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Obbligo di partecipazione ai programmi di formazione ed addestramento | Corso Sicurezza Lavoro Treviglio

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Obbligo di partecipazione ai programmi di formazione ed addestramento

Corso Sicurezza Lavoro Treviglio

Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 all’articolo 20 – Obblighi dei lavoratori – non presenta novità sostanziali rispetto all’articolo 5 dell’abrogato Decreto Legislativo n. 626 del 1994, fatta salva l’esplicitazione alla lettera h) dell’obbligo (prima implicito) del lavoratore di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro.

Nell’elencazione degli obblighi si dà rilevanza alla collaborazione prevenzionale: i lavoratori devono contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20, c. 2, lett. a).

Il D. Lgs. 81/2008 pone in effetti al centro della strategia prevenzionistica l’obbligo formativo, informativo e di addestramento; il D. Lgs. 106/2009 ha potenziato tali obblighi in modo incisivo, definendone analiticamente contenuti e modalità e individuando negli accordi Stato-Regioni lo strumento di attuazione completa del dettato normativo.

L’articolo 59 dello stesso D. Lgs. 81/2008 riporta le sanzioni previste per i lavoratori in caso di violazione dell’art. 20: se il lavoratore non partecipa ai programmi di formazione organizzati dal datore di lavoro rischia la sanzione penale dell’arresto fino a un mese o l’ammenda da 219,20 a 657,60 euro.

Un concetto importante enunciato da autorevoli fonti è che le norme di sicurezza dettate a tutela dell’integrità fisica del lavoratore vanno attuate anche contro la volontà del lavoratore stesso, sicché risponde della loro violazione il datore di lavoro che non esplichi la sorveglianza necessaria alla rigorosa osservanza delle norme medesime (Cassazione penale, sez. V, 10/10/1978, Perani e altro). E ciò in base al “più generale dovere di diligenza che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento delle mansioni, adeguandosi alle disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai suoi collaboratori (art. 2104 Codice Civile)”.

 

Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori

  1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
  2. I lavoratori devono in particolare:
  3. a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  4. b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
  5. c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
  6. d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  7. e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  8. f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  9. g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  10. h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  11. i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
  12. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Articolo 59 . Sanzioni per i lavoratori

  1. I lavoratori sono puniti:
  2. a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), e 43, comma 3, primo periodo;
  3. b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 54,80 a 328,80 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3.

 

La formazione come mezzo di rilancio aziendale | Corsi Formazione Bergamo

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La formazione come mezzo di rilancio aziendale

Corsi Formazione Bergamo

Con l’intervista al Dott. Giovanni Samele prosegue la nostra carrellata di domande rivolte agli aderenti al Network della Fondazione Asso.Safe, i cui Centri sono sedi di diretta emanazione dell’Associazione Datori di Lavoro Italiani (ADLI). I responsabili dei Centri di Formazione per i ruoli che ricoprono, per le capacita e per le esperienze professionali, possono darci delle utili indicazioni sul presente e futuro del Network e sul lavoro che ADLI svolge su tutto il territorio nazionale per  il loro tramite.

Buongiorno Dott. Samele, la tua azienda fa parte del  network Asso.Safe, ci puoi raccontare com’è nata questa collaborazione e come si sono sviluppate le sue attività sul territorio?

Faccio questa professione da più di tre anni e ho sempre fatto formazione senza avvalermi di nessuna associazione. Nel novembre dello scorso anno, confrontandomi con un collega, venni a conoscenza di Asso.Safe: mi disse che lui effettuava formazione tramite la vostra collaborazione e la cosa mi sembrò interessante. Da allora ho svolto più di 130 ore di formazione con ADLI.

Cosa significa, per l’agenzia che rappresenti, essere sede territoriale ADLI?

Significa non solo avere il dovere di svolgere il proprio lavoro con attenzione e scrupolo, ma anche la responsabilità di rappresentare sul territorio bergamasco un Ente nazionale di rilevanza nel settore.

Ci puoi raccontare la realtà lavorativa del tuo territorio e di come il tuo centro sia in grado di informare e sensibilizzare le aziende  sull’adozione di comportamenti che vadano al di là della mera adesione burocratica alla normativa?

Il mio studio è situato a Dalmine, in provincia di Bergamo, territorio storicamente industriale. La storia economica recente ha segnato profondamente questa realtà andando a compromettere, purtroppo, anche la qualità del lavoro. Il mio compito è anche quello di far capire ai clienti come salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non debbano essere visti come un mero obbligo normativo ma debbono invece essere un importante mezzo di rilancio nel mercato attuale dove la qualità di ciò che si fa è sempre più fondamentale.

Lo spirito che anima gli aderenti al network della Fondazione Asso.Safe è quello del “lavorare con” invece del “lavorare per”. Ci puoi spiegare come questa metodologia di “progettazione partecipata” si sposa con gli intenti del tuo centro?

