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Il settore antincendio oggi in Italia | Corso Antincendio Bergamo

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Il settore antincendio oggi in Italia

Corso Antincendio Bergamo

Essere impresa “specializzata” nella costruzione e nella manutenzione degli impianti antincendio, significa essere in possesso delle conoscenze e della tecnologia specifica, che consentono di installare impianti antincendio a regola d’arte, seguendo un progetto, le vigenti normative e le regolamentazioni tecniche applicabili.

Le aziende associate “UMAN”, che realizzano impianti antincendio e effettuano operazioni di manutenzione,  hanno al loro interno conoscenze e professionalità tali, che le consentono di affrontare con competenza la costruzione e la manutenzione di un qualsiasi impianto nel pieno rispetto della regola dell’arte, dalla norma tecnica e della  legislazione vigente .

UMAN è l’Associazione di riferimento del settore, in seno ad ANIMA, che racchiude le attività della meccanica, nell’ambito di Confindustria.

Con il Decreto 3 Agosto 2015, più noto come Codice di Prevenzione Incendi, il Legislatore ha per la prima volta posto l’accento su di un concetto molto attuale – seppur inusuale  per la realtà italiana – quale la “Gestione della sicurezza antincendio”, intesa come quell’insieme di misure organizzative e gestionali atte a garantire, nel tempo, un adeguato livello di sicurezza dell’attività protetta, in caso di incendio.

Parlare di gestione della sicurezza antincendio significa andare a considerare l’insieme delle misure di prevenzione e protezione per tutto lo sviluppo della vita dell’attività in esame, in maniera dinamica, dalla realizzazione all’esercizio: l’attenzione del Titolare dell’attività e della sua  organizzazione non si deve più focalizzare solo sulla struttura e sui concetti statici di contenimento del rischio, definiti nel progetto iniziale approvato dai VVF – tipici dell’approccio prescrittivo – ma deve rivolgersi anche alla pianificazione e mantenimento di tutte quelle attività necessarie alla conservazione nel tempo dei livelli di sicurezza caratterizzanti il ‘punto 0’ dell’attività, tanto più che queste attività saranno oggetto di verifica da parte dei Professionisti Antincendio degli Asseveratori e degli Enti di controllo.

Il decreto del 03 agosto 2015, se di contro inaugura una nuova stagione con l’avvio della Gestione della  sicurezza antincendio, nulla dice sui riconoscimenti che devono avere: l’Azienda Specializzata e il Tecnico Manutentore.

Infatti, mentre in molti Paesi (vedi nord America, Svizzera e Europa centro/nord ovest) l’esercizio di queste due importanti attività è soggetto a riconoscimenti specifici di carattere legislativo o volontario (equivalente a obbligatorio, perché gli incarichi di lavoro sono conferiti solo se in possesso dei riconoscimenti), il Legislatore italiano, fino a ora, nulla ha fatto per tutelare il Committente e per definire i requisiti che il Tecnico Manutentore e l’Azienda Antincendio Specializzata devono avere.

Le abilitazioni rilasciate dalle Camere di Commercio, necessarie per le manutenzioni straordinarie nelle attività previste dal Decreto del 22 gennaio 2008 n. 37 del Ministero dello Sviluppo Economico, non sono richieste per le manutenzioni ordinarie (vedi art. 8 e 10 dello stesso Decreto) e questo nonostante la delicatezza e l’importanza dei rischi che la Gestione della Sicurezza Antincendio dovrebbe tutelare.

UMAN ha evidenziato questo problema nella prima riunione della Commissione di Protezione Attiva UNI del 2016 e ha trovato la piena adesione del Rappresentante del Ministero dell’Interno per la definizione a livello UNI della figura del Tecnico Manutentore, mentre si dovrà procedere con i Ministeri competenti per i riconoscimenti delle Aziende Antincendio Specializzate, per i quali UNI non ha titolo in materia.

Guardando al nostro settore, caratterizzato da una elevata capillarizzazione sul territorio è fondamentale che prendano sempre più piede dei momenti di incontro tra gli operatori.

