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Attacco informatico ad Unicredit. Oltre 400.000 le “vittime” | Sicurezza istituti bancari

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Attacco informatico ad Unicredit. Oltre 400.000 le “vittime”

Sicurezza istituti bancari

UN ATTACCO INFORMATICO ALL’ISTITUTO DI CREDITO UNICREDIT STA FACENDO TREMARE IL MONDO DELLA CYBERSECURITY BANCARIA. VEDIAMO COSA FARE PER DIFENDERCI.

Nel mese di luglio Unicredit, uno dei gruppi bancari più grandi in Italia, ha subito un duro attacco informatico che ha portato alla violazione degli account di circa 400.000 persone. Questi attacchi, secondo quanto dichiarato dalla stessa banca, non dovrebbero permettere il prelievo di denaro dai conti corrente.

Secondo il report di Unicredit registrato tra Giugno e Luglio 2017 è il secondo attacco avvenuto negli ultimi 12 mesi. I primi attacchi sarebbero avvenuti tra Settembre e Ottobre 2016 quando degli hacker avrebbero colpito i conti corrente della succitata banca.

La banca si è affrettata a rassicurare i propri correntisti che il furto dei dati non compromette la sicurezza dei loro risparmi. Secondo la banca i dati violati coinvolgerebbero solo le informazioni riguardanti le richieste di mutuo ma la Polizia Postale ha comunque deciso di aprire un indagine per verificare i reali danni provocati dall’attacco.

Ciò che fa pensare di questo attacco è che la stessa Banca ha investito oltre 2 miliardi di euro per il miglioramento della cybersecurity da qui al 2019 con un piano volto sia al rinnovamento degli strumenti informatici utilizzati sia alla realizzazione di un sistema avanzato di sicurezza informatica. Quello che però emerge è che la vera mancanza è nel personale che utilizza gli strumenti. Una maggiore consapevolezza che in ogni momento può accadere un attacco informatico aiuterebbe ad avere comportamenti più corretti.

In Gran Bretagna i maggiori istituti bancari hanno stretto un’alleanza che sotto alcuni aspetti richiama i principi della NATO: se uno degli istituti aderenti viene colpito da un attacco è come se fossero stati attaccati tutti gli aderenti.

L’alleanza, chiamata Cyber Defence Alliance è stata fondata due anni fa in tutta segretezza da Barclay, Standard Chartered, Deutsche Bank e Banco Santander, l’intesa si è poi allargata a Bank of Ireland, Allied Irish Banks, Lloyds Banking Group e Metro Bank. Di fatto la Cda è un accordo per lavorare congiuntamente agli investigatori, con tecniche basate soprattutto sul software.

Gli istituti bancari, se vengono attaccati, intervengono per scoprire il più rapidamente possibile i responsabili e monitorando in particolar modo eventuali trasferimenti di denaro. Infatti movimenti anomali, se avvenuti all’interno dei confini nazionali, sono facilmente intercettabili mentre se il denaro viene trasferito in conti esteri diventa quasi impossibile poi rintracciarlo.

Il caso UniCredit ha messo in luce le possibili debolezze dei sistemi informatici degli istituti bancari che, più di altre attività, richiedono una maggiore attenzione alla sicurezza informatica. In ogni caso vi riportiamo alcuni consigli che sono validi sia per questo attacco informatico sia per eventi futuri non solo ai sistemi bancari ma anche ad account social o altri servizi vittime di violazioni:

  1. Attenti al phishig

Non accedete ad alcun sito, anche se a voi noto, cliccando da un indirizzo elettronico ricevuto via e-mail. Potrebbe essere un’e-mail contraffatta con grafica e logo della ditta e/o banca a voi nota che vi chiede di riassumere dati personali o vi  rimanda ad una finta pagina web del tutto simile all’originale.

  1. Verificate gli indirizzi

Non rispondete mai ad e-mail senza aver prima verificato l’indirizzo di provenienza. Non basta, infatti, che il nome dell’utente corrisponda.

  1. Non scaricate allegati

Mai aprite allegati senza aver prima accertato l’effettiva provenienza dell’e-mail che li accompagna.

  1. Non spedite dati riservati

Non spedite mai online nome, indirizzo, telefono, età e altri dati personali ad indirizzi e-mail di persone ignote e mittenti sconosciuti.

  1. Non mandate il numero della carta d’identità

Non date mai online a nessuno, neanche a persone note, il vostro numero di codice fiscale, il luogo e la data di nascita o il numero della carta d’identità.

