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Il concetto di prevenzione | RSPP esterno Milano

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Il concetto di prevenzione

RSPP esterno Milano

La prevenzione è l’insieme di azioni finalizzate a impedire o ridurre il rischio, ossia la probabilità che si verifichino eventi non desiderati. Gli interventi di prevenzione sono in genere rivolti all’eliminazione o, nel caso in cui la stessa non sia concretamente attuabile, alla riduzione dei rischi che possono generare dei danni all’incolumità delle persone.

Nell’ambito lavorativo la “prevenzione” è definita dall’art. 2 lett. n) del D. Lgs. 81/2008 come “il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”.

Misure generali di tutela

– Valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza

– Programmazione della prevenzione

– Eliminazione dei rischi o riduzione al minimo possibile in base alla tecnologia attuale

– Rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, delle attrezzature e nei metodi di lavoro

– Eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte

– Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno

– Limitazione al minimo possibile dei lavoratori che possono essere esposti a rischio

– Impiego limitato degli agenti chimici, fisici o biologici sui luoghi di lavoro

– Priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle protezioni individuali

– Controllo sanitario dei lavoratori

– Allontanamento del lavoratore da postazioni pericolose, per motivi sanitari, per la sua persona con adibizione, se possibile, ad altra mansione

– Informazione e formazione adeguate per i lavoratori

– Informazione e formazione adeguate per dirigenti e preposti

– Informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

– Istruzioni adeguate ai lavoratori

– Partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

– Programmazione delle misure per migliorare nel tempo il livello di sicurezza

– Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, incendio ed evacuazione

– Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza

– Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti e dispositivi di sicurezza

Cancellazione di società di capitali e debiti sociali | Responsabile sicurezza Bergamo

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Cancellazione di società di capitali e debiti sociali

Responsabile sicurezza Bergamo

La giurisprudenza di legittimità è tornata recentemente a pronunciarsi, con diverse sentenze, in merito alla cancellazione delle società di capitali, con particolare riguardo alla sorte dei debiti sociali pendenti.

A mente dell’art. 2495 c.c., difatti, dopo la cancellazione della società di capitali “i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”. Secondo il dettato normativo pertanto, solo nella eventualità che i soci abbiano riscosso un qualunque importo a seguito dello scioglimento, possono essere chiamati a rispondere nei limiti di detta cifra.

La giurisprudenza maggioritaria da tempo si è mostrata in linea con l’esplicita intenzione del legislatore (ex multis Cass., 2444/2017).

Una voce fuori dal coro invero è rappresentata dalla sentenza 9094/2017, sempre emanata della Suprema Corte, secondo la quale i soci succedono alla società nei debiti pregressi, indipendentemente dalla riscossione o meno del riparto in sede di bilancio finale, con conseguente interesse ad agire del creditore insoddisfatto, per vedere riconosciuto il proprio diritto e dimostrare l’esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio finale di liquidazione.

Tale esegesi sembra tuttavia destinata a rimanere una interpretazione piuttosto isolata sul punto; difatti la Corte di Cassazione è tornata nuovamente in argomento, precisando che solo e soltanto laddove il creditore (ex art. 2697 c.c.) dimostri che vi sia stato un attivo da liquidare, ripartito tra i soci, egli possa rivalersi sui predetti, che assurgono quindi a legittimati passivi in sede di contenzioso.