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La formazione come mezzo di rilancio aziendale | Corsi Formazione Bergamo

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La formazione come mezzo di rilancio aziendale

Corsi Formazione Bergamo

Con l’intervista al Dott. Giovanni Samele prosegue la nostra carrellata di domande rivolte agli aderenti al Network della Fondazione Asso.Safe, i cui Centri sono sedi di diretta emanazione dell’Associazione Datori di Lavoro Italiani (ADLI). I responsabili dei Centri di Formazione per i ruoli che ricoprono, per le capacita e per le esperienze professionali, possono darci delle utili indicazioni sul presente e futuro del Network e sul lavoro che ADLI svolge su tutto il territorio nazionale per  il loro tramite.

Buongiorno Dott. Samele, la tua azienda fa parte del  network Asso.Safe, ci puoi raccontare com’è nata questa collaborazione e come si sono sviluppate le sue attività sul territorio?

Faccio questa professione da più di tre anni e ho sempre fatto formazione senza avvalermi di nessuna associazione. Nel novembre dello scorso anno, confrontandomi con un collega, venni a conoscenza di Asso.Safe: mi disse che lui effettuava formazione tramite la vostra collaborazione e la cosa mi sembrò interessante. Da allora ho svolto più di 130 ore di formazione con ADLI.

Cosa significa, per l’agenzia che rappresenti, essere sede territoriale ADLI?

Significa non solo avere il dovere di svolgere il proprio lavoro con attenzione e scrupolo, ma anche la responsabilità di rappresentare sul territorio bergamasco un Ente nazionale di rilevanza nel settore.

Ci puoi raccontare la realtà lavorativa del tuo territorio e di come il tuo centro sia in grado di informare e sensibilizzare le aziende  sull’adozione di comportamenti che vadano al di là della mera adesione burocratica alla normativa?

Il mio studio è situato a Dalmine, in provincia di Bergamo, territorio storicamente industriale. La storia economica recente ha segnato profondamente questa realtà andando a compromettere, purtroppo, anche la qualità del lavoro. Il mio compito è anche quello di far capire ai clienti come salute e sicurezza sui luoghi di lavoro non debbano essere visti come un mero obbligo normativo ma debbono invece essere un importante mezzo di rilancio nel mercato attuale dove la qualità di ciò che si fa è sempre più fondamentale.

Lo spirito che anima gli aderenti al network della Fondazione Asso.Safe è quello del “lavorare con” invece del “lavorare per”. Ci puoi spiegare come questa metodologia di “progettazione partecipata” si sposa con gli intenti del tuo centro?

La mia impostazione lavorativa è sempre stata fondata sulla progettualità e sulla specificazione della formazione. Non  sono mai stato fautore di progetti formativi allargati e, al contrario, ho sempre cercato di proporre corsi impostati  sulle problematiche specifiche della realtà lavorativa analizzata. Solo così, a mio avviso, si può ottenere un grado di attenzione elevato da parte dei corsisti ed infondere in loro la consapevolezza di essere parte attiva nell’organizzazione aziendale.

Lo spirito che anima gli aderenti al network della Fondazione Asso.Safe è quello del “lavorare con” invece del “lavorare per”. Ci puoi spiegare come questa metodologia di “progettazione partecipata” si sposa con gli intenti del tuo centro?

La mia impostazione lavorativa è sempre stata fondata sulla progettualità e sulla specificazione della formazione. Non  sono mai stato fautore di progetti formativi allargati e, al contrario, ho sempre cercato di proporre corsi impostati sulle problematiche specifiche della realtà lavorativa analizzata. Solo così, a mio avviso, si può ottenere un grado di attenzione elevato da parte dei corsisti ed infondere in loro la consapevolezza di essere parte attiva nell’organizzazione aziendale.

Pensi che la valorizzazione delle risorse umane e delle competenze sia oggi una scelta vincente?

In un mercato molto vario ed aperto come quello del nostro settore, composto da professionisti provenienti dai più svariati ambiti, penso che la competenza sia un elemento fondamentale per dei risultati apprezzabili sul lungo periodo.

La Fondazione Asso.Safe, nell’ottica di potenziare le attività dei centri che aderiscono al network, mette a disposizione di voi, professionisti del  settore, una rosa di servizi in  grado di rendervi altamente qualificati, credete che questi servizi vi possano rendere maggiormente competitivi sul mercato attuale?

