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CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO (aziende gruppo B e C) | Corso Primo Soccorso

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CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO (aziende gruppo B e C)

Corso Primo Soccorso

L’Addetto al primo soccorso è il lavoratore incaricato dell’attuazione in azienda dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai sensi dell’art. 18 e 45 del D. Lgs. 81/08.

Il corso ha l’obiettivo di formare e informare gli addetti al pronto soccorso aziendale trasferendo ai partecipanti le opportune conoscenze di natura tecnica nonché le necessarie abilità di natura pratica.

Tutta la formazione è svolta da personale medico.

Il corso di Primo Soccorso si articola in tre moduli A, B e C:

Modulo A

  • Allertare il sistema di soccorso
  • Riconoscere un’emergenza sanitaria
  • Attuare gli interventi di primo soccorso
  • Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta

Modulo B

  • Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
  • Acquisire conoscenze generali su patologie specifiche in ambiente di lavoro

 Modulo C

  • Acquisire capacità di intervento pratico

Studio Samele è un Centro Convenzionato a Fondazione Asso.Safe in collaborazione con A.D.L.I. (Associazione Datori di Lavoro Italiani) e CONF.A.M.A.R. (Confederazione Autonoma dei Movimenti Associativi di Rappresentanza) nonché riconosciuto come Sede Territoriale A.D.L.I.

Tutta la formazione erogata è certificata ed approvata da:

O.N.P.A.C. (Organo Nazionale Paritetico Adli Confamar)

O.P.N.E. (Organo Paritetico Nazionale Edilizia)

Al termine del corso verrà consegnato il Programma Formativo approvato dagli Organismi Paritetici competenti, il registro presenze, le dispense, i test finali di valutazione dell’apprendimento, gli attestati di Fondazione Asso.Safe.

DATE corso: mercoledì 27 marzo ore 8:30/14:30 e giovedì 28 marzo ore 8:30/14:30;

Sede di svolgimento: Studio Samele S.r.l., via C. Colombo, 24 – 24044 – Dalmine (BG)

COSTO: 150.00 euro (iva esclusa)

Il patentino per gli addetti alla conduzione di carrelli elevatori | Corso carrello elevatore

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Il patentino per gli addetti alla conduzione di carrelli elevatori

Corso carrello elevatore

L’impiego del carrello elevatore presuppone la massima attenzione e il rispetto di precise regole da parte dell’operatore carrellista: manovre scorrette o comportamenti inadeguati possono avere conseguenze, anche gravi, sia sulla propria sia sull’incolumità altrui.

È per questa ragione che ciascun addetto deve conseguire l’abilitazione per la conduzione dei carrelli elevatori, il cosiddetto patentino, frequentando un corso della durata di almeno 12 ore (8 ore di teoria a cui se ne sommano altre 4 di pratica che diventano 8, in caso di abilitazione per carrelli industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico e carrelli e sollevatori elevatori semoventi telescopici rotativi) da effettuare presso soggetti formatori accreditati.

Gli argomenti trattati durante la parte teorica sono molteplici. Si inizia con un modulo giuridico-formativo della durata di 1 ora in cui vengono forniti cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, seguito da un modulo tecnico di 7 ore in cui vengono descritte le varie tipologie e caratteristiche delle macchine, i principali rischi connessi al loro uso, i dispositivi di comando e di sicurezza, i controlli e le manutenzioni.

Al termine dei due moduli ai candidati verrà somministrato un test, che una volta superato consentirà il passaggio allo step successivo. Durante la parte pratica, seguendo le istruzioni d’uso del carrello, vengono illustrati i vari componenti e le sicurezze del mezzo, manutenzione e verifiche periodiche e quotidiane da effettuare, e infine è prevista la guida del carrello in un percorso di prova.

Anche questo modulo viene accompagnato da prove pratiche che, se affrontate con successo, portano al conseguimento dell’abilitazione. E visto che, per dirla con le parole di Eduardo De Filippo, “gli esami non finiscono mai”, dopo 5 anni dal conseguimento il carrellista abilitato dovrà prendere parte ad un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

E infine, bisogna ricordare un’altra regola d’oro: una guida sicura inizia con un carrello elevatore sicuro. Non si deve mettere a operare nessun mezzo che non sia in perfette condizioni, cosa che l’operatore deve testare preliminarmente all’inizio della giornata lavorativa, e, se vengono riscontrate delle avarie, vanno segnalate al datore di lavoro affinché siano riparate.