  1. Cercate il lucchetto

Verificate se il sito della vostra banca è protetto. I siti delle banche, quando si accede al proprio conto, devono essere protetti da sistemi di sicurezza internazionali come Ssl e Set: sono riconoscibili dal simbolo di un lucchetto chiuso visibile nella barra di indirizzo.

  1. Cambiate la password

Periodicamente, meglio ogni tre mesi, è opportuno modificarla. Prima di effettuare la variazione, controllate se il sito è in connessione cifrata “Ssl”. Usate password con un minimo di dieci caratteri, con combinazioni di numeri e lettere, maiuscole e minuscole e almeno un carattere speciale, tipo virgola, punto e virgola o due punti. Il proprio nome con l’aggiunta di un numero, magari la propria data di nascita, è decisamente da evitare. Mai codici, insomma, con propri dati personali. Nemmeno le sequenze di tasti, tipo asdf, qwerty e 1234, sono sicure. Non utilizzare, infine, le stesse password per più account. Non lasciare le password scritta in posti raggiungibili da altri. Meglio memorizzarle.

  1. Controllate l’estratto conto

Dopo aver fatto un acquisto, pagato con carte di credito o bancomat, non sarebbe male controllare sistematicamente i successivi estratti conto.

  1. Fate gli aggiornamenti periodici

Utilizzare software e browser completi e rinnovati: il primo passo per la sicurezza è avere un buon antivirus aggiornato. Per una maggiore sicurezza online, inoltre, è necessario aggiornare all’ultima versione disponibile il browser utilizzato per navigare.

  1. Non eseguite download

Non scaricate nulla e non installate programmi da siti che non siano sicuramente affidabili.

 

A cura di Alberto Faggionato – Responsabile Informatico Fondazione Asso.Safe

Danno da amianto e responsabilità del datore di lavoro | Corso Primo Soccorso Bergamo

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Danno da amianto e responsabilità del datore di lavoro

Corso Primo Soccorso Bergamo

Il Giudice di Legittimità, Sezione Lavoro, si è espresso, a mezzo della sentenza 19270/2017, in materia di danno da amianto patito dal lavoratore.

La pronuncia merita un approfondimento, anche in considerazione del fatto che usualmente è il Giudice Penale che viene investito della questione, derivando sovente dalla esposizione a materie tossiche e nocive una lesione fisica al lavoratore, o, nei casi più gravi, la morte.

Nei giudizi civili fulcro della valutazione è il nesso eziologico tra l’ambiente lavorativo e la malattia o morte del lavoratore. In particolare, rispetto all’ambito penale, il nesso causale che deve essere accertato appare meno rigoroso, essendo richiesto, al fine dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dall’interessato o dai di lui eredi, un qualificato grado di probabilità che il morbo ovvero il decesso siano da imputare all’attività lavorativa svolta in ambiente insalubre (ex multis, Cass. Sez. Lav., 18246/2009).

La sentenza in commento, conformandosi ai principi di diritto dominanti sul punto, evidenzia che l’accertamento dell’esposizione -da parte del lavoratore- ad un ambiente in cui sono presenti polveri di amianto, è sufficiente a fondare una pronuncia di condanna nei confronti del datore, con relativo accoglimento della domanda di risarcimento danno ai sensi dell’art. 2087 c.c., norma che come noto impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia dell’integrità fisica del lavoratore.

Nel caso in esame è stato appurato che il lavoratore, deceduto per carcinoma polmonare, soffriva di precedente patologia polmonare ed era fumatore, cause sicuramente idonee a cagionare l’insorgenza del cancro; ancora, a mezzo CTU è stato accertato che l’esposizione ad amianto non poteva essere la causa esclusiva del carcinoma. Tuttavia, secondo la S.C., il solo aumento della probabilità di contrarre la malattia per esposizione a sostanze nocive è già di per sé solo meritevole di tutela, quale causa altamente probabile del morbo. Secondo tale esegesi, non possono che conseguirne la prova sufficiente del nesso causale tra attività lavorativa e malattia, la responsabilità del datore per non avere impedito il fatto -essendo la pericolosità dell’amianto nota da decenni- nonchè il diritto degli eredi al risarcimento del danno.

Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope | Consulente DVR Brescia

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Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Consulente DVR Brescia

I lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi, non possono assumere sostanze stupefacenti e psicotrope mai, in nessun caso, anche fuori dall’orario di lavoro.

