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CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO (aziende gruppo B e C) | Corso Primo Soccorso

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CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO (aziende gruppo B e C)

Corso Primo Soccorso

L’Addetto al primo soccorso è il lavoratore incaricato dell’attuazione in azienda dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai sensi dell’art. 18 e 45 del D. Lgs. 81/08.

Il corso ha l’obiettivo di formare e informare gli addetti al pronto soccorso aziendale trasferendo ai partecipanti le opportune conoscenze di natura tecnica nonché le necessarie abilità di natura pratica.

Tutta la formazione è svolta da personale medico.

Il corso di Primo Soccorso si articola in tre moduli A, B e C:

Modulo A

  • Allertare il sistema di soccorso
  • Riconoscere un’emergenza sanitaria
  • Attuare gli interventi di primo soccorso
  • Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta

Modulo B

  • Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
  • Acquisire conoscenze generali su patologie specifiche in ambiente di lavoro

 Modulo C

  • Acquisire capacità di intervento pratico

Studio Samele è un Centro Convenzionato a Fondazione Asso.Safe in collaborazione con A.D.L.I. (Associazione Datori di Lavoro Italiani) e CONF.A.M.A.R. (Confederazione Autonoma dei Movimenti Associativi di Rappresentanza) nonché riconosciuto come Sede Territoriale A.D.L.I.

Tutta la formazione erogata è certificata ed approvata da:

O.N.P.A.C. (Organo Nazionale Paritetico Adli Confamar)

O.P.N.E. (Organo Paritetico Nazionale Edilizia)

Al termine del corso verrà consegnato il Programma Formativo approvato dagli Organismi Paritetici competenti, il registro presenze, le dispense, i test finali di valutazione dell’apprendimento, gli attestati di Fondazione Asso.Safe.

DATE corso: mercoledì 27 marzo ore 8:30/14:30 e giovedì 28 marzo ore 8:30/14:30;

Sede di svolgimento: Studio Samele S.r.l., via C. Colombo, 24 – 24044 – Dalmine (BG)

COSTO: 150.00 euro (iva esclusa)

Il patentino per gli addetti alla conduzione di carrelli elevatori | Corso carrello elevatore

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Il patentino per gli addetti alla conduzione di carrelli elevatori

Corso carrello elevatore

L’impiego del carrello elevatore presuppone la massima attenzione e il rispetto di precise regole da parte dell’operatore carrellista: manovre scorrette o comportamenti inadeguati possono avere conseguenze, anche gravi, sia sulla propria sia sull’incolumità altrui.

È per questa ragione che ciascun addetto deve conseguire l’abilitazione per la conduzione dei carrelli elevatori, il cosiddetto patentino, frequentando un corso della durata di almeno 12 ore (8 ore di teoria a cui se ne sommano altre 4 di pratica che diventano 8, in caso di abilitazione per carrelli industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico e carrelli e sollevatori elevatori semoventi telescopici rotativi) da effettuare presso soggetti formatori accreditati.

Gli argomenti trattati durante la parte teorica sono molteplici. Si inizia con un modulo giuridico-formativo della durata di 1 ora in cui vengono forniti cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, seguito da un modulo tecnico di 7 ore in cui vengono descritte le varie tipologie e caratteristiche delle macchine, i principali rischi connessi al loro uso, i dispositivi di comando e di sicurezza, i controlli e le manutenzioni.

Al termine dei due moduli ai candidati verrà somministrato un test, che una volta superato consentirà il passaggio allo step successivo. Durante la parte pratica, seguendo le istruzioni d’uso del carrello, vengono illustrati i vari componenti e le sicurezze del mezzo, manutenzione e verifiche periodiche e quotidiane da effettuare, e infine è prevista la guida del carrello in un percorso di prova.

Anche questo modulo viene accompagnato da prove pratiche che, se affrontate con successo, portano al conseguimento dell’abilitazione. E visto che, per dirla con le parole di Eduardo De Filippo, “gli esami non finiscono mai”, dopo 5 anni dal conseguimento il carrellista abilitato dovrà prendere parte ad un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

E infine, bisogna ricordare un’altra regola d’oro: una guida sicura inizia con un carrello elevatore sicuro. Non si deve mettere a operare nessun mezzo che non sia in perfette condizioni, cosa che l’operatore deve testare preliminarmente all’inizio della giornata lavorativa, e, se vengono riscontrate delle avarie, vanno segnalate al datore di lavoro affinché siano riparate.

 

A cura della redazione di Muletti Dappertutto

Danno da amianto e responsabilità del datore di lavoro | Corso Primo Soccorso Bergamo

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Danno da amianto e responsabilità del datore di lavoro

Corso Primo Soccorso Bergamo

Il Giudice di Legittimità, Sezione Lavoro, si è espresso, a mezzo della sentenza 19270/2017, in materia di danno da amianto patito dal lavoratore.