Avere la possibilità di usufruire di una gamma così ampia di servizi, come quella proposta da Fondazione Asso.Safe, mi ha certamente permesso, nel tempo, di offrire un servizio qualitativamente migliore. La collaborazione è stata percepita dai clienti come un’ulteriore tutela per loro e come una garanzia della qualità del lavoro da me svolto.

Fasi di elaborazione del DVR | RSPP esterno Bergamo

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Fasi di elaborazione del DVR

RSPP esterno Bergamo

Descrizione generale dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni      

Il quadro descrittivo dell’azienda comprende tutti i dati identificativi, dall’ubicazione, alle dimensioni, all’organigramma, al numero dei dipendenti, ai dati assicurativi e previdenziali, al ciclo produttivo con una descrizione sommaria delle lavorazioni.

Individuazione dei pericoli presenti in azienda

Dopo aver descritto l’attività aziendale, si devono individuare i pericoli presenti.

Questi sono legati alle caratteristiche degli ambienti e luoghi di lavoro, delle attrezzature di lavoro, macchine, impianti e dei materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); a fattori correlati all’organizzazione del lavoro adottata; alla formazione, informazione e addestramento necessari e, in generale, a qualunque altro fattore potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Si tenga presente che il datore di lavoro è tenuto a fare svolgere, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati, idonei allo scopo e di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., Allegato IV, punto 2.1.4).

L’elenco dei fattori di pericolo (o agenti di rischio) a cui fare riferimento è indicato nella tabella seguente:

TIPO  DI  PERICOLO Rischio per la sicurezza Rischio per la salute
Agenti biologici   O
Agenti chimici O O
Attrezzature di lavoro (macchine, impianti, utensili) O  
Elettricità O  
Illuminazione O  
Incendio ed esplosione O  
Luoghi, locali e posti di lavoro O  
Microclima O O
Movimentazione manuale dei carichi O O
Radiazioni ionizzanti   O
Radiazioni non ionizzanti e ottiche   O
Campi magnetici   O
Rumore   O
Vibrazioni   O
Videoterminali   O
Stress correlato al lavoro   O
Eventuali altri pericoli particolari della propria situazione operativa O  

 

Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate

  1. Identificazione delle mansioni svolte dalle persone e delle lavorazioni analizzando attrezzature, materiali e fattori ambientali.
  2. Identificazione dei fattori di pericolo che tali mansioni comportano.
  3. Analisi dell’ambiente di lavoro in relazione ai pericoli individuati.
  4. Individuazione di strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.).
  5. Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati:
  • in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedano anche prove, misurazioni e parametri di confronto tecnici;
  • in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità di valutazione, mediante criteri basati sull’esperienza e conoscenza dell’azienda e, ove disponibili, sui dati desumibili da registro infortuni, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, profili di rischio, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc.

 Definizione del programma di miglioramento

  1. Definizione degli obiettivi e delle priorità di intervento migliorativo in funzione della gravità dei rischi rilevati.
  2. Individuazione delle adeguate misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione da adottare[1].
  3. Definizione delle modalità realizzative, degli assegnatari dei compiti e dei tempi di esecuzione degli interventi migliorativi.

Le periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle misure adottate

  1. Analisi delle misure di prevenzione e protezione attuate e verifica della funzionalità delle misure tecniche adottate.
  2. Verifica delle condizioni di pericolo residue.
  3. Controllo del corretto comportamento e del rispetto delle procedure eventualmente stabilite.
  4. Esame dell’andamento antinfortunistico.
  5. Analisi delle eventuali non conformità o problematiche ulteriori rilevate.
  6. Adozione dei successivi interventi correttivi (tecnici, organizzativi, procedurali e disciplinari) eventualmente necessari per ottenere il miglioramento prefissato.
  7. Constatazione dei risultati ottenuti.

[1] Art. 15, D. Lgs. 81/08

Stesura del DVR | Sicurezza Lavoro Bergamo

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Stesura del DVR

Sicurezza Lavoro Bergamo

Le fasi operative per la stesura del DVR sono:

– l’analisi delle caratteristiche dell’azienda, dell’organizzazione, del ciclo produttivo, delle lavorazioni e dei pericoli per la salute e sicurezza che possono comportare;

– le definizioni dei lavoratori esposti a rischi e classificazione per mansioni;

– la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa a cui sono esposti i lavoratori suddetti;

– l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuali;

– il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

– l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;

– l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

– l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale o specifica esperienza;

– adeguata formazione e addestramento in funzione delle esigenze valutate.

