un Interpello promosso dall’associazione dei datori di lavoro con il quale l’amministrazione ha affermato che, non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento, è ammissibile la consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione all’interno dei locali aziendali.

Sulla scorta dell’art. 22 Legge n. 241 del 1990, il T.A.R., con la pronuncia in esame, ha inteso rafforzare il principio di trasparenza della PA dall’accezione stessa di tale concetto, ripreso dal legislatore pure con l’art. 11[5] D. Lgs. n. 150 del 2009, secondo cui la trasparenza va “intesa come accessibilità totale (…) dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti”. Trasparenza quindi come livello essenziale delle prestazioni pubblicistiche, da intendere quale accessibilità totale ad informazioni dell’organizzazione amministrativa, che nel dettaglio concernono dati sulla salubrità e adeguatezza del luogo di lavoro. Il T.A.R. ha ritenuto che tali caratteristiche afferiscano altresì all’art. 2087 Codice Civile, secondo cui il datore di lavoro ha l’obbligo “di attenersi al principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile” sul luogo di lavoro.

Il T.A.R. ha sostenuto quindi che il principio di specialità invocato dalla PA, ovvero l’applicazione della legislazione giuslavorista di cui al D. Lgs. 81/2008, non sussista. Trattandosi di rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione, al ricorrente spetta l’accesso ai dati richiesti ex art. 23[6] Legge n. 241 del 1990 in materia di diritto di accesso verso le PA.

In particolare, il ricorrente ha mosso istanza di accesso per la conoscenza dei dati contenuti nel documento di valutazione dei rischi relativi l’insalubrità ambientale e il rischio contaminazione per la presenza di fibre d’amianto in copertura, e non di accesso all’intero DVR. Tali dati, ha sottolineato il T.A.R., possono essere estrapolati dal documento e devono essere resi noti ai lavoratori che ne facciano richiesta, non solo dipendenti di una PA ma anche dipendenti di un ente privato, quale diritto a conoscere il grado di sicurezza dell’ambiente di lavoro. Sebbene il legislatore, con il combinato disposto di cui agli artt. 4 e 5 D. Lgs. 6 febbraio 2007 (attuazione della direttiva 2004/14/CE), imponga al rappresentante dei lavoratori il riserbo verso informazioni segrete riferitegli dal datore di lavoro, il Giudice Amministrativo, nel caso in esame, ha ritenuto le informazioni relative alla salubrità e sicurezza dell’ambiente di lavoro escluse dal campo di segretezza. Tale esegesi è in linea con i principi di tutela della salute e della dignità del cittadino in quanto lavoratore, tutelati dalla Carta Costituzionale a mezzo dell’art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” e 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”.

Trattandosi di informazioni relative alla salubrità e sicurezza ambientale, il T.A.R. ha reputato la richiesta del ricorrente meritevole di accoglimento in applicazione della disciplina del diritto ambientale di cui al D. Lgs. n. 195 del 2005 per cui tali dati sono accessibili a tutti coloro ne facciano richiesta: in particolare “lo stato dell’ambiente[7]” viene inteso quale il luogo di lavoro, nel quale il dipendente ha osservato il degrado della copertura della struttura, dovuto a “fattori quali sostanze (…) ed altri rilasci nell’ambiente che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente[8]” e compromettere “lo stato della salute e della sicurezza umana[9]” in relazione alle possibili filtrazioni delle fibre d’amianto nei manufatti, per lo scioglimento della matrice cementizia dovute alla pioggia.

Il ricorrente, secondo la pronuncia in commento, ha dunque diritto di avere accesso all’informazione ambientale che concerne “le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi[10]”, ovvero a conoscere lo stato di insalubrità ambientale del luogo di lavoro, espressa dalla valutazione del rischio amianto riportata nel DVR.

Alla luce di quanto esposto, il Giudice Amministrativo ha evidenziato che il rapporto contrattuale che lega il datore di lavoro e il ricorrente va a rafforzare la legittimazione dell’istanza mossa dal lavoratore: essendo i dati ambientali accessibili a chiunque ne faccia richiesta, anche senza dichiarazione esplicita del motivo d’interesse, ancor più legittima è l’istanza del lavoratore che, avendo anche motivato l’istanza di accesso, presta il proprio operato presso il luogo di lavoro a rischio contaminazione.

Il T.A.R. quindi, in accoglimento al ricorso, ha disposto l’annullamento dell’illegittimo diniego, condannando l’amministrazione a consentire l’accesso alla documentazione relativa al rischio amianto sul luogo di lavoro del ricorrente.

