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Progettare la sicurezza antincendio con il Codice di Prevenzione Incendi | Corso addetto antincendio

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Progettare la sicurezza antincendio con il Codice di Prevenzione Incendi

Corso addetto antincendio

La progettazione della sicurezza antincendio degli edifici e delle attività soggette alle visite ed ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (cfr. Allegato I al DPR 151/2011) rappresenta un processo complicato per il progettista ed il titolare o responsabile dell’attività soprattutto quando gli obiettivi di sicurezza devono essere raggiunti in edifici di attività esistenti che si stanno modificando in attività più complesse.

Alla stessa maniera, l’inizio di una nuova attività in un edificio esistente, come il caso di capannoni industriali delle aree ormai non più periferiche delle grandi città che devono essere trasformati in edifici residenziali e di servizio, presenta vincoli molto stringenti alla progettazione della sicurezza antincendio che difficilmente possono trovare soluzioni attuabili con una progettazione meramente prescrittiva basata sulla sterile applicazione di regole tecniche di prevenzione incendi.

L’utilizzo di codici prescrittivi, inoltre, richiede l’applicazione di misure antincendio molto spesso non coordinate e per le quali non è possibile indentificare a priori per ciascuna il proprio contributo al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza richiesti.

Sulla scorta di queste considerazioni, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco dal gennaio del 2014 ha intrapreso un progetto di innovazione della metodologia di progettazione della sicurezza antincendio che ha portato alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale del 20 agosto 2015 del Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, denominato da tutti gli addetti del settore come Codice di Prevenzione Incendi (di seguito COPI).

Il COPI è stato sviluppato condividendo sin dalle fasi di formulazione della nuova proposta normativa, tutti i portatori di interesse, ordini e collegi professionali, associazioni di professionisti ed imprese, consentendo di ottimizzare il processo di razionalizzazione, riorganizzazione ed aggiornamento delle norme tecniche di prevenzione incendi.

Le norme tecniche di prevenzione incendi allegate al DM 3 agosto 2015 sono state sviluppate sulla solida base dei criteri di prevenzione incendi emanati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel corso degli ultimi 40 anni e confrontati con le norme di sicurezza antincendio adottate da enti di normazione sia europea che internazionale. Lo sforzo maggiore è stato quello di riorganizzare, in maniera omogenea, tutti i principi e le misure di sicurezza antincendio all’interno di un solo documento organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il nuovo approccio metodologico risulta essere, pertanto, più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali, offrendo quel grado di flessibilità necessario alla progettazione di edifici complessi o di attività esistenti.

La progettazione della sicurezza antincendio con il COPI può essere effettuata su base volontaria: il nuovo testo è alternativo ai decreti ministeriali di prevenzione incendi cosiddetti “orizzontali”, come ad esempio il DM 9 marzo e 16 febbraio 2007 – resistenza al fuoco – DDM 10 e 15 marzo 2005 – reazione al fuoco –, DM 20 dicembre 2012 – protezione attiva – che continueranno a rimanere in vigore.

La ulteriore novità introdotta dal Corpo Nazionale risiede anche nel fatto di non abrogare in modo repentino le attuali disposizioni e criteri di sicurezza antincendio, ma di lasciare in vigore l’attuale corpus normativo assieme al nuovo testo, consentendo a professionisti ed ai committenti di valutare e scegliere lo strumento più idoneo per la progetta-zione, costruzione ed esercizio delle attività nei confronti del rischio incendio.

Il DM 3 Agosto 2015 raccoglie la Regola Tecnica Orizzontale – RTO – riportando tutte le misure (Resistenza al fuoco, Reazione al Fuoco, Compartimentazione, Esodo, Gestione della sicurezza antincendio, Controllo dell’Incendio) della strategia di sicurezza antincendi indipendentemente dalla tipologia di attività soggetta, ed aggiunge a queste “regole comuni” alcune Regole Tecniche Verticali – RTV – che, pur essendo specifiche per la tipologia di area o processo considerato, non si riferiscono ad alcuna delle attività contemplate nell’allegato I del DPR 151/2011. Le RTV presenti nell’allegato tecnico al DM 3 agosto 2015 sono, infatti: Capitolo V1 “Aree a rischio specifico”, Capitolo V2 “Aree a rischio per atmosfere esplosive” e Capitolo V3 “Vani corsa ascensori”. È possibile utilizzare il codice anche per tutte le attività soggette dotate di regola tecnica verticale.