A tale proposito i datori di lavoro, in collaborazione col medico competente sono obbligati a effettuare accertamenti sanitari volti ad accertare l’assenza di assunzione di tali sostanze.

L’accordo Stato Regioni (rep. atti n. 178 del 18/09/2008) definisce le indicazioni operative che la Regione Lombardia (Giunta Regionale Direzione Generale Sanità del 22/01/2009, protocollo H1.2009.0002333) ha adottato per la verifica dell’assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi.

L’azienda deve elaborare un documento aziendale dedicato che definisce, oltre che le procedure di applicazione della normativa nelle aziende, anche le azioni preventive, promozionali ed educative con riferimento ai rischi connessi all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’espletamento di mansioni a rischio, anche in relazione al fenomeno degli infortuni stradali in itinere.

Tale documento è parte del documento di valutazione dei rischi, deve essere condiviso con le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e deve essere presentato a tutti i lavoratori adibiti a mansioni pericolose.

Il datore di lavoro fornisce al medico competente l’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte in Allegato I al Provvedimento n. 99/CU del 30 ottobre 2007; tale verifica deve essere effettuata per tutti i lavoratori e successivamente, periodicamente, con scadenza annuale.

La lista dei lavoratori deve essere tempestivamente aggiornata tenendo conto dei nuovi assunti, dei soggetti che hanno cessato di svolgere mansioni a rischio, che debbono essere stornati, dei lavoratori che, inizialmente assunti con altre mansioni, sono stati in tempi successivi adibiti alle mansioni a rischio.

L’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte nell’Allegato I deve tenere conto dell’effettivo impiego dei lavoratori nelle singoli mansioni a rischio elencate. Ciò non può prescindere quindi da una rigorosa definizione delle procedure organizzative da parte del Datore di Lavoro stesso, ad esempio: macchine operatrici, carrelli elevatori, piattaforme auto sollevanti, gru e autogrù, devono essere utilizzati solo da personale autorizzato e adeguatamente formato.

ALLEGATO – I: MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ E LA SALUTE DEI TERZI

1) Attività per le quali e’ richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

  1. a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
  2. b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
  3. c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.i.).

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:

  1. a) conducenti di veicoli stradali per i quali e’ richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e’ richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
  2. b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
  3. c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
  4. d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
  5. e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
  6. f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
  7. g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
  8. h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
  9. i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
  10. l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
  11. m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
  12. n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci (carrelli elevatori).

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA O DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE NEI LAVORATORI

(Intesa Conferenza Unificata, seduta del 30 ottobre 2007, ai sensi dell’art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131)

 

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La Fondazione incontra le autoscuole per diffondere la cultura della sicurezza | Corso sicurezza lavoro Bergamo

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La Fondazione incontra le autoscuole per diffondere la cultura della sicurezza

Corso sicurezza lavoro Bergamo

Ancora una volta il messaggio della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro ha avuto modo di essere portato anche verso altri settori che, anche se in maniera diversa, curano la sicurezza delle persone. Il 25 giugno, la Fondazione Asso.Safe, è stata invitata a partecipare ad un convegno organizzato a Padova da Antares, l’Associazione Nazionale Titolari Autoscuole Riunite e Studi, che rappresenta gli interessi dei propri associati nei settori dell’istruzione e formazione dei conducenti, dell’educazione stradale, degli studi di consulenza, delle scuole nautiche, dei centri di revisione dei veicoli ed agenzie infortunistiche.

L’invito ci è pervenuto dal Presidente di ANTARES nonché titolare di un nostro centro convenzionato che da anni collabora con noi, il Sig. Ulisse Cecchin, titolare dell’autoscuola Giove. Il Presidente, considerati gli ottimi risultati conseguiti grazie alla collaborazione con la Fondazione, ci ha “esortati” a divulgare informazioni e conoscenze nel campo della salute e sicurezza sul lavoro durante l’evento.

Come in altre occasioni la Fondazione ha subito accettato l’invito e ha presenziato orgogliosamente a questa nuova occasione di confronto con altre realtà operanti sul territorio nazionale.

Nel caso specifico è stata richiesta la nostra  partecipazione per dare ai presenti, membri di autoscuole di tutta Italia, delucidazioni sulla necessità, imposta dall’accordo della Conferenza Stato-Regioni raggiunto il 22 febbraio 2012, di una specifica abilitazione all’utilizzo delle attrezzature elencate nel comma 4 e 5 dell’articolo 73 del Decreto Legislativo 81/08 da parte degli operatori addetti. Grazie a questo accordo la sicurezza per gli operatori di attrezzature è stato finalmente regolamentato in maniera completa ed esaustiva almeno per quanto concerne i macchinari maggiormente diffusi.