Non dobbiamo poi dimenticare di come è e sarà sempre più necessario stringere i rapporti con gli altri attori dell’antincendio: lo sviluppo di sinergie e di collaborazioni in maniera strutturata a programmatica è qualcosa che a livello di filiera antincendio non ha ancora preso così piede ma sarà imprescindibile.

Per ovviare a ciò UMAN ha messo in campo numerose iniziative, tra cui alcune di particolare interesse:

Il Sicurtech Village: un’importantissima mostra convegno itinerante, che da cinque anni sta toccando le maggiori città italiane per un dialogo tra Produttori, Professionisti e Enti di controllo sulla tematica specifica dei sistemi di spegnimento.

  • Il protocollo d’intesa per la Certificazione delle Aziende che erogano servizi di manutenzione, studiato con ICIM (Ente di certificazione italiano) sugli standard che le Aziende Specializzate utilizzano nei Paesi europei, e meglio conosciuto come “La manutenzione certificata da Ente terzo”.
  • La gestione dei rifiuti da manutenzione.
  • I percorsi formativi per la preparazione dei Tecnici di Manutenzione con certificazione dei vari percorsi da parte di Ente terzo o da Accredia se previsto da normativa tecnica vigente.
  • Gli accordi di formazione dei Professionisti intrapresi con L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano.

Il 31.01.2017 la Federazione Anima e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella figura del suo massimo dirigente Ing. Gioacchino Giomi, hanno firmato un accordo di collaborazione tra le parti.

Tra gli obiettivi della firma la promozione della cultura della sicurezza e lo sviluppo di attività e di progetti volti alla prevenzione degli incidenti oltre alla diffusione di buone pratiche con carattere tecnico, organizzativo e formativo, coerenti alle evoluzioni normative e alle nuove modalità di organizzazione del lavoro.

Il Legislatore non deve dimenticare che l’Antincendio è il Mercato per eccellenza del “bene non goduto”, e per renderlo efficiente bastano poche regole, ma chiare, come esistono nei Paesi dove i controlli sulle Aziende Specializzate sono attivi; applicate queste regole, la moralizzazione del Mercato sarà consequenziale.

Non ci si può nascondere, come oggi avviene, dietro la necessità di garantire più posti di lavoro, dimenticando che la vera sicurezza non può essere che selettiva.

Nei Paesi con regole chiare la “medaglia” è a due facce: da una parte vi è la “flessibilità operativa” che la forte specializzazione consente, dall’altra vi è invece la certezza di riscontro sui lavori eseguiti.

Chi opera all’estero, nei Paesi citati, sa che deve sottoporsi a verifiche iniziali e periodiche da parte di Enti di controllo pubblici o Internazionalmente riconosciuti, che entrano nel merito di:

  • struttura organizzativa;
  • modalità operative;
  • dotazioni specifiche necessarie al corretto svolgimento dei lavori;
  • preparazione dei tecnici;
  • verifica dei lavori svolti;

rilasciando certificazioni o attestazioni di Ente Terzo senza le quali l’Azienda Antincendio Specializzata non può lavorare; chiaramente la perdita delle autorizzazioni, ha come conseguenza il blocco di tutte le attività.

Gli obiettivi del Decreto del 3 agosto 2015 non possono essere attuati senza il riconoscimento delle Aziende Specializzate e delle figure professionali che con esse operano.

Premesso che ogni norma UNI, pur essendo ufficialmente considerata “stato dell’arte”, ha sempre “carattere volontario”, vista l’importanza che UMAN ripone nella figura  professionale del manutentore, sono già stati messi in campo 5 percorsi formativi con ICIM, propedeutici alla certificazione di Ente Terzo della figura professionale di:

  • Tecnico manutentore di estintori d’incendio.
  • Tecnico manutentore di reti idranti
  • Tecnico manutentore di chiusure
  • Tecnico manutentore di sistemi
  • Tecnico manutentore di stazioni di

Sono state definite quattro “figure professionali” rientranti nei percorsi di riconoscimento di ACCREDIA (Ente italiano di accreditamento) nell’ambito di due norme tecniche e precisamente:

  • Norma UNI 9994-2: Tecnico manutentore di estintori d’incendio e Tecnico manutentore di estintori d’incendio
  • Norma UNI 11473-3: Tecnico installatore di porte resistenti l fuoco e Tecnico manutentore di porte resistenti l

La necessità di avere “tecnici competenti e qualificati” non è un bisogno di oggi, è un’esigenza che le Aziende più  innovative e sensibili (associate e non associate a UMAN) hanno sempre ricercato.