Ad oggi le RTV pubblicate sono quella degli Uffici (RTV 4) , Alberghi (RTV 5), Autorimesse (RTV 6) e scuole (RTV7). Si segnala, inoltre, che alla data di pubblicazione di questo articolo è stata approvata la RTV per i centri commerciali.

La progettazione della sicurezza antincendi con il COPI si concretizza sempre passando dalla valutazione del rischio incendio dell’attività che, come risultato finale, consente di determinare i profili di rischio Rvita, Rbeni ed Rambiente.

Il profilo di rischio vita viene stabilito in funzione di due parametri, il primo relativo alla tipologia di occupanti (in stato di veglia, che conoscono o meno i luoghi, che possono essere addormentati) ed il secondo parametro legato al rilascio di energia termica dell’incendio prevedibile nel compartimento oggetto di valutazione del rischio.

Il tasso di rilascio termico dell’incendio, definito in letteratura tecnica come Heat Release Rate (HRR), descrive incendi lenti, ovvero che rilasciano una potenza termica di 1000 kW in 600 s sino a incendi ultraveloci dove la potenza termina di 1000 kW viene raggiunta in meno di 75 s. Il rischio beni (Rbeni) si ricava considerando se l’attività è soggetta e/o vincolata ma può tener conto anche della necessità non voler interrompere l’attività in caso di incendio (business continuity).

In ultimo il Rischio ambiente deve essere valutato e mitigato progettando l’attività in modo da limitare, sino ad un livello accettabile, la compromissione dell’ambiente in caso di incendio. Con i risultati della valutazione del rischio ed i profili di rischio vita, beni ed ambiente, si possono selezionare i livelli di prestazione di ciascuna misura antincendio. Infine, per ciascuna misura antincendio il COPI mette a disposizione una soluzione conforme di immediata applicazione, ma, nel caso di impossibilità di attuazione della soluzione conforme, consente di ricorrere a soluzioni alternative utilizzando gli strumenti di progettazione messi a disposizione dalla ingegneria della sicurezza antincendi (capitoli M.1, M.2 ed M.3 del COPI).

La possibilità offerta da COPI di attuare soluzioni conformi e di ricorrere, ove necessario, a soluzioni alternative, definisce questa metodologia di progettazione come “semi prestazionale”. In ultimo, si rappresenta che le norme tecniche di prevenzione incendi non saranno scolpite sulla pietra, il testo è stato progettato affinché ciascuna misura di sicurezza antincendi possa essere aggiornata in funzione dell’evoluzione tecnologica o emendata alla luce dell’aggiornamento normativo europeo ed internazionale.

Ing. Piergiacomo Cancelliere, Direttore Vice Dirigente CNVVF

CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO (aziende gruppo B e C) – Corso Primo Soccorso

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CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO (aziende gruppo B e C)

Corso Primo Soccorso

L’Addetto al primo soccorso è il lavoratore incaricato dell’attuazione in azienda dei provvedimenti previsti in materia di primo soccorso ai sensi dell’art. 18 e 45 del D. Lgs. 81/08.

Il corso ha l’obiettivo di formare e informare gli addetti al pronto soccorso aziendale trasferendo ai partecipanti le opportune conoscenze di natura tecnica nonché le necessarie abilità di natura pratica.

Tutta la formazione è svolta da personale medico.

