Effetti del demansionamento del dipendente | Corsi sicurezza Dalmine

By / CORSI FORMAZIONE, DVR, NEWS, RSPP, SICUREZZA LAVORO / Commenti disabilitati su Effetti del demansionamento del dipendente | Corsi sicurezza Dalmine

Effetti del demansionamento del dipendente

Corsi sicurezza Dalmine

I Giudici di legittimità, Sezione Lavoro, si sono pronunciati, con sentenza 20123/2017, in merito alla vicenda di due lavoratori licenziati illegittimamente.

I due, impugnando il predetto provvedimento, avevano ottenuto il diritto al reintegro nel posto di lavoro, al quale il datore aveva tuttavia dato seguito con largo ritardo. Inoltre il datore, adducendo una importante riorganizzazione aziendale, avvenuta successivamente all’impugnato licenziamento, aveva assegnato i lavoratori a mansioni inferiori a quelle svolte dagli stessi in precedenza, in quanto le stesse non risultavano più disponibili al momento del reintegro dei dipendenti.

Tale condotta appare sicuramente censurabile ed illegittima, ed origina in capo al lavoratore demansionato il diritto al risarcimento del danno.

Il datore difatti, per sottrarsi all’obbligo risarcitorio nei confronti dei dipendenti, avrebbe dovuto dimostrare non solo che il riassetto organizzativo abbia di fatto eliminato alcune mansioni, bensì che tali mansioni siano state eliminate per cause a lui non imputabile. Ma soprattutto, il datore deve provare la impossibilità di assegnare il lavoratore a mansioni alternative ed equivalenti a quelle svolte in precedenza; a mente dell’art. 2103 c.c., infatti, “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte”. Il dipendente dunque non può essere ragionevolmente chiamato a sopportare le conseguenze delle sorti aziendali, laddove risultino per lui pregiudizievoli.

Sulla scorta delle citate considerazioni, pertanto, in difetto di mancato assolvimento dell’onere della prova -da parte del datore- nei termini suddetti, allo stesso incombe l’onere del risarcimento del danno patito dal lavoratore per l’avvenuto demansionamento.