Danno da amianto e responsabilità del datore di lavoro | Corso Primo Soccorso Bergamo

By / CORSI FORMAZIONE, DVR, NEWS, RSPP, SICUREZZA LAVORO / Commenti disabilitati su Danno da amianto e responsabilità del datore di lavoro | Corso Primo Soccorso Bergamo

Danno da amianto e responsabilità del datore di lavoro

Corso Primo Soccorso Bergamo

Il Giudice di Legittimità, Sezione Lavoro, si è espresso, a mezzo della sentenza 19270/2017, in materia di danno da amianto patito dal lavoratore.

La pronuncia merita un approfondimento, anche in considerazione del fatto che usualmente è il Giudice Penale che viene investito della questione, derivando sovente dalla esposizione a materie tossiche e nocive una lesione fisica al lavoratore, o, nei casi più gravi, la morte.

Nei giudizi civili fulcro della valutazione è il nesso eziologico tra l’ambiente lavorativo e la malattia o morte del lavoratore. In particolare, rispetto all’ambito penale, il nesso causale che deve essere accertato appare meno rigoroso, essendo richiesto, al fine dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dall’interessato o dai di lui eredi, un qualificato grado di probabilità che il morbo ovvero il decesso siano da imputare all’attività lavorativa svolta in ambiente insalubre (ex multis, Cass. Sez. Lav., 18246/2009).

La sentenza in commento, conformandosi ai principi di diritto dominanti sul punto, evidenzia che l’accertamento dell’esposizione -da parte del lavoratore- ad un ambiente in cui sono presenti polveri di amianto, è sufficiente a fondare una pronuncia di condanna nei confronti del datore, con relativo accoglimento della domanda di risarcimento danno ai sensi dell’art. 2087 c.c., norma che come noto impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia dell’integrità fisica del lavoratore.

Nel caso in esame è stato appurato che il lavoratore, deceduto per carcinoma polmonare, soffriva di precedente patologia polmonare ed era fumatore, cause sicuramente idonee a cagionare l’insorgenza del cancro; ancora, a mezzo CTU è stato accertato che l’esposizione ad amianto non poteva essere la causa esclusiva del carcinoma. Tuttavia, secondo la S.C., il solo aumento della probabilità di contrarre la malattia per esposizione a sostanze nocive è già di per sé solo meritevole di tutela, quale causa altamente probabile del morbo. Secondo tale esegesi, non possono che conseguirne la prova sufficiente del nesso causale tra attività lavorativa e malattia, la responsabilità del datore per non avere impedito il fatto -essendo la pericolosità dell’amianto nota da decenni- nonchè il diritto degli eredi al risarcimento del danno.