Il lungo percorso intrapreso e la grande azione di comunicazione rivolta al Mercato, oggi fa si che sia quasi normale che il Committente richieda che il Tecnico Manutentore disponga di riconoscimenti sulla sua professione certificati da Ente Terzo o da ACCREDIA ove previsto.

Uman ricerca la Certificazione delle Aziende Specializzate su cui devono essere innestate le figure professionali abilitate e su quest’obiettivo poggia la “Manutenzione certificata da Ente Terzo”, a garanzia dell’Azienda di Manutenzione e a tutela del Committente, che si ispira alle esperienze europee.

Tutelare il Committente significa aiutarlo a capire la complessità e la molteplicità degli aspetti tecnico-gestionali che sottintendono al servizio di manutenzione antincendio; aspetti che vanno oltre quel semplice numero che chiamiamo “costo del servizio”.

Nel momento in cui un Committente si appresta a scegliere un’Azienda di Manutenzione dovrebbe porsi tutta una serie di domande:

  • Questa Azienda come opera?
  • Come è organizzata?
  • E’ dotata di idonee procedure?
  • Ha tecnici preparati?
  • Ha attrezzature idonee?
  • Come tratta il materiale di risulta derivato dagli interventi di manutenzione?

Ha certificazioni specifiche nazionali o internazionali?

Lo schema certificativo, che oggi regolamenta la manutenzione degli estintori, degli idranti e delle porte tagliafuoco (riferito alle norme tecniche UNI e UNI EN vigenti), ampliabile agli impianti, che ha consentito la certificazione dell’attività di diverse Aziende di Manutenzione Specializzate, è operativo  da quasi due anni.

Il concetto di base del protocollo è molto semplice. Oltre alle attrezzature per l’erogazione del  servizio,  all’adeguatezza delle procedure operative, alla gestione dei ricambi, alla  verifica dello smaltimento dei rifiuti generati dai servizi di manutenzione, ai documenti rilasciati, alle registrazioni, alla tracciabilità degli interventi, la verifica entra nel merito di un elemento fondamentale della manutenzione, che scardina la “manutenzione virtuale”, ovvero: il bilancio tra quanto acquistato, quanto venduto e quanto smaltito.

Con questo importantissimo strumento di tutela, i Committenti possono pesare il grado di efficienza e correttezza dell’Azienda di Manutenzione che intendono ingaggiare, investendo in modo sicuro le proprie risorse finanziarie.

A cura di Natale Mozzanica – Presidente di Uman

Fasi di elaborazione del DVR | RSPP esterno Bergamo

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Fasi di elaborazione del DVR

RSPP esterno Bergamo

Descrizione generale dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni      

Il quadro descrittivo dell’azienda comprende tutti i dati identificativi, dall’ubicazione, alle dimensioni, all’organigramma, al numero dei dipendenti, ai dati assicurativi e previdenziali, al ciclo produttivo con una descrizione sommaria delle lavorazioni.

Individuazione dei pericoli presenti in azienda

Dopo aver descritto l’attività aziendale, si devono individuare i pericoli presenti.

Questi sono legati alle caratteristiche degli ambienti e luoghi di lavoro, delle attrezzature di lavoro, macchine, impianti e dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); a fattori correlati all’organizzazione del lavoro adottata; alla formazione, informazione e addestramento necessari e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Si tenga presente che il datore di lavoro è tenuto a fare svolgere, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati, idonei allo scopo e di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., Allegato IV, punto 2.1.4).