 

Il corso di Primo Soccorso si articola in tre moduli A, B e C:

Modulo A

  • Allertare il sistema di soccorso
  • Riconoscere un’emergenza sanitaria
  • Attuare gli interventi di primo soccorso
  • Conoscere i rischi specifici dell’attività svolta

Modulo B

  • Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
  • Acquisire conoscenze generali su patologie specifiche in ambiente di lavoro

 Modulo C

  • Acquisire capacità di intervento pratico

 

Studio Samele è un Centro Convenzionato a Fondazione Asso.Safe in collaborazione con A.D.L.I. (Associazione Datori di Lavoro Italiani) e CONF.A.M.A.R. (Confederazione Autonoma dei Movimenti Associativi di Rappresentanza) nonché riconosciuto come Sede Territoriale A.D.L.I.

Tutta la formazione erogata è certificata ed approvata da:

O.N.P.A.C. (Organo Nazionale Paritetico Adli Confamar)

O.P.N.E. (Organo Paritetico Nazionale Edilizia)

Al termine del corso verrà consegnato il Programma Formativo approvato dagli Organismi Paritetici competenti, il registro presenze, le dispense, i test finali di valutazione dell’apprendimento, gli attestati di Fondazione Asso.Safe.

Sede di svolgimento: Studio Samele S.r.l., via C. Colombo, 24 – 24044 – Dalmine (BG)

 

DATE 1° corso: lunedì 26 novembre ore 8:30/14:30 e lunedì 3 dicembre ore 8:30/14:30;

DATE 2° corso: lunedì 10 dicembre ore 8:30/14:30 e lunedì 17 dicembre ore 8:30/14:30.

 

COSTO: 150.00 euro (iva esclusa)

Il patentino per gli addetti alla conduzione di carrelli elevatori | Corso carrello elevatore

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Il patentino per gli addetti alla conduzione di carrelli elevatori

Corso carrello elevatore

L’impiego del carrello elevatore presuppone la massima attenzione e il rispetto di precise regole da parte dell’operatore carrellista: manovre scorrette o comportamenti inadeguati possono avere conseguenze, anche gravi, sia sulla propria sia sull’incolumità altrui.

È per questa ragione che ciascun addetto deve conseguire l’abilitazione per la conduzione dei carrelli elevatori, il cosiddetto patentino, frequentando un corso della durata di almeno 12 ore (8 ore di teoria a cui se ne sommano altre 4 di pratica che diventano 8, in caso di abilitazione per carrelli industriali semoventi, semoventi a braccio telescopico e carrelli e sollevatori elevatori semoventi telescopici rotativi) da effettuare presso soggetti formatori accreditati.

Gli argomenti trattati durante la parte teorica sono molteplici. Si inizia con un modulo giuridico-formativo della durata di 1 ora in cui vengono forniti cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, seguito da un modulo tecnico di 7 ore in cui vengono descritte le varie tipologie e caratteristiche delle macchine, i principali rischi connessi al loro uso, i dispositivi di comando e di sicurezza, i controlli e le manutenzioni.

Al termine dei due moduli ai candidati verrà somministrato un test, che una volta superato consentirà il passaggio allo step successivo. Durante la parte pratica, seguendo le istruzioni d’uso del carrello, vengono illustrati i vari componenti e le sicurezze del mezzo, manutenzione e verifiche periodiche e quotidiane da effettuare, e infine è prevista la guida del carrello in un percorso di prova.

Anche questo modulo viene accompagnato da prove pratiche che, se affrontate con successo, portano al conseguimento dell’abilitazione. E visto che, per dirla con le parole di Eduardo De Filippo, “gli esami non finiscono mai”, dopo 5 anni dal conseguimento il carrellista abilitato dovrà prendere parte ad un corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore.

E infine, bisogna ricordare un’altra regola d’oro: una guida sicura inizia con un carrello elevatore sicuro. Non si deve mettere a operare nessun mezzo che non sia in perfette condizioni, cosa che l’operatore deve testare preliminarmente all’inizio della giornata lavorativa, e, se vengono riscontrate delle avarie, vanno segnalate al datore di lavoro affinché siano riparate.

 

A cura della redazione di Muletti Dappertutto