La mia impostazione lavorativa è sempre stata fondata sulla progettualità e sulla specificazione della formazione. Non  sono mai stato fautore di progetti formativi allargati e, al contrario, ho sempre cercato di proporre corsi impostati  sulle problematiche specifiche della realtà lavorativa analizzata. Solo così, a mio avviso, si può ottenere un grado di attenzione elevato da parte dei corsisti ed infondere in loro la consapevolezza di essere parte attiva nell’organizzazione aziendale.

Lo spirito che anima gli aderenti al network della Fondazione Asso.Safe è quello del “lavorare con” invece del “lavorare per”. Ci puoi spiegare come questa metodologia di “progettazione partecipata” si sposa con gli intenti del tuo centro?

La mia impostazione lavorativa è sempre stata fondata sulla progettualità e sulla specificazione della formazione. Non  sono mai stato fautore di progetti formativi allargati e, al contrario, ho sempre cercato di proporre corsi impostati sulle problematiche specifiche della realtà lavorativa analizzata. Solo così, a mio avviso, si può ottenere un grado di attenzione elevato da parte dei corsisti ed infondere in loro la consapevolezza di essere parte attiva nell’organizzazione aziendale.

Pensi che la valorizzazione delle risorse umane e delle competenze sia oggi una scelta vincente?

In un mercato molto vario ed aperto come quello del nostro settore, composto da professionisti provenienti dai più svariati ambiti, penso che la competenza sia un elemento fondamentale per dei risultati apprezzabili sul lungo periodo.

La Fondazione Asso.Safe, nell’ottica di potenziare le attività dei centri che aderiscono al network, mette a disposizione di voi, professionisti del  settore, una rosa di servizi in  grado di rendervi altamente qualificati, credete che questi servizi vi possano rendere maggiormente competitivi sul mercato attuale?

Avere la possibilità di usufruire di una gamma così ampia di servizi, come quella proposta da Fondazione Asso.Safe, mi ha certamente permesso, nel tempo, di offrire un servizio qualitativamente migliore. La collaborazione è stata percepita dai clienti come un’ulteriore tutela per loro e come una garanzia della qualità del lavoro da me svolto.

La sicurezza in sala operatoria e nelle camere bianche | Corso Sicurezza Lavoro Bergamo

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La sicurezza in sala operatoria e nelle camere bianche

Corso Sicurezza Lavoro Bergamo

REGOLE E PRASSI FONDAMENTALI PER GARANTIRE LA CORRETTA IGIENE NELLE  SALE OPERATORIE. COME VENGONO EVITATI I RISCHI E I PERICOLI NELL’AMBITO SANITARIO.

Le infezioni contratte in sala operatoria costituiscono, ancora oggi, uno dei maggiori problemi della medicina moderna. Esse possono essere superficiali e profonde; queste ultime, in particolare, possono dare origine a complicanze, che talora impongono il re-intervento, od anche originare sepsi in grado di mettere a rischio la vita del paziente. Questi problemi riguardano prevalentemente, se non esclusivamente, la chirurgia toracica e quella ortopedica.

Circa l’entità del fenomeno, la maggior parte degli studi accademici stima un’incidenza dei casi di infezione pari al 2,5- 2,8% di interventi puliti eseguiti (1% per protesi d’anca), incidenza pressoché dimezzata dal ricorso ad una corretta chemioprofilassi.

Molti fattori possono svolgere un ruolo favorente l’infezione del sito chirurgico: la tipologia dell’intervento, l’abilità del chirurgo, l’inserzione di materiale estraneo o di impianti, l’appropriatezza della preparazione all’intervento, la correttezza di dosaggi e tempi della chemioprofilassi, lo stato immunitario del paziente e la contaminazione dell’ambiente operatorio.

Relativamente a quest’ultimo aspetto, l’aria è considerata un fattore di rischio per lo sviluppo di infezioni del sito  chirurgico di relativa importanza di fronte ad altri fattori, per i quali le evidenze scientifiche sono ormai acquisite (comportamento team operatorio, classe dell’intervento, profilassi chirurgica, tecnica dell’intervento e durata, caratteristiche del paziente, sterilizzazione dello strumentario, etc.).

Tuttavia, la qualità dell’aria in sala operatoria è attentamente studiata da molti decenni in relazione al comfort per pazienti ed operatori (temperatura, umidità), al controllo dell’inquinamento da gas anestetici ed alla prevenzione del rischio biologico.

CONTAMINAZIONE AEROPORTATA

L’aria ambientale contiene particelle di dimensioni variabili (dalle frazioni alle molte unità di micron) ed in  concentrazione variabile. Queste quantità aumentano notevolmente all’interno dei locali in relazione alle attività svolte e, in particolare alla presenza umana.

Sorgenti di infezione sono state nel tempo ritenute la flora batterica endogena del paziente o quella esogena presente nell’ambiente della sala operatoria, contaminata dalle fonti di approvvigionamento esterne alla sala oppure correlata a fattori contaminanti interni, come la presenza del personale con la connessa dispersione nell’ambiente di particolati.