 

A cura della redazione di Muletti Dappertutto

Dai corsi universitari tramite corrispondenza allo standard SCORM | Corsi e-learning Milano

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Dai corsi universitari tramite corrispondenza allo standard SCORM

Corsi e-learning Milano

Quando sentiamo parlare di e-learning subito pensiamo ad internet e ai computer. Associamo ovviamente questo termine ad oggetti e sistemi che ben conosciamo e che utilizziamo quotidianamente ma raramente ci poniamo la questione di capire cosa c’è dietro a questa semplice parola.

Perché la rete è semplice, bastano pochi clic o qualche tocco nel nostro smartphone che accediamo a qualsiasi contenuto motori di ricerca, notizie, video, scriviamo una mail, digitiamo un testo o consultiamo la nostra rubrica.

Quando si parla di e-learning però le questioni tecniche assumono un valore molto più importante. Il sito internet che ospita dei corsi deve rispettare delle norme molto più stringenti. Proprio per questo motivo alla fine degli anni 90 si è sviluppato un sistema che avesse come scopo quello di rendere universale la fruizione di contenuti e-learning. Ma storia della formazione a distanza affonda le sue radici ben più lontane nel tempo. Addirittura alla fine dell’800 quando lo Stato di New York, negli U.S.A., autorizzò le lauree per corrispondenza.

Questo modello di formazione a distanza, di cui rimangono purtroppo poche testimonianze, era rivolto quasi esclusivamente ad un pubblico adulto e prevedeva delle lezioni inviate per posta che spesso contenevano anche istruzioni per lo studio e l’unico vero contatto tra docente e discente era il test di verifica anch’esso inviato tramite posta. Tutto il sistema di formazione a distanza di questo tipo viene generalmente definito di Prima Generazione.

Lo sviluppo dell’istruzione a distanza, quella che noi oggi chiamiamo comunemente FAD, è sempre stata dettata dai mezzi a disposizione.

Nasce così, con l’arrivo delle radio e successivamente della televisione, la Seconda Generazione della formazione a distanza. Questa è caratterizzata dall’introduzione di contenuti audio e video che rendono i contenuti più semplici da capire anche ad un pubblico non esperto.

Il sistema è comunque ancora corredato di supporti cartacei sia per approfondire i temi svolti sia per la verifica successiva dei contenuti. Inoltre ad affiancare la tecnologia televisiva nascente si introduce il supporto telefonico che rimarrà di fatto in vigore fino ad oggi come sistema di interfacciamento diretto tra docente e discente.

Lo vediamo tutt’oggi infatti nella piattaforma di e-learning 81fad.com dove ai più moderni sistemi di contatto come email e messaggi direttamente inviabili attraverso il sistema LMS viene affiancato un servizio di tutoraggio, sia tecnico che sui contenuti, per aiutare l’utente che dovesse per qualche ragione trovarsi in difficoltà.

Agli inizi degli anni ’80 viene inoltre introdotto l’utilizzo delle videocassette VHS, standard utile per la diffusione di contenuti video che così non necessitano più di vincolare il discente a determinati orari ma gli permettono una fruizione ancora più personalizzata e più simile alla concezione moderna di FAD.

Solo con l’avvento di internet a metà degli anni ’80 diventa finalmente possibile fruire delle lezioni attraverso i primi personal computer.

Le prime lezioni vengono erogate dal New Jersey Institue of Technology nel 1984 e permettono quindi di laurearsi frequentando i corsi direttamente da casa.

Negli anni 90 la rapida diffusione dei CD-ROM permette finalmente di implementare ai contenuti testuali anche video e audio in una discreta qualità aprendo quella che viene definita l’era del CBT (Computer Based Training).

Il Computer Based Training o CBT (“insegnamento basato sul computer”) è un metodo di insegnamento basato sull’uso di speciali software didattici per computer o di altro software dedicato (in forma di CD-ROM, DVD-ROM e così via).

