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Valutazione del Rischio | Valutazione Rischi Bergamo

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Valutazione del Rischio

Valutazione Rischi Bergamo

Il processo da seguire analizza le lavorazioni, le fasi operative, i fattori di rischio, i lavoratori esposti, il grado di formazione degli stessi, ponendo in relazione la gravità del danno o lesione conseguente all’incidente o all’esposizione al rischio per la salute con la probabilità che esso si verifichi.

La quantificazione del rischio è stata impostata sulla base dei dati statistici aziendali relativi agli infortuni indennizzati rilevati dal registro infortuni, sull’esperienza e sulla conoscenza delle problematiche specifiche in materia di prevenzione e protezione dei relatori.

Nelle successive tabelle sono descritte le scale semiquantitative del danno (D) e della probabilità (P) ed i criteri per l’attribuzione dei valori.

La definizione della scala delle probabilità fa riferimento principalmente all’esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato; in secondo luogo all’esistenza di dati statistici noti a riguardo, a livello di azienda o di comparto di attività; un criterio di notevole importanza, infine, è quello del giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa, che spesso costituisce l’unica fonte di tipo pseudo-statistico disponibile.

La scala di gravità del danno chiama invece in causa la competenza di tipo sanitario e fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno, distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o cronica.

Scala delle probabilità P

Valore Livello Definizioni / criteri
4 Altamente

probabile

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.

Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell’azienda, dell’ASL, dell’INAIL, ecc…).

3 Probabile La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto.

È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.

2 Poco probabile La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.

Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.

1 Improbabile La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabile indipendenti.

Non sono noti episodi già verificatisi.

 Scala dell’entità del danno D

Valore Livello Definizioni / criteri
4 Gravissimo Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.

Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

3 Grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

2 Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.

Esposizione cronica con effetti reversibili.

1 Lieve Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula R = P x D ed è raffigurabile in un’opportuna rappresentazione grafico-matriciale, avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

                  P 4 8 12 16  
  3 6 9 12  
  2 4 6 8  
  1 2 3 4 D
           

I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in alto (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all’origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare. La valutazione numerica e cromatica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi:

R > 8 Azioni correttive indilazionabili
4 ≤ R ≤ 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
2 ≤ R ≤ 3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine
R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

 

Identificazione dei pericoli | Documento di Valutazione dei Rischi Bergamo

Identificazione dei pericoli

Documento di Valutazione dei Rischi Bergamo

Il termine pericolo rappresenta la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni, viene confuso con il termine rischio.

La “Norma UNI EN 292 PARTE I/1991” definisce il pericolo come fonte di possibili lesioni o danni alla salute ed il rischio come combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa.

È fondamentale, quindi, distinguere tra i concetti di pericolo e di rischio che risultano sostanzialmente diversi in quanto il pericolo è la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; il rischio è la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione, con la conseguenza che il rischio non potrà essere eliminato finché esisterà una sorgente di pericolo. L’art. 15[1] del D. Lgs. n. 81/2008, al comma 1, stabilisce, tra le misure generali di tutela nei luoghi di lavoro, la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, la programmazione della prevenzione, l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

Tali riferimenti al progresso tecnico inducono a ritenere che la tutela che deve essere garantita al lavoratore, non è il risultato di una valutazione statica basata soltanto sulla normativa in vigore, si tratta bensì di un processo dinamico che obbliga il datore di lavoro a quel salto di qualità nell’eliminazione o riduzione dei rischi in funzione del progresso delle conoscenze tecniche. L’obiettivo, quindi, non è il documento finale di valutazione ma la stima dei rischi e la pianificazione per ridurli, in un più ampio e qualificante progetto di miglioramento continuo delle condizioni di lavoro per raggiungere quello stato di completo benessere fisico, mentale e sociale richiesto.