Le scaglie cutanee di 5-60 µm, eliminate dalla  cute  del paziente e del team operatorio, trasportano microrganismi in una percentuale variabile da 10/100 a 1/1000. I batteri, dalle superfici cutanee, dalle garze e dall’ambiente sono aerosolizzati e depositati sul paziente, o sulle aree e sugli strumenti sterili.

LINEE GUIDA ISPESL

Le Linee Guida Ispesl raccomandano un programma per assicurare la qualità dell’aria in sala operatoria con controllo che deve essere previsto con cadenza periodica e comunque dopo interventi di manutenzione o ricambio filtri e in occasione di indagini specifiche per esigenze particolari.

Questi controlli possono essere realizzati per valutare la capacità dell’impianto di condizionamento di ottenere condizioni idonee per la sala operatori considerando che il particolato è un “carrier” dei microrganismi eventualmente presenti nell’ambiente.

I prelievi devono essere realizzati da personale competente e formato all’utilizzo dell’apparecchiatura.

prelievo deve essere automatico e deve prevedere una attivazione con ritardo o comandata dall’esterno della sala mediante telecomando al fine di evitare che la presenza dell’operatore durante il prelievo contamini la stessa misura.

COMPITI DELLA SOCIETA’ DI RILEVAZIONE E CERTIFICAZIONE

Le mansioni lavorative previste all’interno di un presidio ospedaliero, a differenza delle normali attività lavorative, comportano una serie di rischi maggiori, per il personale addetto, in considerazione del particolare ambiente che presenta ambiti di tipo biologico, chimico e clinico.

A cura di Gianluca Beggiato  – Titolare Biessea Controlli S.r.l.

La valutazione dei rischi in azienda | Consulenza sicurezza Bergamo

La valutazione dei rischi in azienda

Consulenza sicurezza Bergamo

La valutazione dei rischi è un procedimento impostato sulla base di criteri che devono essere indicati e non possono trascendere un’accurata analisi delle lavorazioni. È richiesta quindi un’attenta osservazione delle lavorazioni, buone conoscenze statistiche e specifiche per le attività di settore, nonché delle norme di legge e tecniche. È inoltre necessario raccogliere informazioni dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti e dai responsabili delle lavorazioni stesse. E’ bene quindi richiedere una consulenza ad un esperto (consulenza sicurezza lavoro).

Tale valutazione permette di:

  • individuare e valutare i rischi presenti ed i fattori che li influenzano;
  • definire i lavoratori esposti per mansioni omogenee e/o individualmente (definizione dei profili di rischio per mansione);
  • stabilire i provvedimenti effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • definire le priorità di intervento delle misure preventive e protettive e pianificarne l’attuazione;
  • monitorare l’efficacia e l’efficienza delle misure adottate sulle condizioni di salute e sicurezza.

Lo scopo della valutazione è quindi, oltre alla identificazione, la quantificazione dell’entità dei rischi, attraverso il rapporto tra il livello di pericolosità delle situazioni e la probabilità di accadimento dell’evento lesivo stesso, per poi definire le priorità delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative, con successiva indicazione delle modalità di attuazione e di mantenimento del livello raggiunto. In pratica il documento diviene a tutti gli effetti il riferimento della prevenzione dei rischi dell’azienda stessa.

Le categorie di pericoli o cause o agenti di rischio che determinano i rischi da analizzare e valutare possono essere le seguenti:

1 . Agenti biologici.

2 . Agenti chimici.

3 . Attrezzature di lavoro: macchine, impianti, utensili.

4 . Elettricità.

5 . Illuminazione.

6 . Incendio ed esplosione.

7 . Luoghi, locali e posti di lavoro.

8 . Microclima.

9 . Movimentazione manuale dei carichi.

10 . Radiazioni ionizzanti.

11 . Radiazioni non ionizzanti e ottiche.

12 . Campi magnetici.

13 . Rumore.

14 . Vibrazioni.

15 . Videoterminali.

16 . Stress correlato al lavoro.

17 . Eventuali altri pericoli particolari.

Le categorie di fattori di pericolo comportano, molto spesso, che si approfondiscano particolari sottocategorie: nell’esempio delle attrezzature bisognerà distinguere se si tratta di macchine (utensili, semoventi, mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto, utensili a motore mobili), impianti (per trasmissione di energia, trasformazione, linee di trasporto, imballo, termici), utensili (portatili a motore, manuali, strumenti di misura), attrezzature (ponteggi, scale, gruppi per saldatura a gas, apparecchi illuminanti, imbracature).

L’analisi del lavoro e delle attrezzature prevede lo studio delle fasi operative, delle metodologie relative al loro svolgimento, nonché l’identificazione delle attrezzature impiegate, dei materiali, dei prodotti chimici, ecc.