A tale convegno, cui ho partecipato io direttamente quale relatore, in rappresentanza della Fondazione, abbiamo avuto la possibilità di spiegare che l’utilizzo di macchine agricole (trattori e cingoli), carrelli elevatori o delle altre macchine sopra elencate, oltre alla patente, richiede una abilitazione specifica, chiamata “patentino agricolo” che, in realtà, rispecchia la frequenza di un corso sulla sicurezza per la gestione di strumenti di lavoro secondo il Decreto Legislativo 81/08.

Pertanto, a prescindere da chi utilizza la macchina, sia esso un individuo operante in ambito privato (sul proprio terreno, orto, etc), il titolare di un’attività, un coadiuvante familiare, un socio, un dipendente, un lavoratore autonomo, addirittura pensionati, famigliari, collaboratori esterni provenienti da altri settori lavorativi o disoccupati che guidano il trattore o collaborano con un’azienda agricola pur non facendone direttamente parte, il medesimo è obbligato a conseguire tale patentino (è obbligato a conseguirlo anche chi noleggia o prende a prestito un trattore).

Questo per fare in modo che le autoscuole, beneficiando dei servizi messi a disposizione da aziende di primo piano con cui la Fondazione ha stretto una partnership e potendo contare su docenti con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di cui trattasi, messi a disposizione da Asso Safe possano avere la possibilità di offrire ai propri clienti, oltre alla consueta patente di guida, i sopra detti patentini speciali, con relativa abilitazione professionale come operatore di attrezzatura speciale.

Il nostro intervento ha suscitato grande interesse nei partecipanti, i quali, numerosi, mi hanno chiesto ulteriori chiarimenti su come poter godere del nostro supporto e conoscere in maniera più dettagliata i singoli servizi che offriamo sia per quanto concerne la formazione elearning, quella che si effettua direttamente online, che quella svolta in aula.

Molte le richieste anche sull’utilizzo della Piattaforma Pratica e sulla possibilità di diventare docenti nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ciò a dimostrazione del fatto che, anche in questa occasione, l’interesse nei confronti delle opportunità offerte dalla Fondazione si è dimostrato molto alto. E’ evidente che anche in questo settore sia importante fornire agli operatori i necessari mezzi affinché anch’essi siano portatori della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro così come loro sono interpreti delle norme che regolano la sicurezza stradale. La diffusione di questa cultura passa anche dalla presenza della Fondazione Asso.Safe in queste occasioni utili per migliorare la consapevolezza e occasione per creare nuovi tipi di collaborazioni che intreccino diversi settori del mondo della sicurezza.

In questo caso sono state le autoscuole i protagonisti del convegno ma anche in altre circostanze si è riscontrata la volontà di offrire ai propri clienti ulteriori servizi, sapendo di poter contare sul sostegno di una realtà e di un network ormai consolidato su tutto il territorio nazionale.

 

A cura di Simone Ascolese – Comitato Scientifico Fondazione Asso.Safe

Prevenzione dei rischi derivanti dall’impiego delle macchine | Sicurezza lavoro macchine

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Prevenzione dei rischi derivanti dall’impiego delle macchine

Sicurezza lavoro macchine

Pericoli delle macchine

La complessità dell’argomento obbliga a riassumere per quanto possibile i problemi e a condensare quanto previsto dalla normativa.

I pericoli, fonti di danno per la sicurezza, si possono così riassumere:

 a) afferramento, imprigionamento (es. cilindri controrotanti);

b) cesoiamento, schiacciamento, amputazione (es. cesoie, fustelle, presse);

c) rottura, proiezione parti (es. cinghie di trasmissione, volani, dischi mole);

d) taglio, amputazione (es. taglierine, cesoie);

e) trascinamento, afferramento (es. nastri trasportatori, catene);

f) proiezione di trucioli, schegge, scintille, faville incandescenti, spruzzi;

g) parti o componenti accessibili ad elevata temperatura non protetti, spigoli taglienti e pungenti accessibili;

h) equilibrio instabile, caduta di parti, ribaltamento, spostamenti repentini durante il montaggio, lo smontaggio e la preparazione;

i) investimento di persone durante la manovra di macchine semoventi;

l) ribaltamento;

m) illuminazione inadeguata della zona di lavoro (macchine semoventi);

n) accessibilità difficile o non agevole;

o) cedimenti strutturali;

p) incendi ed esplosioni.

