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Formazione RLS Bergamo

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aggiornamento RLS

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) svolge un ruolo centrale nella prevenzione e nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori all’interno dell’azienda.

Come previsto dal D. Lgs. 81/2008, il RLS deve effettuare un aggiornamento periodico obbligatorio per mantenere aggiornate le proprie competenze in materia di sicurezza sul lavoro.

Tra i prossimi corsi in programma, Studio Samele organizza una nuova edizione del corso di aggiornamento RLS in presenza presso la sede di Dalmine.

Aggiornamento RLS 2026

📅 10 giugno 2026
🕣 Dalle 8:30
🙋 Modalità: in presenza
📍 Presso Studio Samele Srl – Via E. Baschenis, 7 – Dalmine (BG)

Il corso di aggiornamento RLS è rivolto ai lavoratori che ricoprono il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e necessitano di adempiere agli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente.

Informazioni e iscrizioni

Per maggiori informazioni o per iscriversi al corso:

📩 formazione@studiosamele.com
📞 035.0639747

Formazione sicurezza lavoro in Lombardia: Studio Samele è ora accreditato

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Obbligo di formazione sicurezza sul lavoro secondo il D.Lgs. 81/2008

Con il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha assunto un ruolo centrale nell’organizzazione aziendale.

La normativa stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire che ogni lavoratore riceva una formazione sicurezza lavoro adeguata e obbligatoria, comprensiva di formazione, informazione e addestramento, in relazione ai rischi specifici connessi alle mansioni svolte e al contesto lavorativo, come previsto dagli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008.

Formazione sicurezza lavoro: uno strumento essenziale per le aziende

La formazione sulla sicurezza sul lavoro rappresenta uno degli strumenti principali per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, contribuendo allo sviluppo di una cultura della sicurezza diffusa e consapevole all’interno delle aziende.

Investire in corsi sicurezza lavoro per aziende significa non solo rispettare la normativa vigente, ma anche migliorare l’organizzazione interna e ridurre i rischi operativi.

Studio Samele accreditato per la formazione in Regione Lombardia

Siamo orgogliosi di comunicare che Studio Samele ha ottenuto l’iscrizione all’Albo regionale dei soggetti accreditati di Regione Lombardia per l’erogazione dei servizi alla formazione, con nr. di iscrizione 1537 del 07/01/2026.

Questo traguardo ci abilita ufficialmente ad erogare servizi di formazione in qualità di soggetto formatore accreditato in Regione Lombardia, realizzando percorsi di:

  • formazione sicurezza lavoro Lombardia
  • formazione trasversale per aziende
  • formazione finanziata tramite fondi interprofessionali

Formazione sicurezza obbligatoria: cosa cambia con le nuove normative

L’accreditamento rappresenta un passaggio strategico importante: il nuovo Accordo Stato Regioni 17/04/2025 e la L.R. 10/02/2026, n. 4 stabiliscono che la formazione sicurezza sul lavoro obbligatoria può essere erogata esclusivamente dai soggetti iscritti nell’elenco regionale dei soggetti formatori accreditati.

Questo garantisce alle aziende che i corsi erogati siano conformi ai requisiti normativi e validi ai fini degli obblighi di legge.

Formazione finanziata Lombardia: opportunità per le aziende

Grazie all’accreditamento, Studio Samele è in grado di supportare le imprese nell’accesso a percorsi di formazione finanziata in Lombardia, attraverso fondi interprofessionali.

Le aziende possono così attivare corsi sicurezza lavoro finanziati, riducendo i costi e garantendo al contempo la conformità normativa.

Contatti per corsi sicurezza lavoro e formazione finanziata

Per ricevere informazioni sui percorsi di formazione sicurezza lavoro in Lombardia e sulle opportunità di finanziamento disponibili, è possibile contattarci scrivendo a formazione@studiosamele.com

Progettare la sicurezza antincendio con il Codice di Prevenzione Incendi | Corso addetto antincendio

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Progettare la sicurezza antincendio con il Codice di Prevenzione Incendi

Corso addetto antincendio

La progettazione della sicurezza antincendio degli edifici e delle attività soggette alle visite ed ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (cfr. Allegato I al DPR 151/2011) rappresenta un processo complicato per il progettista ed il titolare o responsabile dell’attività soprattutto quando gli obiettivi di sicurezza devono essere raggiunti in edifici di attività esistenti che si stanno modificando in attività più complesse.