Il DVR deve essere predisposto dal datore di lavoro su misura della sua specifica azienda e deve quindi indicare criteri e metodi adottati per l’analisi di ogni tipologia di rischio, contestualizzando tale analisi alle fasi di lavorazione, alle mansioni ed ai lavori esposti ai rischi; deve considerare i rischi specifici per i lavoratori, le lavoratrici ed le puerpere; deve contenere riferimenti alle specifiche valutazioni previste dalle norme (agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, rischio incendio, ecc.) in rapporto anche ad eventuali disposizioni contenute nella relazione sanitaria redatta dal medico competente.

Il documento indica tutte le figure coinvolte nel processo di valutazione: l’RSPP, l’RLS, il medico competente, i dirigenti, i preposti, i lavoratori; in quali fasi e con quali modalità queste figure hanno partecipato al processo di valutazione.

Nella fase di stima dell’esposizione ai rischi individuati, il documento deve considerare l’efficacia e l’efficienza delle misure di prevenzione e protezione già introdotte dal datore di lavoro.

Si analizzano le cause e le circostanze di ciascuno dei rischi indicando le misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminarli completamente o per ridurli il più possibile con interventi programmati nel tempo, in una logica di miglioramento continuo della sicurezza e salute dei lavoratori.

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica le azioni che il datore di lavoro intende attuare per migliorare i livelli di prevenzione in azienda in riferimento ai rischi individuati.

Queste azioni devono essere esplicate individuando i mezzi (risorse, strutture, persone, organizzazione) necessari per la gestione dei rischi secondo le priorità assegnate e deve indicare la modalità per il controllo dell’esecuzione (verifiche periodiche programmate con le date previste e le modalità: check list, report da responsabili dei reparti, RSPP, RLS).

Il documento deve contenere il programma di miglioramento, indicando i tempi di attuazione degli interventi pianificati.

Il Documento di Valutazione dei Rischi | Consulente Sicurezza Brescia

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Il Documento di Valutazione dei Rischi

Consulente Sicurezza Brescia

Il Documento di Valutazione dei Rischi è lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro effettua “la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”[1].

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio di ogni attività e deve essere rivisto, ai sensi dell’articolo 29[2], comma 3, sotto responsabilità del datore di lavoro, nel momento in cui si dovessero verificare determinate circostanze come:

– modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro che siano significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;

– evoluzioni tecniche, della prevenzione o della protezione;

– infortuni significativi (superiori a 40 giorni di prognosi);

– necessità evidenziate dalla sorveglianza sanitaria.

In tal caso il datore di lavoro ha 30 giorni per rielaborare il DVR ed essere così in regola con il dettame normativo. I 30 giorni scattano dal momento in cui si verificano le circostanze sopra elencate.

Si precisa che il tenore sanzionatorio in sede processuale può essere modificato in senso peggiorativo dai giudici, i quali possono comminare la pena detentiva dell’arresto da quattro a otto mesi. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui la mancata elaborazione del DVR venga commessa in:

  • aziende industriali ai sensi del D. Lgs. n. 334/1999[3], aziende con oltre 200 lavoratori, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • centrali termoelettriche;
  • aziende di fabbricazione e deposito esplosivi, polveri e munizioni;
  • strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;
  • aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici ex art. 268[4], comma 1, lettera c e d, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
  • attività ex titolo IV[5] del D. Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) a cui partecipino più imprese e ci sia un’entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno.

È utile sottolineare anche che la redazione del DVR è un adempimento oggetto di frequenti verifiche da parte del personale ispettivo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La “vigilanza” in senso lato viene svolta discrezionalmente da tutti i soggetti indicati nell’art. 13[6] del Testo Unico, tra i quali si distinguono sicuramente le ASL (Aziende Sanitarie Locali) per la mole di interventi; il più delle volte tali controlli seguono al verificarsi di infortuni e incidenti, a segnalazioni di altri enti preposti alla vigilanza e anche a segnalazioni e richieste di intervento fatte tanto da personale interno all’azienda quanto da personale esterno.

Posto quindi che la mancata adozione del DVR comporta una rilevante sanzione, vediamo quali sono i documenti di valutazione di cui deve obbligatoriamente dotarsi il datore di lavoro.

Innanzitutto, il Testo Unico definisce l’oggetto della valutazione dei rischi, stabilendo che essa “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro[7].

In base, poi, al numero di lavoratori impiegati nel luogo di lavoro, la normativa prevede differenti livelli di valutazione che si concretizzano in differenti tipologie di documenti.