Può essere applicato nella formazione a distanza all’interno di uno specifico progetto educativo o nel contesto di un apprendimento autodidatta.

Per ovvi motivi, si tratta di un approccio particolarmente efficace per insegnare l’uso di applicazioni software; quasi tutte le applicazioni moderne sono dotate di un tutorial in linea che si può considerare un esempio di software per il CBT. Sono tuttavia diffusi anche programmi per lo studio delle lingue o di altre materia non informatiche.

Il CBT in senso stretto può coesistere ed essere integrato con altre forme di insegnamento che impiegano il computer in altri modi, per esempio la formazione a distanza con l’e-learning o il sistema misto (frontale e informatizzato “blended learning”).

Ma è solo nel 1999 che nascono i primi sistemi LMS (Learning Managamente System – Sistemi di Gestione dell’Insegnamento).

Questi nuovi sistemi aprono nuove pos sibilità e la discussione degli esperti e dei tecnici di e-learning si sposta su un modello di sviluppo nuovo che tenta di uniformare il sistema di apprendimento online. Questa nuova ricerca porterà alla nascita del modello che ad oggi chiamiamo SCORM.

Ma come funziona?

Il sistema SCORM ha come scopo principale la standardizzazione (ma solo a livello tecnico) del percorso formativo e quindi della sua fruizione. Infatti esso non è altro che un file che è in grado, attraverso l’utilizzo di una piattaforma SCORM compatibile, come ad esempio 81fad.com, di essere esportato, importato e utilizzato in qualsiasi altra piattaforma di e-learning che sia ovviamente compatibile anch’essa con lo standard SCORM.

Le principali caratteristiche dello standard SCORM sono:

  • Essere catalogabile attraverso dei metadati (campi descrittivi predefiniti) in modo da poter essere indicizzato e ricercato all’interno dell’LMS. I campi descrittivi richiesti sono molti, non tutti obbligatori. Viene ad esempio richiesto l’autore, la versione, la data dell’ultima modifica fino ad arrivare ai vari livelli di aggregazione tra i vari oggetti. Il tutto viene archiviato nella sezione in un file chiamato xml.
  • Poter dialogare con l’LMS in cui è incluso, passandogli dei dati utili al tracciamento dell’attività del discente, ad esempio il tempo passato all’interno di una certa lezione, i risultati conseguiti in un test e i vincoli previsti per passare all’oggetto successivo. Il dialogo avviene attraverso dei dati che passano dal LO all’LMS e dall’LMS al LO. Il linguaggio con cui si comunica è il JavaScript che viene interpretato da una API (Application programming interface) che funge da ponte tra i dati che i due elementi (LMS e LO) si trasmettono.
  • Essere riusabile: l’oggetto deve essere trasportabile su qualsiasi piattaforma compatibile senza perdere di funzionalità. Questo principio è alla base dello standard in quanto, rispettando le direttive di costruzione, l’oggetto e la piattaforma non devono essere modificati per attivare le funzionalità di tracciamento e catalogazione.

Un materiale didattico SCORM è un file con estensione zip, oppure pif, che contiene all’interno diverse sezioni relative alla struttura, alla descrizione con metadati ed al suo funzionamento all’interno di un LMS.

L’attuale legge è molto rigida a rigurado di questo standard. Per essere legalmente valido lo svolgiomento di un corso dev’essere necessariamente eseguito attraverso un corso creato con lo standard SCORM che permetta quindi una tracciabilità completa del percorso eseguito dal discente.

Quindi solo una piattaforma SCORM abilitata come 81fad.com è in grado di fornire tutti gli strumenti necessari affinché la formazione rispetti le prerogative previste dall’Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2017 dando quindi la certezza non solo di rispettare la norma di legge ma anche un percorso formativo corretto ed efficace.

 

Per. Comm. Alberto Faggionato, Responsabile Informatico della Fondazione Asso.Safe

Il concetto di prevenzione | RSPP esterno Milano

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Il concetto di prevenzione

RSPP esterno Milano

La prevenzione è l’insieme di azioni finalizzate a impedire o ridurre il rischio, ossia la probabilità che si verifichino eventi non desiderati. Gli interventi di prevenzione sono in genere rivolti all’eliminazione o, nel caso in cui la stessa non sia concretamente attuabile, alla riduzione dei rischi che possono generare dei danni all’incolumità delle persone.