Alla stessa maniera, l’inizio di una nuova attività in un edificio esistente, come il caso di capannoni industriali delle aree ormai non più periferiche delle grandi città che devono essere trasformati in edifici residenziali e di servizio, presenta vincoli molto stringenti alla progettazione della sicurezza antincendio che difficilmente possono trovare soluzioni attuabili con una progettazione meramente prescrittiva basata sulla sterile applicazione di regole tecniche di prevenzione incendi.

L’utilizzo di codici prescrittivi, inoltre, richiede l’applicazione di misure antincendio molto spesso non coordinate e per le quali non è possibile indentificare a priori per ciascuna il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza richiesti.

Sulla scorta di queste considerazioni, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal gennaio del 2014 ha intrapreso un progetto di innovazione della metodologia di progettazione della sicurezza antincendio che ha portato alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 20 agosto 2015 del Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, denominato da tutti gli addetti del settore come Codice di Prevenzione Incendi (di seguito COPI).

Il COPI è stato sviluppato condividendo sin dalle fasi di formulazione della nuova proposta normativa, tutti i portatori di interesse, ordini e collegi professionali, associazioni di professionisti ed imprese, consentendo di ottimizzare il processo di razionalizzazione, riorganizzazione ed aggiornamento delle norme tecniche di prevenzione incendi.

Le norme tecniche di prevenzione incendi allegate al DM 3 agosto 2015 sono state sviluppate sulla solida base dei criteri di prevenzione incendi emanati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel corso degli ultimi 40 anni e confrontati con le norme di sicurezza antincendio adottate da enti di normazione sia europea che internazionale. Lo sforzo maggiore è stato quello di riorganizzare, in maniera omogenea, tutti i principi e le misure di sicurezza antincendio all’interno di un solo documento organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il nuovo approccio metodologico risulta essere, pertanto, più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, offrendo quel grado di flessibilità necessario alla progettazione di edifici complessi o di attività esistenti.

La progettazione della sicurezza antincendio con il COPI può essere effettuata su base volontaria: il nuovo testo è alternativo ai decreti ministeriali di prevenzione incendi cosiddetti “orizzontali”, come ad esempio il DM 9 marzo e 16 febbraio 2007 – resistenza al fuoco – DDM 10 e 15 marzo 2005 – reazione al fuoco –, DM 20 dicembre 2012 – protezione attiva – che continueranno a rimanere in vigore.

La ulteriore novità introdotta dal Corpo Nazionale risiede anche nel fatto di non abrogare in modo repentino le attuali disposizioni e criteri di sicurezza antincendio, ma di lasciare in vigore l’attuale corpus normativo assieme al nuovo testo, consentendo a professionisti ed ai committenti di valutare e scegliere lo strumento più idoneo per la progetta-zione, costruzione ed esercizio delle attività nei confronti del rischio incendio.

Il DM 3 Agosto 2015 raccoglie la Regola Tecnica Orizzontale – RTO – riportando tutte le misure (Resistenza al fuoco, Reazione al Fuoco, Compartimentazione, Esodo, Gestione della sicurezza antincendio, Controllo dell’Incendio) della strategia di sicurezza antincendi indipendentemente dalla tipologia di attività soggetta, ed aggiunge a queste “regole comuni” alcune Regole Tecniche Verticali – RTV – che, pur essendo specifiche per la tipologia di area o processo considerato, non si riferiscono ad alcuna delle attività contemplate nell’allegato I del DPR 151/2011. Le RTV presenti nell’allegato tecnico al DM 3 agosto 2015 sono, infatti: Capitolo V1 “Aree a rischio specifico”, Capitolo V2 “Aree a rischio per atmosfere esplosive” e Capitolo V3 “Vani corsa ascensori”. È possibile utilizzare il codice anche per tutte le attività soggette dotate di regola tecnica verticale.