Il percorso che le imprese devono compiere è quella della gestione della sicurezza, attraverso un continuo adattamento organizzativo e strutturale, la pianificazione della sicurezza non disgiunta dalla pianificazione del sistema produttivo. L’esame degli infortuni accaduti nell’Unione Europea lascia emergere che il 75% di tali eventi sono il risultato di carenze nella gestione e nell’organizzazione del lavoro, di errori nella fase di pianificazione, dalla scarsa attenzione dei vertici aziendali per la sicurezza e nell’insufficiente formazione ed addestramento degli operatori[2].

[1] “Misure generali di tutela

[2] Dati Eurostat

Fasi della valutazione dei rischi | Sicurezza Lavoro Dalmine

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Fasi della valutazione dei rischi

Sicurezza Lavoro Dalmine

La valutazione dei rischi si articola nelle seguenti fasi:

– individuazione della tipologia aziendale, notizie generali dell’azienda;

– stesura dell’organigramma aziendale con particolare attenzione alle figure della sicurezza: datore di lavoro, RSPP, RLS, medico competente, addetti alle emergenze;

– elaborazione della politica aziendale per la sicurezza che deve essere presente sia nel Documento di Valutazione dei Rischi che esposta in luoghi di facile accesso a tutti i lavoratori;

– verifica degli adempimenti di legge comprensiva della documentazione obbligatoria da possedere e conoscere;

– ricostruzione del ciclo lavorativo, layout dei reparti e mansioni svolte;

– classificazione dei lavoratori per mansioni omogenee;

– analisi del fenomeno infortunistico;

– individuazione dei potenziali pericoli rappresentati dalle strutture, dalle attrezzature ed attività dell’azienda, dal contesto organizzativo;

– rilevazione e valutazione dei rischi di ogni specifica attività lavorativa svolta in azienda e qualsiasi altro tipo di rischio;

– individuazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie per annullare o ridurre i rischi collegati alle mansioni individuate nel processo produttivo aziendale;

– valutazione del rischio incendio ed esplosione;

– definizione dei provvedimenti di prevenzione e protezione in relazione al rischio incendio ed eventuale evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato (planimetrie) e verifica mezzi d’estinzione;

– piano di emergenza con indicazione dei numeri utili, delle persone addette alle emergenze e dei numeri di riferimento da chiamare in caso di emergenza;

– definizione dei comportamenti e delle misure da adottare in caso di primo soccorso per infortunio o malore;

– analisi delle esigenze formative in base ai dettami normativi in funzione dei rischi per sicurezza e salute, dell’andamento infortunistico, del parere e degli esiti delle relazioni sanitarie del medico competente;

– avvio delle procedure necessarie, secondo un’adeguata programmazione temporale e finanziaria, per gli adempimenti relativi a titoli specifici del  D. Lgs. n. 81/2008 per il miglioramento della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (c.d. piano di miglioramento);

– assemblaggio finale del Documento di Valutazione dei Rischi.

 

La valutazione dei rischi in azienda | Consulenza sicurezza Bergamo

La valutazione dei rischi in azienda

Consulenza sicurezza Bergamo

La valutazione dei rischi è un procedimento impostato sulla base di criteri che devono essere indicati e non possono trascendere un’accurata analisi delle lavorazioni. È richiesta quindi un’attenta osservazione delle lavorazioni, buone conoscenze statistiche e specifiche per le attività di settore, nonché delle norme di legge e tecniche. È inoltre necessario raccogliere informazioni dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti e dai responsabili delle lavorazioni stesse. E’ bene quindi richiedere una consulenza ad un esperto (consulenza sicurezza lavoro).

Tale valutazione permette di:

  • individuare e valutare i rischi presenti ed i fattori che li influenzano;
  • definire i lavoratori esposti per mansioni omogenee e/o individualmente (definizione dei profili di rischio per mansione);
  • stabilire i provvedimenti effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • definire le priorità di intervento delle misure preventive e protettive e pianificarne l’attuazione;
  • monitorare l’efficacia e l’efficienza delle misure adottate sulle condizioni di salute e sicurezza.