Nell’ambito lavorativo la “prevenzione” è definita dall’art. 2 lett. n) del D. Lgs. 81/2008 come “il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”.

Misure generali di tutela

– Valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza

– Programmazione della prevenzione

– Eliminazione dei rischi o riduzione al minimo possibile in base alla tecnologia attuale

– Rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, delle attrezzature e nei metodi di lavoro

– Eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte

– Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno

– Limitazione al minimo possibile dei lavoratori che possono essere esposti a rischio

– Impiego limitato degli agenti chimici, fisici o biologici sui luoghi di lavoro

– Priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle protezioni individuali

– Controllo sanitario dei lavoratori

– Allontanamento del lavoratore da postazioni pericolose, per motivi sanitari, per la sua persona con adibizione, se possibile, ad altra mansione

– Informazione e formazione adeguate per i lavoratori

– Informazione e formazione adeguate per dirigenti e preposti

– Informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

– Istruzioni adeguate ai lavoratori

– Partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

– Programmazione delle misure per migliorare nel tempo il livello di sicurezza

– Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, incendio ed evacuazione

– Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza

– Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti e dispositivi di sicurezza

Normativa riguardante le Procedure di Collaborazione con gli Organismi Paritetici | Formazione sicurezza lavoro

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Normativa riguardante le Procedure di Collaborazione con gli Organismi Paritetici

Formazione sicurezza lavoro

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Articolo 2, comma 1, lettera ee):

«organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia.

Articolo 51, Organismi paritetici:

gli organismi sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali …, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese…

Articolo 37, Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti:

  1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
    a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
    b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
    2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
    7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
  2. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; ….
    10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
    12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 n. 221 (formazione lavoratori, preposti, dirigenti):

durata, contenuti minimi, modalità di formazione, aggiornamento. Requisiti dei docenti (esperienza triennale). Organizzazione della formazione: soggetto organizzatore, responsabile corso e nominativo docenti, numero massimo di 35 partecipanti, registro presenze, obbligo di frequenza del 90%, contenuti (tenendo presente età, genere, lingua, ecc.). Metodologie di apprendimento (esercitazioni teoriche e pratiche, e-learning). Percorso formativo: 4 ore formazione generale + 4/8/12 formazione specifica. Formazione preposti: +8 ore. Formazione dirigenti sostitutiva: 16 ore. Aggiornamento lavoratori, preposti, dirigenti: 6 ore ogni 5 anni.

Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 n. 223 (formazione datori di lavoro che svolgono attività di RSPP):

contenuti, articolazioni, modalità di espletamento del percorso formativo, aggiornamento. Soggetti formatori (regioni, università, INAIL, sindacati, enti bilaterali, ecc.) e requisiti docenti. Organizzazione dei corsi: responsabile del progetto formativo e docente, numero massimo di 35 partecipanti, registro presenze, 10% assenze ammesse. Metodologie di apprendimento (metodologie interattive). Percorso formativo: rischio basso 16, rischio medio 32, rischio alto 48 ore. Valutazione e certificazione (colloquio o test). Aggiornamento ogni 5 anni: 6 ore (basso), 10 ore (medio), 14 ore (alto). Esercizio di nuova attività: obbligo entro 90 giorni.

Circolare n. 7, 17 settembre 2012, Regione Lombardia

Enti bilaterali e organismi paritetici. Procedure per la richiesta di collaborazione. Riconoscimento della formazione pregressa: datori di lavoro e dirigenti (effettuata entro l’11 gennaio 2012) 5 anni, lavoratori e preposti (effettuata entro l’11 gennaio 2012) 12 mesi (se fatta prima dell’11 gennaio 2007) 5 anni (se fatta dopo l’11 gennaio 2007). Modalità di erogazione (registro presenze, ore, nominativi docenti, modalità organizzative, valutazione e certificazione, prove finali). Rilascio attestati (Modigliani bianco A4). Lista Organismi Paritetici.

Circolare n. 20, 25 ottobre 2013, Regione Lombardia (attrezzature di lavoro)