L’elenco dei fattori di pericolo (o agenti di rischio) a cui fare riferimento è indicato nella tabella seguente:

TIPO  DI  PERICOLO Rischio per la sicurezza Rischio per la salute
Agenti biologici   O
Agenti chimici O O
Attrezzature di lavoro (macchine, impianti, utensili) O  
Elettricità O  
Illuminazione O  
Incendio ed esplosione O  
Luoghi, locali e posti di lavoro O  
Microclima O O
Movimentazione manuale dei carichi O O
Radiazioni ionizzanti   O
Radiazioni non ionizzanti e ottiche   O
Campi magnetici   O
Rumore   O
Vibrazioni   O
Videoterminali   O
Stress correlato al lavoro   O
Eventuali altri pericoli particolari della propria situazione operativa O  

 

Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate

  1. Identificazione delle mansioni svolte dalle persone e delle lavorazioni analizzando attrezzature, materiali e fattori ambientali.
  2. Identificazione dei fattori di pericolo che tali mansioni comportano.
  3. Analisi dell’ambiente di lavoro in relazione ai pericoli individuati.
  4. Individuazione di strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.).
  5. Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati:
  • in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedano anche prove, misurazioni e parametri di confronto tecnici;
  • in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, mediante criteri basati sull’esperienza e conoscenza dell’azienda e, ove disponibili, sui dati desumibili da registro infortuni, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, profili di rischio, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.

 Definizione del programma di miglioramento

  1. Definizione degli obiettivi e delle priorità di intervento migliorativo in funzione della gravità dei rischi rilevati.
  2. Individuazione delle adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione da adottare[1].
  3. Definizione delle modalità realizzative, degli assegnatari dei compiti e dei tempi di esecuzione degli interventi migliorativi.

Le periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle misure adottate

  1. Analisi delle misure di prevenzione e protezione attuate e verifica della funzionalità delle misure tecniche adottate.
  2. Verifica delle condizioni di pericolo residue.
  3. Controllo del corretto comportamento e del rispetto delle procedure eventualmente stabilite.
  4. Esame dell’andamento antinfortunistico.
  5. Analisi delle eventuali non conformità o problematiche ulteriori rilevate.
  6. Adozione dei successivi interventi correttivi (tecnici, organizzativi, procedurali e disciplinari) eventualmente necessari per ottenere il miglioramento prefissato.
  7. Constatazione dei risultati ottenuti.

[1] Art. 15, D. Lgs. 81/08

Stesura del DVR | Sicurezza Lavoro Bergamo

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Stesura del DVR

Sicurezza Lavoro Bergamo

Le fasi operative per la stesura del DVR sono:

– l’analisi delle caratteristiche dell’azienda, dell’organizzazione, del ciclo produttivo, delle lavorazioni e dei pericoli per la salute e sicurezza che possono comportare;

– le definizioni dei lavoratori esposti a rischi e classificazione per mansioni;

– la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa a cui sono esposti i lavoratori suddetti;

– l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuali;

– il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

– l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;

– l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

– l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale o specifica esperienza;

– adeguata formazione e addestramento in funzione delle esigenze valutate.

Il DVR deve essere predisposto dal datore di lavoro su misura della sua specifica azienda e deve quindi indicare criteri e metodi adottati per l’analisi di ogni tipologia di rischio, contestualizzando tale analisi alle fasi di lavorazione, alle mansioni ed ai lavori esposti ai rischi; deve considerare i rischi specifici per i lavoratori, le lavoratrici ed le puerpere; deve contenere riferimenti alle specifiche valutazioni previste dalle norme (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, rischio incendio, ecc.) in rapporto anche ad eventuali disposizioni contenute nella relazione sanitaria redatta dal medico competente.

Il documento indica tutte le figure coinvolte nel processo di valutazione: l’RSPP, l’RLS, il medico competente, i dirigenti, i preposti, i lavoratori; in quali fasi e con quali modalità queste figure hanno partecipato al processo di valutazione.