Lo scopo della valutazione è quindi, oltre alla identificazione, la quantificazione dell’entità dei rischi, attraverso il rapporto tra il livello di pericolosità delle situazioni e la probabilità di accadimento dell’evento lesivo stesso, per poi definire le priorità delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative, con successiva indicazione delle modalità di attuazione e di mantenimento del livello raggiunto. In pratica il documento diviene a tutti gli effetti il riferimento della prevenzione dei rischi dell’azienda stessa.

Le categorie di pericoli o cause o agenti di rischio che determinano i rischi da analizzare e valutare possono essere le seguenti:

1 . Agenti biologici.

2 . Agenti chimici.

3 . Attrezzature di lavoro: macchine, impianti, utensili.

4 . Elettricità.

5 . Illuminazione.

6 . Incendio ed esplosione.

7 . Luoghi, locali e posti di lavoro.

8 . Microclima.

9 . Movimentazione manuale dei carichi.

10 . Radiazioni ionizzanti.

11 . Radiazioni non ionizzanti e ottiche.

12 . Campi magnetici.

13 . Rumore.

14 . Vibrazioni.

15 . Videoterminali.

16 . Stress correlato al lavoro.

17 . Eventuali altri pericoli particolari.

Le categorie di fattori di pericolo comportano, molto spesso, che si approfondiscano particolari sottocategorie: nell’esempio delle attrezzature bisognerà distinguere se si tratta di macchine (utensili, semoventi, mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto, utensili a motore mobili), impianti (per trasmissione di energia, trasformazione, linee di trasporto, imballo, termici), utensili (portatili a motore, manuali, strumenti di misura), attrezzature (ponteggi, scale, gruppi per saldatura a gas, apparecchi illuminanti, imbracature).

L’analisi del lavoro e delle attrezzature prevede lo studio delle fasi operative, delle metodologie relative al loro svolgimento, nonché l’identificazione delle attrezzature impiegate, dei materiali, dei prodotti chimici, ecc.

Il Documento di Valutazione dei Rischi | Consulente sicurezza Bergamo

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IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Consulente sicurezza Bergamo

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

Il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 introduce l’obbligo (non delegabile) per tutti i datori di lavoro di valutare tutti i rischi sulla sicurezza per i lavoratori presenti in azienda ed elaborare un documento che ne valuti l’entità: il Documento di Valutazione dei Rischi a cui sono esposti i lavoratori [1].
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere presente all’interno del luogo di lavoro e disponibile per un eventuale esame della stessa da parte degli organi di controllo previsti. Ha per oggetto l’individuazione di tutti i rischi derivanti dalle lavorazioni specifiche stesse, dalla manipolazione dei materiali, dall’impiego delle attrezzature necessarie e dalle caratteristiche dell’ambiente di lavoro in cui ci si trova, che possono causare danni alla salute, conseguenti da infortuni o malattie professionali, ai lavoratori che ne sono interessati.

Lo scopo di tale valutazione è, identificati i rischi, di stabilire le priorità di intervento per l’eliminazione o riduzione al minimo possibile dei rischi più gravi, definendone tempi e modalità di intervento, per poi passare alle situazioni meno critiche, predisponendo misure adeguate ad eliminare le cause tecniche e limitare al minimo possibile le cause umane, garantendo quindi sicurezza sul luogo di lavoro.

Fondamentale, nel contesto della valutazione, una volta identificate le categorie o mansioni di lavoratori potenzialmente esposti e le soluzioni tecniche e/o organizzative per la prevenzione dei rischi, diviene l’attuazione di un programma di mantenimento del livello di sicurezza raggiunto, con verifiche dello stesso e interventi migliorativi in caso di problematiche non emerse in prima fase o dovute a nuove situazioni, cicli produttivi o materiali introdotti successivamente.

[1] Art. 17, comma 1, lettera a, D. Lgs. n. 81/2008: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto all’articolo 28”