I pericoli, fonti di danno per la salute, si possono così riassumere:

a) rumore;

b) vibrazioni;

c) posture fisse mantenute;

d) posture incongrue, sovraccarico degli arti superiori;

e) radiazioni;

f) temperature elevate;

g) illuminazione inadeguata, nel caso di lavoro che comporti elevato impegno visivo;

h) emissione di fumi, polveri, vapori e gas nocivi.

Protezione delle macchine

Le macchine, gli stessi componenti, gli organi lavoratori, le trasmissioni, quando costituiscono un pericolo in fase di avviamento o funzionamento devono essere realizzati in modo da non costituire pericolo per il lavoratore – utilizzatore.

Protezioni segregazioni e dispositivi di sicurezza

La normativa definisce, oltre ai concetti di ergonomia e sicurezza nell’impiego, un concetto fondamentale: ogni pericolo creato da una macchina deve essere eliminato; i sistemi fondamentali sono di tipo tecnico o di tipo organizzativo e gestionale.

Tra i concetti di tipo tecnico volti a preservare l’incolumità del lavoratore è fondamentale l’isolamento delle parti in movimento pericolose e delle zone di rischio, ove cioè sussistano pericoli specifici per l’addetto. La nota vale per le parti di macchine a funzionamento intermittente che possono trarre in inganno l’utilizzatore e causare gravi lesioni.

I sistemi di protezione sono essenzialmente i seguenti:

a) Protezione: avvolge, isolando la parte pericolosa; esempio un carter che avvolge una trasmissione a catena, un involucro che protegge una coppia di ingranaggi. Può essere realizzata in modo da consentire il passaggio del pezzo da lavorare ma non delle mani dell’operatore. La protezione deve essere applicata in modo da consentirne l’asportazione a mezzo utensili o chiave. Il fissaggio mediante pomelli con vite, ganci, magneti, apribili manualmente, non è consentito.

b) Segregazione: isola la zona pericolosa, impedendo ai lavoratori di avvicinarsi; esempio: una barriera o una robusta rete; deve comunque essere realizzata in modo tale che, anche sporgendosi, una persona non acceda alla zona di pericolo.

c) Dispositivo di sicurezza: arresta la macchina o le parti in movimento in caso di pericolo immediato. Può essere realizzato nei modi più diversi:

– barriera fotoelettrica (fotocellula): blocca la macchina qualora una mano o parte del corpo dell’addetto si avvicinasse alla zona di pericolo;

– microinterruttore: collegato ad uno sportello o riparo atto a segregare la zona di pericolo, toglie tensione all’alimentazione della macchina;

– dispositivo meccanico: blocca l’organo lavoratore nel caso non sia predisposta una protezione;

Esistono poi dispositivi di sicurezza per altri tipi di impianti, quali valvole di sicurezza per circuiti idraulici, pneumatici, bombole, flange a rottura.

Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza non possono essere rimossi se non per necessità di lavoro. Qualora debbano essere rimossi, dovranno essere immediatamente adottate misure atte a mantenere in evidenza e a ridurre al minimo possibile il pericolo che ne deriva.

La rimessa a posto della protezione o del dispositivo deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno resa necessaria la loro temporanea rimozione.

Organi di comando delle macchine

Ogni macchina deve avere gli organi di comando per la messa in moto e l’arresto ben visibili e individuabili; i comandi a tasto devono essere contrassegnati da una marcatura adatta (simboli normalizzati secondo norma UNI/ISO 7000) e a facile portata dell’operatore. Qualora l’organo di comando possa essere manovrato da altri, devono adottarsi misure per evitare lesioni alle altre persone.

I comandi di messa in moto delle macchine devono essere collocati in modo da evitare avviamenti o innesti accidentali o indesiderati, quindi essere dotati di dispositivi atti a conseguire lo scopo.

Lo scopo è ottenibile attraverso sistemi meccanici o con dispositivi elettromeccanici (doppi comandi, comandi a uomo presente, a movimento multiplo, protezioni passive). I comandi a pedale devono essere provvisti di un riparo efficace (custodia) che eviti ogni possibilità di azionamento accidentale.

Istruzioni di sicurezza

Le macchine qualora, nonostante le protezioni, presentino rischi residui durante l’utilizzo, debbono recare precise istruzioni per il montaggio, l’impiego, l’attrezzaggio, la manutenzione. Il manuale delle istruzioni diviene un componente fondamentale della macchine che deve essere presente nei pressi della stessa e oggetto della formazione operativa dell’addetto da parte dei preposti.