L’accesso ai documenti amministrativi, e nel caso particolare, al documento di valutazione dei rischi, è stato argomento di dibattito con l’emanazione del D. Lgs. 106/2009, che ha introdotto nuove regole di accesso ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Tale disciplina è stata applicata a numerosi procedimenti giudiziari, vista la diffusa opposizione delle imprese alla consegna del materiale di tale documento ai RLS. La giurisprudenza si è spesso pronunciata sulla questione, ritenendo illegittimo il rifiuto di consegna del documento di valutazione dei rischi (Tribunale di Pisa, 7 marzo 2003: “È, pertanto, da ritenersi antisindacale la condotta del datore di lavoro che abbia omesso, nonostante le reiterate richieste da parte del rappresentante per la sicurezza, di fornirgli i documenti e le informazioni riguardanti il piano per la sicurezza, la valutazione dei rischi, il parere del medico competente ed ogni altra comunicazione relativa ai provvedimenti che il datore intendeva adottare ai fini dell’adeguamento dei locali di servizio”). In tal modo si è affermato il pieno diritto al RLS ad avere copia del DVR, rigettando la tesi difensiva del datore di lavoro circa la presunta violazione, in caso di consegna del documento, del segreto aziendale (Tribunale di Brescia, 18 ottobre 2006; Corte d’Appello di Brescia, 27 settembre 2007, n. 414).

Il T.A.R. Sicilia (13 maggio 2003, n. 799) ha inoltre affermato, con riferimento alla pubblica amministrazione, che non solo i RLS ma tutti i dipendenti hanno diritto di ricevere copia del DVR in base al diritto di accesso agli atti amministrativi riconosciuto dalla Legge n. 241 del 1990, in quanto documento inerente ad interessi essenziali della persona. Tale pronuncia, in particolare, verte su caso analogo a quello in commento. I giudici amministrativi hanno difatti accolto un ricorso presentato da una docente, che si era vista rifiutare una domanda di accesso agli atti, riguardante la documentazione che viene predisposta dal dirigente scolastico per valutare i rischi.

Nonostante la riservatezza del DVR, il T.A.R. ha ritenuto che questa prescrizione non possa pregiudicare gli effetti della legge sulla trasparenza amministrativa, che dispone la facoltà di accedere agli atti amministrativi da parte di tutti i soggetti portatori di interesse giuridico qualificato, quale il lavoratore in servizio nell’unità produttiva a cui si riferisce il documento.

La sentenza in commento trova un precedente conforme nella pronuncia del T.A.R. Sicilia 13 maggio 2003, n. 799, secondo la quale tutti i dipendenti, e non solo i RLS, hanno diritto di ricevere copia del DVR in base al diritto di accesso agli atti amministrativi, in quanto trattasi di documento inerente interessi essenziali della persona. Recita l’art. 18[11] comma i) D. Lgs. 81/2008, che il datore di lavoro deve “informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione” a tutela della salute e sicurezza nel luoghi di lavoro. Nel momento in cui il ricorrente ha mosso l’istanza di accesso alla documentazione relativa alla valutazione del rischio amianto per evidente stato di degrado della copertura, il datore di lavoro, oltre a formalizzare il diniego di accesso, nulla ha argomentato sulla possibile esistenza del rischio, in violazione dell’art. 18 comma 3 della citata normativa, per cui il datore di lavoro ha l’obbligo di “prevedere interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare (…) la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni”. Il Giudice Amministrativo ha qualificato dunque come pienamente legittima la richiesta del lavoratore di ricevere copia del documento di valutazione dei rischi nella sola parte della valutazione del rischio amianto, con conseguente obbligo della PA di consegnare al lavoratore tutte le informazioni richieste.

L’informazione a cui il ricorrente ha chiesto accesso, correttamente qualificata dal T.A.R. quale informazione di carattere ambientale, e dunque disciplinata dalla Legge n. 241 del 1990, non può essere negata al soggetto portatore di interesse giuridico qualificato, quale è il ricorrente, essendo necessaria ad assicurare la salubrità del luogo di lavoro e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per questo motivo il D. Lgs. 81/2008, che prevede la consegna della copia del DVR al solo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, non è applicabile nella fattispecie in esame, in quanto la normativa sancisce, con l’art. 36[12] comma 2 lettera a), che “il datore di lavoro provvede che ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi specifici a cui è esposto”. Inoltre, la predetta disciplina, non gode di alcun principio di specialità nei confronti della Legge n. 241/1990.

