Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope | Consulente DVR Brescia

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Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Consulente DVR Brescia

I lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi, non possono assumere sostanze stupefacenti e psicotrope mai, in nessun caso, anche fuori dall’orario di lavoro.

A tale proposito i datori di lavoro, in collaborazione col medico competente sono obbligati a effettuare accertamenti sanitari volti ad accertare l’assenza di assunzione di tali sostanze.

L’accordo Stato Regioni (rep. atti n. 178 del 18/09/2008) definisce le indicazioni operative che la Regione Lombardia (Giunta Regionale Direzione Generale Sanità del 22/01/2009, protocollo H1.2009.0002333) ha adottato per la verifica dell’assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi.

L’azienda deve elaborare un documento aziendale dedicato che definisce, oltre che le procedure di applicazione della normativa nelle aziende, anche le azioni preventive, promozionali ed educative con riferimento ai rischi connessi all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’espletamento di mansioni a rischio, anche in relazione al fenomeno degli infortuni stradali in itinere.

Tale documento è parte del documento di valutazione dei rischi, deve essere condiviso con le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e deve essere presentato a tutti i lavoratori adibiti a mansioni pericolose.

Il datore di lavoro fornisce al medico competente l’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte in Allegato I al Provvedimento n. 99/CU del 30 ottobre 2007; tale verifica deve essere effettuata per tutti i lavoratori e successivamente, periodicamente, con scadenza annuale.

La lista dei lavoratori deve essere tempestivamente aggiornata tenendo conto dei nuovi assunti, dei soggetti che hanno cessato di svolgere mansioni a rischio, che debbono essere stornati, dei lavoratori che, inizialmente assunti con altre mansioni, sono stati in tempi successivi adibiti alle mansioni a rischio.

L’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte nell’Allegato I deve tenere conto dell’effettivo impiego dei lavoratori nelle singoli mansioni a rischio elencate. Ciò non può prescindere quindi da una rigorosa definizione delle procedure organizzative da parte del Datore di Lavoro stesso, ad esempio: macchine operatrici, carrelli elevatori, piattaforme auto sollevanti, gru e autogrù, devono essere utilizzati solo da personale autorizzato e adeguatamente formato.

ALLEGATO – I: MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ E LA SALUTE DEI TERZI

1) Attività per le quali e’ richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

  1. a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
  2. b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
  3. c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.i.).

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:

  1. a) conducenti di veicoli stradali per i quali e’ richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e’ richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
  2. b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
  3. c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
  4. d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
  5. e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
  6. f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
  7. g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
  8. h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
  9. i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
  10. l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
  11. m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
  12. n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci (carrelli elevatori).

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA O DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE NEI LAVORATORI

(Intesa Conferenza Unificata, seduta del 30 ottobre 2007, ai sensi dell’art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131)

 

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