La pronuncia merita un approfondimento, anche in considerazione del fatto che usualmente è il Giudice Penale che viene investito della questione, derivando sovente dalla esposizione a materie tossiche e nocive una lesione fisica al lavoratore, o, nei casi più gravi, la morte.

Nei giudizi civili fulcro della valutazione è il nesso eziologico tra l’ambiente lavorativo e la malattia o morte del lavoratore. In particolare, rispetto all’ambito penale, il nesso causale che deve essere accertato appare meno rigoroso, essendo richiesto, al fine dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dall’interessato o dai di lui eredi, un qualificato grado di probabilità che il morbo ovvero il decesso siano da imputare all’attività lavorativa svolta in ambiente insalubre (ex multis, Cass. Sez. Lav., 18246/2009).

La sentenza in commento, conformandosi ai principi di diritto dominanti sul punto, evidenzia che l’accertamento dell’esposizione -da parte del lavoratore- ad un ambiente in cui sono presenti polveri di amianto, è sufficiente a fondare una pronuncia di condanna nei confronti del datore, con relativo accoglimento della domanda di risarcimento danno ai sensi dell’art. 2087 c.c., norma che come noto impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia dell’integrità fisica del lavoratore.

Nel caso in esame è stato appurato che il lavoratore, deceduto per carcinoma polmonare, soffriva di precedente patologia polmonare ed era fumatore, cause sicuramente idonee a cagionare l’insorgenza del cancro; ancora, a mezzo CTU è stato accertato che l’esposizione ad amianto non poteva essere la causa esclusiva del carcinoma. Tuttavia, secondo la S.C., il solo aumento della probabilità di contrarre la malattia per esposizione a sostanze nocive è già di per sé solo meritevole di tutela, quale causa altamente probabile del morbo. Secondo tale esegesi, non possono che conseguirne la prova sufficiente del nesso causale tra attività lavorativa e malattia, la responsabilità del datore per non avere impedito il fatto -essendo la pericolosità dell’amianto nota da decenni- nonchè il diritto degli eredi al risarcimento del danno.

La Fondazione incontra le autoscuole per diffondere la cultura della sicurezza | Corso sicurezza lavoro Bergamo

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La Fondazione incontra le autoscuole per diffondere la cultura della sicurezza

Corso sicurezza lavoro Bergamo

Ancora una volta il messaggio della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro ha avuto modo di essere portato anche verso altri settori che, anche se in maniera diversa, curano la sicurezza delle persone. Il 25 giugno, la Fondazione Asso.Safe, è stata invitata a partecipare ad un convegno organizzato a Padova da Antares, l’Associazione Nazionale Titolari Autoscuole Riunite e Studi, che rappresenta gli interessi dei propri associati nei settori dell’istruzione e formazione dei conducenti, dell’educazione stradale, degli studi di consulenza, delle scuole nautiche, dei centri di revisione dei veicoli ed agenzie infortunistiche.

L’invito ci è pervenuto dal Presidente di ANTARES nonché titolare di un nostro centro convenzionato che da anni collabora con noi, il Sig. Ulisse Cecchin, titolare dell’autoscuola Giove. Il Presidente, considerati gli ottimi risultati conseguiti grazie alla collaborazione con la Fondazione, ci ha “esortati” a divulgare informazioni e conoscenze nel campo della salute e sicurezza sul lavoro durante l’evento.

Come in altre occasioni la Fondazione ha subito accettato l’invito e ha presenziato orgogliosamente a questa nuova occasione di confronto con altre realtà operanti sul territorio nazionale.

Nel caso specifico è stata richiesta la nostra  partecipazione per dare ai presenti, membri di autoscuole di tutta Italia, delucidazioni sulla necessità, imposta dall’accordo della Conferenza Stato-Regioni raggiunto il 22 febbraio 2012, di una specifica abilitazione all’utilizzo delle attrezzature elencate nel comma 4 e 5 dell’articolo 73 del Decreto Legislativo 81/08 da parte degli operatori addetti. Grazie a questo accordo la sicurezza per gli operatori di attrezzature è stato finalmente regolamentato in maniera completa ed esaustiva almeno per quanto concerne i macchinari maggiormente diffusi.

A tale convegno, cui ho partecipato io direttamente quale relatore, in rappresentanza della Fondazione, abbiamo avuto la possibilità di spiegare che l’utilizzo di macchine agricole (trattori e cingoli), carrelli elevatori o delle altre macchine sopra elencate, oltre alla patente, richiede una abilitazione specifica, chiamata “patentino agricolo” che, in realtà, rispecchia la frequenza di un corso sulla sicurezza per la gestione di strumenti di lavoro secondo il Decreto Legislativo 81/08.

Pertanto, a prescindere da chi utilizza la macchina, sia esso un individuo operante in ambito privato (sul proprio terreno, orto, etc), il titolare di un’attività, un coadiuvante familiare, un socio, un dipendente, un lavoratore autonomo, addirittura pensionati, famigliari, collaboratori esterni provenienti da altri settori lavorativi o disoccupati che guidano il trattore o collaborano con un’azienda agricola pur non facendone direttamente parte, il medesimo è obbligato a conseguire tale patentino (è obbligato a conseguirlo anche chi noleggia o prende a prestito un trattore).