Nella fase di stima dell’esposizione ai rischi individuati, il documento deve considerare l’efficacia e l’efficienza delle misure di prevenzione e protezione già introdotte dal datore di lavoro.

Si analizzano le cause e le circostanze di ciascuno dei rischi indicando le misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminarli completamente o per ridurli il più possibile con interventi programmati nel tempo, in una logica di miglioramento continuo della sicurezza e salute dei lavoratori.

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica le azioni che il datore di lavoro intende attuare per migliorare i livelli di prevenzione in azienda in riferimento ai rischi individuati.

Queste azioni devono essere esplicate individuando i mezzi (risorse, strutture, persone, organizzazione) necessari per la gestione dei rischi secondo le priorità assegnate e deve indicare la modalità per il controllo dell’esecuzione (verifiche periodiche programmate con le date previste e le modalità: check list, report da responsabili dei reparti, RSPP, RLS).

Il documento deve contenere il programma di miglioramento, indicando i tempi di attuazione degli interventi pianificati.

Il Documento di Valutazione dei Rischi | Consulente Sicurezza Brescia

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Il Documento di Valutazione dei Rischi

Consulente Sicurezza Brescia

Il Documento di Valutazione dei Rischi è lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro effettua “la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”[1].

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio di ogni attività e deve essere rivisto, ai sensi dell’articolo 29[2], comma 3, sotto responsabilità del datore di lavoro, nel momento in cui si dovessero verificare determinate circostanze come:

– modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro che siano significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;

– evoluzioni tecniche, della prevenzione o della protezione;

– infortuni significativi (superiori a 40 giorni di prognosi);

– necessità evidenziate dalla sorveglianza sanitaria.

In tal caso il datore di lavoro ha 30 giorni per rielaborare il DVR ed essere così in regola con il dettame normativo. I 30 giorni scattano dal momento in cui si verificano le circostanze sopra elencate.

Si precisa che il tenore sanzionatorio in sede processuale può essere modificato in senso peggiorativo dai giudici, i quali possono comminare la pena detentiva dell’arresto da quattro a otto mesi. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui la mancata elaborazione del DVR venga commessa in:

  • aziende industriali ai sensi del D. Lgs. n. 334/1999[3], aziende con oltre 200 lavoratori, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • centrali termoelettriche;
  • aziende di fabbricazione e deposito esplosivi, polveri e munizioni;
  • strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;
  • aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici ex art. 268[4], comma 1, lettera c e d, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
  • attività ex titolo IV[5] del D. Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) a cui partecipino più imprese e ci sia un’entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno.

È utile sottolineare anche che la redazione del DVR è un adempimento oggetto di frequenti verifiche da parte del personale ispettivo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La “vigilanza” in senso lato viene svolta discrezionalmente da tutti i soggetti indicati nell’art. 13[6] del Testo Unico, tra i quali si distinguono sicuramente le ASL (Aziende Sanitarie Locali) per la mole di interventi; il più delle volte tali controlli seguono al verificarsi di infortuni e incidenti, a segnalazioni di altri enti preposti alla vigilanza e anche a segnalazioni e richieste di intervento fatte tanto da personale interno all’azienda quanto da personale esterno.

Posto quindi che la mancata adozione del DVR comporta una rilevante sanzione, vediamo quali sono i documenti di valutazione di cui deve obbligatoriamente dotarsi il datore di lavoro.

Innanzitutto, il Testo Unico definisce l’oggetto della valutazione dei rischi, stabilendo che essa “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro[7].

In base, poi, al numero di lavoratori impiegati nel luogo di lavoro, la normativa prevede differenti livelli di valutazione che si concretizzano in differenti tipologie di documenti.

Ogni azienda che impiega almeno un lavoratore, infatti, è obbligata alla valutazione del rischio stress lavoro correlato e all’elaborazione del relativo documento: DVR stress lavoro correlato.