Ad oggi le RTV pubblicate sono quella degli Uffici (RTV 4) , Alberghi (RTV 5), Autorimesse (RTV 6) e scuole (RTV7). Si segnala, inoltre, che alla data di pubblicazione di questo articolo è stata approvata la RTV per i centri commerciali.

La progettazione della sicurezza antincendi con il COPI si concretizza sempre passando dalla valutazione del rischio incendio dell’attività che, come risultato finale, consente di determinare i profili di rischio Rvita, Rbeni ed Rambiente.

Il profilo di rischio vita viene stabilito in funzione di due parametri, il primo relativo alla tipologia di occupanti (in stato di veglia, che conoscono o meno i luoghi, che possono essere addormentati) ed il secondo parametro legato al rilascio di energia termica dell’incendio prevedibile nel compartimento oggetto di valutazione del rischio.

Il tasso di rilascio termico dell’incendio, definito in letteratura tecnica come Heat Release Rate (HRR), descrive incendi lenti, ovvero che rilasciano una potenza termica di 1000 kW in 600 s sino a incendi ultraveloci dove la potenza termina di 1000 kW viene raggiunta in meno di 75 s. Il rischio beni (Rbeni) si ricava considerando se l’attività è soggetta e/o vincolata ma può tener conto anche della necessità non voler interrompere l’attività in caso di incendio (business continuity).

In ultimo il Rischio ambiente deve essere valutato e mitigato progettando l’attività in modo da limitare, sino ad un livello accettabile, la compromissione dell’ambiente in caso di incendio. Con i risultati della valutazione del rischio ed i profili di rischio vita, beni ed ambiente, si possono selezionare i livelli di prestazione di ciascuna misura antincendio. Infine, per ciascuna misura antincendio il COPI mette a disposizione una soluzione conforme di immediata applicazione, ma, nel caso di impossibilità di attuazione della soluzione conforme, consente di ricorrere a soluzioni alternative utilizzando gli strumenti di progettazione messi a disposizione dalla ingegneria della sicurezza antincendi (capitoli M.1, M.2 ed M.3 del COPI).

La possibilità offerta da COPI di attuare soluzioni conformi e di ricorrere, ove necessario, a soluzioni alternative, definisce questa metodologia di progettazione come “semi prestazionale”. In ultimo, si rappresenta che le norme tecniche di prevenzione incendi non saranno scolpite sulla pietra, il testo è stato progettato affinché ciascuna misura di sicurezza antincendi possa essere aggiornata in funzione dell’evoluzione tecnologica o emendata alla luce dell’aggiornamento normativo europeo ed internazionale.

Ing. Piergiacomo Cancelliere, Direttore Vice Dirigente CNVVF

I costi standard nell’istruzione | Sicurezza Lavoro Scuole

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I costi standard nell’istruzione

Sicurezza Lavoro Scuole

Suor Anna Monia Alfieri, si è laureata in Giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2001. Ha conseguito il Magistero di Teologia, indirizzo pedagogico-didattico presso l’ISSR di Milano e la laurea in Economia nell’Università Cattolica del Sacro Cuore nel 2007. Dal 2012 è Presidente della Fidae Lombardia e dal 2017 collabora con la Fondazione Asso.Safe al Progetto di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo Frena il Bullo.

Mentre si susseguono numerosi i fatti di cronaca che stigmatizzano violenze a scuola di vari studenti della Penisola, non mancano purtroppo le “ricette” di soluzioni semplicistiche al problema.

Nemmeno la scuola è indenne dal costume italiano di trasformare gli accadimenti in “fenomeni”, da curare con pillole di saggezza spiccia o direttamente con il Codice Penale: c’è, infatti, chi invoca un richiamo al contratto dei docenti per tutelarli da ragazzi bulli e genitori violenti, chi propone di chiamare i Carabinieri… Uno scenario da Far West. D’altra parte, allo stato dei fatti, non ci sono soluzioni miracolistiche.

Innanzitutto, non occorre affatto invocare nuove leggi (come se il Legislatore non avesse nulla da fare e occorresse a tutti i costi riempirgli l’agenda): sarebbe sufficiente applicare quelle che già esistono.