Le istruzioni di sicurezza devono essere facilmente comprensibili ed essere nella lingua del paese utilizzatore, nella fattispecie italiano.

Il personale utilizzatore deve essere informato su rischi che la macchina può comportare, compreso l’uso improprio che può essere fatto della stessa e delle contro indicazioni dovute allo stesso.

Divieto di intervenire sulle parti in moto della macchina

È vietato compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione di pulitura, riparazione, regolazione o registrazione (a meno che la macchina sia espressamente predisposta).

Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, deve essere previsto un sistema che consenta di svolgere l’operazione in tutta sicurezza.

Trasmissioni

Nastri trasportatori, rulli, alberi, pulegge, cinghie, funi, catene di trasmissione, corone, cilindri e coni di frizione devono essere protetti nel caso siano accessibili e, se in moto, costituire un  pericolo. Le norme di buona tecnica e gli allegati alla normativa di legge stabiliscono nel dettaglio le caratteristiche che le protezioni devono avere per evitare qualunque contatto che possa generare infortunio.

Marcatura

Le macchine immesse sul mercato dal settembre 1996 devono recare il marchio CE apposto dal fabbricante come attestazione della conformità alle specifiche norme di buona tecnica esistenti.

Tale marchio viene applicato dal costruttore su propria specifica responsabilità.

Il marchio CE deve essere apposto in etichetta serigrafata contenente marchio del fabbricante, ragione sociale, indirizzo, anno di fabbricazione, tipo di macchina e numero di serie.

Controlli periodici sull’efficienza della macchina e dei dispositivi di sicurezza

Parte importante nella prevenzione dei rischi derivanti dall’utilizzo delle macchine nei luoghi di lavoro è la verifica periodica sul funzionamento dei dispositivi di sicurezza, sullo stato delle protezioni e sul corretto stato d’uso.

La verifica deve essere svolta periodicamente da un addetto alla manutenzione o da un preposto e ha lo scopo di verificare che non vi siano malfunzionamenti o manomissioni che possano compromettere la sicurezza di funzionamento delle macchine stesse, sulla base dei modelli previsti dalla linee guida INAIL.

In caso di ripetute non conformità devono essere effettuati richiami e adottati provvedimenti disciplinari nei confronti dell’utilizzatore.

Interventi di manutenzione

Prima di procedere a qualsiasi intervento di manutenzione bisogna chiedere l’autorizzazione al responsabile di produzione e segnalare al capo reparto o capo turno il tipo di intervento da effettuare e la macchina o impianto oggetto dell’intervento stesso.

Durante gli interventi di manutenzione, di preparazione o modifica delle possibilità operative delle macchine si devono attuare quelle precauzioni volte ad evitare ogni possibile pericolo di avviamento intempestivo o movimento di parti delle macchine provvedendo a:

– collocare cartelli appositi di avviso e divieto di effettuare manovre sugli interruttori dei quadri di alimentazione;

– aprire l’interruttore di alimentazione a bordo macchina;

– predisporre blocchi meccanici per le parti della macchina che possono spostarsi o cadere durante gli smontaggi;

– mettere in sicurezza le parti da smontare che, a causa del peso o della particolare forma, potrebbero causare danni all’addetto in caso di spostamento repentino dalla propria posizione;

– segnalare e mettere in sicurezza l’area destinata all’intervento, ricorrendo anche a segregazioni qualora potesse esservi il rischio di proiezione o caduta di parti, schegge o utensili che possano investire le persone.

La rimessa in marcia di macchine o impianti deve essere autorizzata dal capo reparto.

Ripristino delle condizioni di sicurezza dopo un intervento di manutenzione

Ogni intervento di manutenzione eseguito su una macchina deve ripristinarne le condizioni originali. Eventuali parti sostituite devono essere parti originali oppure essere, per caratteristiche tecniche e di funzionalità, identiche a quelle sostituite, ciò vale anche per i dispositivi di sicurezza.

Il mancato ripristino o, peggio, la manomissione di dispositivi di sicurezza e protezioni comporterebbe il sollevamento da ogni responsabilità del costruttore e l’assunzione di dette responsabilità da parte dell’azienda.

Il personale addetto a tali interventi deve attenersi alle istruzioni ricevute e/o a quanto previsto sul manuale di manutenzione e deve essere personale qualificato ed incaricato in maniera specifica.