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Stesura del DVR | Sicurezza Lavoro Bergamo

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Stesura del DVR

Sicurezza Lavoro Bergamo

Le fasi operative per la stesura del DVR sono:

– l’analisi delle caratteristiche dell’azienda, dell’organizzazione, del ciclo produttivo, delle lavorazioni e dei pericoli per la salute e sicurezza che possono comportare;

– le definizioni dei lavoratori esposti a rischi e classificazione per mansioni;

– la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa a cui sono esposti i lavoratori suddetti;

– l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuali;

– il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

– l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;

– l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

– l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale o specifica esperienza;

– adeguata formazione e addestramento in funzione delle esigenze valutate.

Il DVR deve essere predisposto dal datore di lavoro su misura della sua specifica azienda e deve quindi indicare criteri e metodi adottati per l’analisi di ogni tipologia di rischio, contestualizzando tale analisi alle fasi di lavorazione, alle mansioni ed ai lavori esposti ai rischi; deve considerare i rischi specifici per i lavoratori, le lavoratrici ed le puerpere; deve contenere riferimenti alle specifiche valutazioni previste dalle norme (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, rischio incendio, ecc.) in rapporto anche ad eventuali disposizioni contenute nella relazione sanitaria redatta dal medico competente.

Il documento indica tutte le figure coinvolte nel processo di valutazione: l’RSPP, l’RLS, il medico competente, i dirigenti, i preposti, i lavoratori; in quali fasi e con quali modalità queste figure hanno partecipato al processo di valutazione.

Nella fase di stima dell’esposizione ai rischi individuati, il documento deve considerare l’efficacia e l’efficienza delle misure di prevenzione e protezione già introdotte dal datore di lavoro.

Si analizzano le cause e le circostanze di ciascuno dei rischi indicando le misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminarli completamente o per ridurli il più possibile con interventi programmati nel tempo, in una logica di miglioramento continuo della sicurezza e salute dei lavoratori.

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica le azioni che il datore di lavoro intende attuare per migliorare i livelli di prevenzione in azienda in riferimento ai rischi individuati.

Queste azioni devono essere esplicate individuando i mezzi (risorse, strutture, persone, organizzazione) necessari per la gestione dei rischi secondo le priorità assegnate e deve indicare la modalità per il controllo dell’esecuzione (verifiche periodiche programmate con le date previste e le modalità: check list, report da responsabili dei reparti, RSPP, RLS).

Il documento deve contenere il programma di miglioramento, indicando i tempi di attuazione degli interventi pianificati.

Il Documento di Valutazione dei Rischi | Consulente Sicurezza Brescia

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Il Documento di Valutazione dei Rischi

Consulente Sicurezza Brescia

Il Documento di Valutazione dei Rischi è lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro effettua “la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”[1].

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio di ogni attività e deve essere rivisto, ai sensi dell’articolo 29[2], comma 3, sotto responsabilità del datore di lavoro, nel momento in cui si dovessero verificare determinate circostanze come:

– modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro che siano significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;

– evoluzioni tecniche, della prevenzione o della protezione;

– infortuni significativi (superiori a 40 giorni di prognosi);

– necessità evidenziate dalla sorveglianza sanitaria.

In tal caso il datore di lavoro ha 30 giorni per rielaborare il DVR ed essere così in regola con il dettame normativo. I 30 giorni scattano dal momento in cui si verificano le circostanze sopra elencate.

Si precisa che il tenore sanzionatorio in sede processuale può essere modificato in senso peggiorativo dai giudici, i quali possono comminare la pena detentiva dell’arresto da quattro a otto mesi. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui la mancata elaborazione del DVR venga commessa in:

  • aziende industriali ai sensi del D. Lgs. n. 334/1999[3], aziende con oltre 200 lavoratori, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • centrali termoelettriche;
  • aziende di fabbricazione e deposito esplosivi, polveri e munizioni;
  • strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;
  • aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici ex art. 268[4], comma 1, lettera c e d, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
  • attività ex titolo IV[5] del D. Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) a cui partecipino più imprese e ci sia un’entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno.

È utile sottolineare anche che la redazione del DVR è un adempimento oggetto di frequenti verifiche da parte del personale ispettivo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La “vigilanza” in senso lato viene svolta discrezionalmente da tutti i soggetti indicati nell’art. 13[6] del Testo Unico, tra i quali si distinguono sicuramente le ASL (Aziende Sanitarie Locali) per la mole di interventi; il più delle volte tali controlli seguono al verificarsi di infortuni e incidenti, a segnalazioni di altri enti preposti alla vigilanza e anche a segnalazioni e richieste di intervento fatte tanto da personale interno all’azienda quanto da personale esterno.

Posto quindi che la mancata adozione del DVR comporta una rilevante sanzione, vediamo quali sono i documenti di valutazione di cui deve obbligatoriamente dotarsi il datore di lavoro.

Innanzitutto, il Testo Unico definisce l’oggetto della valutazione dei rischi, stabilendo che essa “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro[7].

In base, poi, al numero di lavoratori impiegati nel luogo di lavoro, la normativa prevede differenti livelli di valutazione che si concretizzano in differenti tipologie di documenti.

Ogni azienda che impiega almeno un lavoratore, infatti, è obbligata alla valutazione del rischio stress lavoro correlato e all’elaborazione del relativo documento: DVR stress lavoro correlato.