A che cosa serve riconoscere un diritto se poi non lo si garantisce? All’art. 3 dei princìpi fondanti della Costituzione, è scritto: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio».

Ma dove sta la libertà di esercitare questo dovere e diritto? La libertà implica una possibilità di scelta, che necessariamente – se non si vuol ricadere in quella contraddizione in termini che, per dirla con le parole di Aristotele, ci rende “come dei tronchi” – domanda pluralismo educativo.

In parole povere, il genitore cittadino italiano deve scegliere una buona scuola pubblica, come è definita dalla Legge 62 del 2000: la scuola pubblica statale (cioè dallo Stato gestita e controllata) e la scuola pubblica paritaria (quella scuola che dallo Stato non è gestita, ma controllata).

Gli aggettivi “pubblico” e “statale” non sono sinonimi. Ciò che è “pubblico” non è necessariamente “statale”, cioè prescinde dal soggetto gestore.

Il San Raffaele è “pubblico”, cioè serve a tutti e quindi riceve fondi pubblici, ma non è “statale” (per sua fortuna, direbbero i maligni). Ma il genitore cittadino italiano può scegliere per il proprio figlio l’educazione che desidera? Può. Solo se è ricco.

Il ricco può scegliere, per il proprio figlio, la scuola pubblica che desidera. Il povero no.

In realtà, in Italia, la famiglia povera è considerata dallo Stato “incapace di intendere e di volere”. Può scegliere, infatti, di ricoverare il nonno al San Raffaele pagando un ticket, ma non può scegliere di educare il figlio presso una buona scuola pubblica paritaria, la quale fa parte, come la pubblica statale, del Servizio Nazionale di Istruzione. Infatti i genitori, con il loro lavoro, non riescono a pagare e le tasse per la scuola pubblica statale e la retta che fa funzionare la scuola pubblica paritaria che vorrebbero. I poveri, insomma, non ce la fanno a pagare due volte per esercitare il loro diritto di libera scelta, nonostante la Costituzione reciti: «La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali (art. 33, comma 4)».

In Italia il figlio dell’operaio e quello del portinaio non possono scegliere una buona scuola pubblica paritaria, mentre può farlo il figlio del deputato.

La famiglia povera, dunque, deve iscrivere il figlio alla scuola pubblica statale, anche se sarebbe felice di scegliere una pubblica paritaria. Dunque… lo Stato italiano ha forse applicato il secondo comma dell’art. 30: «Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti»? Parrebbe di sì!

Una libertà così calpestata poteva forse non alimentare il processo di delegittimazione del ruolo dei genitori e, con loro, dei docenti?

Una scuola che negli anni ha rifiutato la valutazione e la meritocrazia, una scuola preda dei sindacati, che l’hanno ridotta ad ammortizzatore sociale, poteva forse aspettarsi un esito differente?

E oggi, pur di continuare a negare l’urgenza di garantire la libertà di scelta educativa ai genitori (assicurata invece, ad esempio, nella laica Francia), si stigmatizzano gli studenti come violenti, si rispolvera la notizia di reato e la pena, invocando i CC nelle classi… Follia, ignoranza o – peggio – malafede?

Si ricorda che l’art. 3 della Costituzione recita: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini (…)». Si ricorda inoltre che la Legge 62/2000 ha dichiarato “pubbliche” le scuole paritarie, equiparandole in tutto alle statali, esclusa – piccola svista! – la parte economica.

Il Parlamento Europeo ribadisce (risoluzione del 14 marzo 1984, art. 7): «La libertà di insegnamento e di istruzione comporta il diritto di aprire una scuola e svolgervi attività didattica. Tale libertà comprende inoltre diritto dei genitori di scegliere per i propri figli, tra diverse scuole equiparabili, una scuola in cui questi ricevano l’istruzione desiderata». E all’art. 9 si legge, dal punto di vista del docente: «Il diritto alla libertà d’insegnamento implica per sua natura l’obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l’esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti, all’adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale».

Affermazioni riproposte dallo stesso Parlamento UE con la risoluzione dell’ottobre 2014.