Nella prassi, difficilmente le organizzazioni dei datori di lavoro si conformano alle prescrizioni di cui all’art. 50[13] D. Lgs. 81/2008, secondo il quale il rappresentante dei lavoratori “riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative (…)” e “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’art. 17 comma 1 lettera a)”. Di tal guisa, Confindustria ha emanato una circolare interpretativa volta a limitare gravemente il diritto di accesso del RLS al DVR, stabilendo che la consegna debba essere limitata alla sola parte del documento relativa agli aspetti di specifico interesse evidenziati nella richiesta, e che la consultazione del documento possa avvenire solo all’interno del perimetro aziendale, con riconsegna al termine della lettura. La nota tuttavia appare inconsistente, in quanto lo stesso D. Lgs. 81/2008, relativamente all’obbligo di consegna del DVR, omette di precisare le relative modalità, con l’unica limitazione di non portare il documento al di fuori dell’azienda.

Relativamente al predetto parametro, il Tribunale di Milano, con sentenza del 29 gennaio 2010, si è pronunciato sulle modalità di consultazione del DVR, evidenziando che l’obbligo di consegna da parte del datore di lavoro e il diritto del RLS di ricevere una copia del DVR non è discutibile. Quanto alle modalità di adempimento, che secondo la volontà del legislatore può avvenire sia in forma cartacea che su supporto informatico, il Tribunale ha affermato il principio per cui, trattandosi di modalità alternative, la scelta non può che essere rimessa al RLS, che dunque avrà diritto di stabilire in quale formato ottenere copia del DVR. Difatti l’obbligo di consegna “non può essere obliterato attraverso una semplice messa a disposizione o consultazione di un documento solo su supporto informatico o su computer aziendale”. Inoltre, il datore di lavoro deve consentire la consultazione del documento “per tutto il tempo che sarà necessario, tenuto conto della eventuale complessità del documento stesso”, fermo invece il limite di consultazione del DVR all’interno dell’azienda, ex D. Lgs. 106/2009.

Può dunque ritenersi precluso il divieto di accesso agli atti nel caso in esame, se non per questioni di segreto industriale, non solo le figure principali che lo condividono, ma a tutto il SPP – Servizio Prevenzione e Protezione (art. 2[14], comma 1, lettera l, del D. Lgs. 81/2008) inteso come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”.

Sarebbe auspicabile, ai fini del costante miglioramento della professionalità e della qualità della vita sul lavoro, che ogni lavoratore venisse inserito in quell’insieme di persone, mezzi e sistemi finalizzati all’attività di prevenzione, obiettivo peraltro sancito dell’art. 20[15], comma 1 del D. Lgs. 81/2008 che prevede che i lavoratori debbano “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” ed ancora, in caso di eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza “adoperarsi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità (…) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave o incombente”.

È fondamentale quindi che il lavoratore ricevuta formazione, informazione ed addestramento, abbia conoscenza degli argomenti esplicitati nel DVR in relazione alla valutazione dei rischi a cui risulta esposto. Basti pensare all’eventualità che lo stesso possa essere chiamato a svolgere un ruolo attivo per quanto riguarda la tutela di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Tale concezione è in linea con quanto disciplinato dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, il cui art. 9[16] a fronte della quale: “I lavoratori, mediante loro rappresentanze” – RLS – “hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.

In conclusione, la qualità della vita nell’ambiente di lavoro può essere garantita da una partecipazione equilibrata del lavoratore alle tematiche di salute e sicurezza del luogo di lavoro, e ciò non può prescindere da un atteggiamento propositivo e collaborativo, sia da parte della direzione che da quella dei dipendenti.

[1] “Esclusione dal diritto di accesso”

[2] “Definizioni e principi in materia di accesso”

[3] “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”

[4] Caso Esselunga

[5] “Trasparenza”

[6] “Ambito di applicazione del diritto di accesso”

[7] D. Lgs. N° 195 del 2005, art. 2 lettera a), sub 1.

[8] D. Lgs. N° 195 del 2005, art. 2 lettera a), sub 2.

[9] D. Lgs. N° 195 del 2005, art. 2 lettera a), sub 6.

[10] D. Lgs. n. 195 del 2005, art. 2  lettera a), sub 3

[11] “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”

[12] “Informazione ai lavoratori”

[13] “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”

[14] “Definizioni”

[15] “Obblighi dei lavoratori”

[16] “Tutela della salute e dell’integrità fisica”