Questo per fare in modo che le autoscuole, beneficiando dei servizi messi a disposizione da aziende di primo piano con cui la Fondazione ha stretto una partnership e potendo contare su docenti con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di cui trattasi, messi a disposizione da Asso Safe possano avere la possibilità di offrire ai propri clienti, oltre alla consueta patente di guida, i sopra detti patentini speciali, con relativa abilitazione professionale come operatore di attrezzatura speciale.

Il nostro intervento ha suscitato grande interesse nei partecipanti, i quali, numerosi, mi hanno chiesto ulteriori chiarimenti su come poter godere del nostro supporto e conoscere in maniera più dettagliata i singoli servizi che offriamo sia per quanto concerne la formazione elearning, quella che si effettua direttamente online, che quella svolta in aula.

Molte le richieste anche sull’utilizzo della Piattaforma Pratica e sulla possibilità di diventare docenti nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ciò a dimostrazione del fatto che, anche in questa occasione, l’interesse nei confronti delle opportunità offerte dalla Fondazione si è dimostrato molto alto. E’ evidente che anche in questo settore sia importante fornire agli operatori i necessari mezzi affinché anch’essi siano portatori della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro così come loro sono interpreti delle norme che regolano la sicurezza stradale. La diffusione di questa cultura passa anche dalla presenza della Fondazione Asso.Safe in queste occasioni utili per migliorare la consapevolezza e occasione per creare nuovi tipi di collaborazioni che intreccino diversi settori del mondo della sicurezza.

In questo caso sono state le autoscuole i protagonisti del convegno ma anche in altre circostanze si è riscontrata la volontà di offrire ai propri clienti ulteriori servizi, sapendo di poter contare sul sostegno di una realtà e di un network ormai consolidato su tutto il territorio nazionale.

 

A cura di Simone Ascolese – Comitato Scientifico Fondazione Asso.Safe

Normativa riguardante le Procedure di Collaborazione con gli Organismi Paritetici | Formazione sicurezza lavoro

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Normativa riguardante le Procedure di Collaborazione con gli Organismi Paritetici

Formazione sicurezza lavoro

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Articolo 2, comma 1, lettera ee):

«organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia.

Articolo 51, Organismi paritetici:

gli organismi sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali …, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese…

Articolo 37, Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti:

  1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
    a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
    b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
    2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
    7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
  2. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; ….
    10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
    12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 n. 221 (formazione lavoratori, preposti, dirigenti):

durata, contenuti minimi, modalità di formazione, aggiornamento. Requisiti dei docenti (esperienza triennale). Organizzazione della formazione: soggetto organizzatore, responsabile corso e nominativo docenti, numero massimo di 35 partecipanti, registro presenze, obbligo di frequenza del 90%, contenuti (tenendo presente età, genere, lingua, ecc.). Metodologie di apprendimento (esercitazioni teoriche e pratiche, e-learning). Percorso formativo: 4 ore formazione generale + 4/8/12 formazione specifica. Formazione preposti: +8 ore. Formazione dirigenti sostitutiva: 16 ore. Aggiornamento lavoratori, preposti, dirigenti: 6 ore ogni 5 anni.

Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 n. 223 (formazione datori di lavoro che svolgono attività di RSPP):

contenuti, articolazioni, modalità di espletamento del percorso formativo, aggiornamento. Soggetti formatori (regioni, università, INAIL, sindacati, enti bilaterali, ecc.) e requisiti docenti. Organizzazione dei corsi: responsabile del progetto formativo e docente, numero massimo di 35 partecipanti, registro presenze, 10% assenze ammesse. Metodologie di apprendimento (metodologie interattive). Percorso formativo: rischio basso 16, rischio medio 32, rischio alto 48 ore. Valutazione e certificazione (colloquio o test). Aggiornamento ogni 5 anni: 6 ore (basso), 10 ore (medio), 14 ore (alto). Esercizio di nuova attività: obbligo entro 90 giorni.

Circolare n. 7, 17 settembre 2012, Regione Lombardia

Enti bilaterali e organismi paritetici. Procedure per la richiesta di collaborazione. Riconoscimento della formazione pregressa: datori di lavoro e dirigenti (effettuata entro l’11 gennaio 2012) 5 anni, lavoratori e preposti (effettuata entro l’11 gennaio 2012) 12 mesi (se fatta prima dell’11 gennaio 2007) 5 anni (se fatta dopo l’11 gennaio 2007). Modalità di erogazione (registro presenze, ore, nominativi docenti, modalità organizzative, valutazione e certificazione, prove finali). Rilascio attestati (Modigliani bianco A4). Lista Organismi Paritetici.

Circolare n. 20, 25 ottobre 2013, Regione Lombardia (attrezzature di lavoro)