Ma come potrà, oggi, lo Stato italiano – stremato da corruzione, sprechi, disonestà – permettere ai genitori poveri di scegliere le scuole paritarie?  È necessario, dunque, spendere meglio e di meno. Come?

La via maestra per assicurare una effettiva autonomia delle istituzioni scolastiche e una reale parità scolastica passa dalla riorganizzazione del finanziamento dell’intero Sistema Nazionale di Istruzione attraverso la definizione del costo standard di sostenibilità per allievo.

Lo dimostra scientificamente – dati alla mano – il saggio Il diritto di apprendere. Nuove linee di investimento per un sistema integrato, ed. Giappichelli 2015, di Alfieri, Grumo, Parola, con la prefazione dell’on. Stefania Giannini.

In pratica, dotando ogni alunno di un cachet da spendere nell’istituto pubblico (statale o paritario) che intende scegliere, si realizzerebbe finalmente il pluralismo educativo, dando così alle famiglie la possibilità di decidere fra una buona scuola pubblica statale e una buona scuola pubblica paritaria, a costo zero.

Si attiverebbe, inoltre, una sana concorrenza tra le scuole pubbliche, statali e paritarie, mirata al miglioramento dell’offerta formativa. Non esiste alternativa scientificamente valida.

Il fenomeno sociale odierno ci impone una riflessione non punitiva o di tutela, bensì di garanzia del diritto fondamentale dei genitori, che è quello di esercitare liberamente la propria responsabilità educativa: solo da qui potrà scaturire la legittimazione di tutte le parti coinvolte.

I sindacati, i politici, i cittadini sono disponibili ad essere seri su questo tema? Oppure ci stiamo avviando verso una campagna contro il bullismo minorile nei confronti del corpo docenti combattuta nel tribunale televisivo, con la conseguente punibilità del minore sotto i 14 anni e, a cascata, dei genitori?

La conseguenza: sovraffollamento delle carceri e defezione della classe docente. È il rischio della scuola unica di regime. O della fine della scuola. Che si spera non arrivi.

 

Suor Monia Alfieri, Esperta di politiche scolastiche

CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO (aziende gruppo B e C) | Corso Primo Soccorso

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CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO (aziende gruppo B e C)

Corso Primo Soccorso

L’Addetto al primo soccorso è il lavoratore incaricato dell’attuazione in azienda dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai sensi dell’art. 18 e 45 del D. Lgs. 81/08.

Il corso ha l’obiettivo di formare e informare gli addetti al pronto soccorso aziendale trasferendo ai partecipanti le opportune conoscenze di natura tecnica nonché le necessarie abilità di natura pratica.

Tutta la formazione è svolta da personale medico.

Il corso di Primo Soccorso si articola in tre moduli A, B e C:

Modulo A

  • Allertare il sistema di soccorso
  • Riconoscere un’emergenza sanitaria
  • Attuare gli interventi di primo soccorso
  • Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta

Modulo B

  • Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
  • Acquisire conoscenze generali su patologie specifiche in ambiente di lavoro

 Modulo C

  • Acquisire capacità di intervento pratico

Studio Samele è un Centro Convenzionato a Fondazione Asso.Safe in collaborazione con A.D.L.I. (Associazione Datori di Lavoro Italiani) e CONF.A.M.A.R. (Confederazione Autonoma dei Movimenti Associativi di Rappresentanza) nonché riconosciuto come Sede Territoriale A.D.L.I.

Tutta la formazione erogata è certificata ed approvata da:

– O.N.P.A.C. (Organo Nazionale Paritetico Adli Confamar)

– O.P.N.E. (Organo Paritetico Nazionale Edilizia)

Al termine del corso verrà consegnato il Programma Formativo approvato dagli Organismi Paritetici competenti, il registro presenze, le dispense, i test finali di valutazione dell’apprendimento, gli attestati di Fondazione Asso.Safe.

DATE corso: mercoledì 27 marzo ore 8:30/14:30 e giovedì 28 marzo ore 8:30/14:30;

Sede di svolgimento: Studio Samele S.r.l., via C. Colombo, 24 – 24044 – Dalmine (BG)

COSTO: 150.00 euro (iva esclusa)