Ogni azienda che impiega almeno un lavoratore, infatti, è obbligata alla valutazione del rischio stress lavoro correlato e all’elaborazione del relativo documento: DVR stress lavoro correlato.

Per la valutazione dei restanti rischi, poi, è necessario fare riferimento al numero di lavoratori occupati: le aziende che occupano fino a 10 lavoratori (ad esclusione delle sole aziende industriali a rischio rilevante, centrali termoelettriche, impianti ed installazioni nucleari, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni) sono obbligate a predisporre il documento di valutazione sulla base delle procedure standardizzate[8] approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro in data 16 maggio 2012, elaborando quindi una sorta di “DVR semplificato”; le aziende con più di 10 lavoratori, invece, sono tenute ad elaborare un documento di valutazione più approfondito, contenente tutti i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, compresi quelli relativi alla presenza di determinate categorie di lavoratori (lavoratrici in gravidanza e puerpere, minorenni, disabili, provenienti da altri Paesi). Ad eccezione di quanto detto in precedenza, le stesse procedure standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva danno la possibilità di utilizzare il “DVR semplificato” anche alle aziende sopra i 10 lavoratori ma comunque entro i 50[9]; sopra i 50 lavoratori, invece, non è in alcun modo possibile avvalersi del modello semplificato.

Ricapitolando, ai fini della valutazione dei rischi, il datore di lavoro sia in sede di costituzione di nuova impresa sia in sede di variazione del numero dei lavoratori e di modifica sostanziale di cicli produttivi e materiali impiegati, deve:

  1. determinare correttamente l’organico aziendale, in quanto nella somma del personale occupato dovranno escludersi tutta una serie di lavoratori (a titolo esemplificativo: collaboratori familiari, tirocinanti, i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio, lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili, i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto, i lavoratori in prova, ecc.);
  2. aggiornare le valutazioni dei rischi per mansioni omogenee o singoli lavoratori in base alla tipologia di azienda o alle modifiche dell’attività svolta;
  3. aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi nei casi prescritti.

 

[1] Art. 2, lettera q, D. Lgs. n. 81/2008

[2]Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

[3]Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

[4]Classificazione degli agenti biologici

[5]Cantieri temporanei o mobili

[6]Vigilanza

[7] Art. 28, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008

[8] Art. 29, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008

[9] Art. 29, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008

Descrizione dei rischi: misurarli e quantificarli | Consulente DVR Bergamo

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Descrizione dei rischi: misurarli e quantificarli

Consulente DVR Bergamo

La descrizione dei rischi prevede, una volta rilevati, di definirne l’entità sulla base di fondamentali concetti quali: tempi di esposizione, entità del livello di esposizione, livello di pericolosità (specifica potenzialità lesiva).

Tempo – quantità – pericolosità: sono dati abbastanza semplici da rilevare, ma nell’ambito di lavori classificati per mansioni omogenee possono comunque essere influenzati da fattori diversi per cui il lavoro di quantificazione di un rischio è complesso e prevede una certa esperienza da parte di chi svolge il lavoro.

Il contesto non può prescindere da un accurato sopralluogo che valuti altri fattori quali:

  • qualità ambientale e igienica della postazione operativa;
  • gravosità della lavorazione rispetto a quelle simili svolte dai colleghi;
  • presenza di sistemi di protezione collettiva;
  • automatizzazione della lavorazione;
  • presenza di attrezzature atte a limitare fatica, agenti fisici, posture incongrue;
  • microclima adeguato;
  • formazione specifica e addestramento del lavoratore esposto;
  • esperienza specifica del lavoratore (anzianità della mansione);
  • condizioni fisiche e/o psicologiche del lavoratore in funzione del tipo di attività;
  • capacità di lettura e comprensione della lingua italiana;
  • consumo di alcol e sostanze psicotrope;
  • distanza dell’abitazione dal luogo di lavoro;
  • ecc.

Esempio di quanto detto si ha considerando il “rischio proiezione schegge”: la smerigliatura di una superficie metallica, con utensile elettrico specifico, produce migliaia di microschegge con elevatissima probabilità di lesioni oculari, ma normalmente di lieve entità; al contrario, la “battitura con mazza e scalpello o di chiodi temprati con martello” produce solo occasionalmente schegge, ma di dimensioni tali che, in caso di lesione oculare, esiste la reale possibilità di perdita della vista; di norma gli occhiali protettivi vengono pretesi nella prima ipotesi e quasi mai richiamati nella seconda.