Per la valutazione dei restanti rischi, poi, è necessario fare riferimento al numero di lavoratori occupati: le aziende che occupano fino a 10 lavoratori (ad esclusione delle sole aziende industriali a rischio rilevante, centrali termoelettriche, impianti ed installazioni nucleari, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni) sono obbligate a predisporre il documento di valutazione sulla base delle procedure standardizzate[8] approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro in data 16 maggio 2012, elaborando quindi una sorta di “DVR semplificato”; le aziende con più di 10 lavoratori, invece, sono tenute ad elaborare un documento di valutazione più approfondito, contenente tutti i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, compresi quelli relativi alla presenza di determinate categorie di lavoratori (lavoratrici in gravidanza e puerpere, minorenni, disabili, provenienti da altri Paesi). Ad eccezione di quanto detto in precedenza, le stesse procedure standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva danno la possibilità di utilizzare il “DVR semplificato” anche alle aziende sopra i 10 lavoratori ma comunque entro i 50[9]; sopra i 50 lavoratori, invece, non è in alcun modo possibile avvalersi del modello semplificato.

Ricapitolando, ai fini della valutazione dei rischi, il datore di lavoro sia in sede di costituzione di nuova impresa sia in sede di variazione del numero dei lavoratori e di modifica sostanziale di cicli produttivi e materiali impiegati, deve:

  1. determinare correttamente l’organico aziendale, in quanto nella somma del personale occupato dovranno escludersi tutta una serie di lavoratori (a titolo esemplificativo: collaboratori familiari, tirocinanti, i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio, lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili, i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto, i lavoratori in prova, ecc.);
  2. aggiornare le valutazioni dei rischi per mansioni omogenee o singoli lavoratori in base alla tipologia di azienda o alle modifiche dell’attività svolta;
  3. aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi nei casi prescritti.

 

[1] Art. 2, lettera q, D. Lgs. n. 81/2008

[2]Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

[3]Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

[4]Classificazione degli agenti biologici

[5]Cantieri temporanei o mobili

[6]Vigilanza

[7] Art. 28, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008

[8] Art. 29, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008

[9] Art. 29, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008

Descrizione dei rischi: misurarli e quantificarli | Consulente DVR Bergamo

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Descrizione dei rischi: misurarli e quantificarli

Consulente DVR Bergamo

La descrizione dei rischi prevede, una volta rilevati, di definirne l’entità sulla base di fondamentali concetti quali: tempi di esposizione, entità del livello di esposizione, livello di pericolosità (specifica potenzialità lesiva).

Tempo – quantità – pericolosità: sono dati abbastanza semplici da rilevare, ma nell’ambito di lavori classificati per mansioni omogenee possono comunque essere influenzati da fattori diversi per cui il lavoro di quantificazione di un rischio è complesso e prevede una certa esperienza da parte di chi svolge il lavoro.

Il contesto non può prescindere da un accurato sopralluogo che valuti altri fattori quali:

  • qualità ambientale e igienica della postazione operativa;
  • gravosità della lavorazione rispetto a quelle simili svolte dai colleghi;
  • presenza di sistemi di protezione collettiva;
  • automatizzazione della lavorazione;
  • presenza di attrezzature atte a limitare fatica, agenti fisici, posture incongrue;
  • microclima adeguato;
  • formazione specifica e addestramento del lavoratore esposto;
  • esperienza specifica del lavoratore (anzianità della mansione);
  • condizioni fisiche e/o psicologiche del lavoratore in funzione del tipo di attività;
  • capacità di lettura e comprensione della lingua italiana;
  • consumo di alcol e sostanze psicotrope;
  • distanza dell’abitazione dal luogo di lavoro;
  • ecc.

Esempio di quanto detto si ha considerando il “rischio proiezione schegge”: la smerigliatura di una superficie metallica, con utensile elettrico specifico, produce migliaia di microschegge con elevatissima probabilità di lesioni oculari, ma normalmente di lieve entità; al contrario, la “battitura con mazza e scalpello o di chiodi temprati con martello” produce solo occasionalmente schegge, ma di dimensioni tali che, in caso di lesione oculare, esiste la reale possibilità di perdita della vista; di norma gli occhiali protettivi vengono pretesi nella prima ipotesi e quasi mai richiamati nella seconda.