Per la valutazione dei restanti rischi, poi, è necessario fare riferimento al numero di lavoratori occupati: le aziende che occupano fino a 10 lavoratori (ad esclusione delle sole aziende industriali a rischio rilevante, centrali termoelettriche, impianti ed installazioni nucleari, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni) sono obbligate a predisporre il documento di valutazione sulla base delle procedure standardizzate[8] approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro in data 16 maggio 2012, elaborando quindi una sorta di “DVR semplificato”; le aziende con più di 10 lavoratori, invece, sono tenute ad elaborare un documento di valutazione più approfondito, contenente tutti i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, compresi quelli relativi alla presenza di determinate categorie di lavoratori (lavoratrici in gravidanza e puerpere, minorenni, disabili, provenienti da altri Paesi). Ad eccezione di quanto detto in precedenza, le stesse procedure standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva danno la possibilità di utilizzare il “DVR semplificato” anche alle aziende sopra i 10 lavoratori ma comunque entro i 50[9]; sopra i 50 lavoratori, invece, non è in alcun modo possibile avvalersi del modello semplificato.

Ricapitolando, ai fini della valutazione dei rischi, il datore di lavoro sia in sede di costituzione di nuova impresa sia in sede di variazione del numero dei lavoratori e di modifica sostanziale di cicli produttivi e materiali impiegati, deve:

  1. determinare correttamente l’organico aziendale, in quanto nella somma del personale occupato dovranno escludersi tutta una serie di lavoratori (a titolo esemplificativo: collaboratori familiari, tirocinanti, i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio, lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili, i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto, i lavoratori in prova, ecc.);
  2. aggiornare le valutazioni dei rischi per mansioni omogenee o singoli lavoratori in base alla tipologia di azienda o alle modifiche dell’attività svolta;
  3. aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi nei casi prescritti.

 

[1] Art. 2, lettera q, D. Lgs. n. 81/2008

[2]Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

[3]Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

[4]Classificazione degli agenti biologici

[5]Cantieri temporanei o mobili

[6]Vigilanza

[7] Art. 28, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008

[8] Art. 29, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008

[9] Art. 29, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008

La valutazione dei rischi in azienda | Consulenza sicurezza Bergamo

La valutazione dei rischi in azienda

Consulenza sicurezza Bergamo

La valutazione dei rischi è un procedimento impostato sulla base di criteri che devono essere indicati e non possono trascendere un’accurata analisi delle lavorazioni. È richiesta quindi un’attenta osservazione delle lavorazioni, buone conoscenze statistiche e specifiche per le attività di settore, nonché delle norme di legge e tecniche. È inoltre necessario raccogliere informazioni dal datore di lavoro, dai dirigenti, dai preposti e dai responsabili delle lavorazioni stesse. E’ bene quindi richiedere una consulenza ad un esperto (consulenza sicurezza lavoro).

Tale valutazione permette di:

  • individuare e valutare i rischi presenti ed i fattori che li influenzano;
  • definire i lavoratori esposti per mansioni omogenee e/o individualmente (definizione dei profili di rischio per mansione);
  • stabilire i provvedimenti effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  • definire le priorità di intervento delle misure preventive e protettive e pianificarne l’attuazione;
  • monitorare l’efficacia e l’efficienza delle misure adottate sulle condizioni di salute e sicurezza.

Lo scopo della valutazione è quindi, oltre alla identificazione, la quantificazione dell’entità dei rischi, attraverso il rapporto tra il livello di pericolosità delle situazioni e la probabilità di accadimento dell’evento lesivo stesso, per poi definire le priorità delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative, con successiva indicazione delle modalità di attuazione e di mantenimento del livello raggiunto. In pratica il documento diviene a tutti gli effetti il riferimento della prevenzione dei rischi dell’azienda stessa.

Le categorie di pericoli o cause o agenti di rischio che determinano i rischi da analizzare e valutare possono essere le seguenti:

1 . Agenti biologici.

2 . Agenti chimici.

3 . Attrezzature di lavoro: macchine, impianti, utensili.

4 . Elettricità.

5 . Illuminazione.

6 . Incendio ed esplosione.

7 . Luoghi, locali e posti di lavoro.

8 . Microclima.

9 . Movimentazione manuale dei carichi.

10 . Radiazioni ionizzanti.

11 . Radiazioni non ionizzanti e ottiche.

12 . Campi magnetici.

13 . Rumore.

14 . Vibrazioni.

15 . Videoterminali.

16 . Stress correlato al lavoro.

17 . Eventuali altri pericoli particolari.

Le categorie di fattori di pericolo comportano, molto spesso, che si approfondiscano particolari sottocategorie: nell’esempio delle attrezzature bisognerà distinguere se si tratta di macchine (utensili, semoventi, mezzi di sollevamento, mezzi di trasporto, utensili a motore mobili), impianti (per trasmissione di energia, trasformazione, linee di trasporto, imballo, termici), utensili (portatili a motore, manuali, strumenti di misura), attrezzature (ponteggi, scale, gruppi per saldatura a gas, apparecchi illuminanti, imbracature).

L’analisi del lavoro e delle attrezzature prevede lo studio delle fasi operative, delle metodologie relative al loro svolgimento, nonché l’identificazione delle attrezzature impiegate, dei materiali, dei prodotti chimici, ecc.