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Glifosato: L’Unione Europea fa slittare nuovamente una decisione. L’Italia preferisce non aspettare. | Valutazione rischio chimico

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Glifosato: L’Unione Europea fa slittare nuovamente una decisione. L’Italia preferisce non aspettare.

Valutazione rischio chimico

Il Glifosato, uno dei pesticidi più utilizzati al mondo, è attualmente al centro di un acceso dibattito politico e scientifico sull’autorizzazione al suo utilizzo, che sta coinvolgendo i 28 paesi dell’Unione Europea e che ancora non ha trovato una soluzione chiara e definitiva.

Non rassicurano i pareri scientifici discordanti sui rischi per la salute che il glifosato dovrebbe produrre sull’uomo, ma è certo che un vasto movimento di cittadini europei e associazioni a tutela dei consumatori si è già fortemente schierato contro l’utilizzo di questo diserbante.

A scoprire le proprietà erbicide del glifosato fu nel 1970 il chimico della Monsanto John E. Franz, il pesticida venne messo in commercio a partire dal 1974 rimanendo un’esclusiva della Monsanto fino agli anni 2000.

Oggi chiunque può produrre glifosato ed in effetti in Europa si contano ben 14 aziende produttrici.

Il glifosato è in assoluto l’erbicida più utilizzato nel mondo per la cura di spazi verdi e giardini, ma è in agricoltura che si riscontra il suo maggiore utilizzo, in effetti solo nel 2014 sono stati utilizzati 9 miliardi di kg di glifosato nel 30% dei campi del mondo.

Se pensiamo al grano poi, il glifosato viene utilizzato anche come disseccante, irrorato prima della raccolta del grano, permette una veloce asciugatura della spiga e quindi una raccolta anticipata del grano fino a due settimane.

La domanda allarmante è quanto glifosato arrivi sulle nostre tavole e se dobbiamo preoccuparci per la nostra salute.

Il dibattito scientifico e politico sul glifosato è molto acceso e a tratti contraddittorio, nel marzo 2015 l’OMS, l’Organizzazione Mondiale Sanità ha classificato il glifosato come probabile cancerogeno per l’uomo, dall’altra parte però, c’è il parere dell’EFSA, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, che qualche mese dopo il parere dell’OMS, ha assolto il glifosato definendolo probabilmente non cancerogeno e limitandone solo la dose giornaliera a 0,5 mg per kg di peso corporeo.

Nel mezzo di tutto questo c’è poi la Commissione Europea che a giugno del 2016 ha scelto di prorogare l’utilizzo del glifosato di 18 mesi, ma contestualmente ha chiesto agli stati membri di limitare l’utilizzo del diserbante nei luoghi pubblici.

Mentre l’Unione Europea tentenna e  non prende una chiara posizione sul glifosato, le Associazioni di consumatori di diversi paesi europei, compresa l’Italia, non perdono tempo, commissionando una serie di test sugli alimenti per rintracciare la presenza di residui di glifosato.

I timori dei consumatori si concentrano su alimenti di uso comune come biscotti, farina, fette biscottate e pasta, senza contare la preoccupazione per il grano di importazione da Canada e Stati uniti, dove viene comunemente utilizzato il glifosato nel trattamento del grano nella fase di pre raccolta.

E il grano italiano? A tutelare la salute dei cittadini italiani è intervenuto il Ministero delle Politiche Agricole che si schierato contro la conferma dell’autorizzazione all’utilizzo del diserbante in Europa e indipendentemente dall’opinione e dagli esiti del confronto europeo ha lanciato un progetto a tutela delle produzioni italiane strutturando il piano nazionale Glifosato Zero entro il 2020.

Tornando agli sviluppi in sede europea, la Commissione, ha proposto un rinnovo parziale, per 12-18 mesi, cioè fino alla fine del 2017, quando è previsto che l’Echa (l’Agenzia europea per le sostanze chimiche) completi la valutazione degli effetti del glifosato sulla salute umana e l’ambiente.

L’autorizzazione alla vendita del glifosato nell’Ue scadeva a fine giugno, ma nonostante lo scetticismo generale dei governi sul controverso composto chimico, i forti dubbi sulla sua sicurezza per la salute e la mobilitazione di milioni di cittadini europei, la Commissione Europea ha deciso di prolungare di 18 mesi l’autorizzazione per l’uso del glifosato ignorando la voce dei cittadini e i pareri della comunità scientifica.

Forte delusione per le Associazioni ambientaliste e Ong in attesa di un diverso risultato che tenesse conto della salute e della sicurezza dei cittadini europei.

Il Commissario Ue Vytens Andriukaitis annunciando la proroga delle concessioni per l’erbicida ha voluto giustificare la decisione come un «obbligo giuridico» per la Commissione.

A favore della proposta si sono schierati 19 stati membri; altri 7, tra i quali l’Italia, si sono astenuti, mentre Malta e Francia hanno votato contro.

Entro la fine del 2017 è comunque atteso il parere dell’Agenzia per la chimica europea (Echa), che si pronuncerà sulla pericolosità del prodotto.

La speranza è che si arrivi ad un parere certo ed indipendente sulla sicurezza del glifosato che permetta all’Unione Europea di raggiungere una decisione chiara e definitiva sulle modalità di utilizzo.

 

Dott.ssa Laura Faggiotto, Direttrice di Punto di Vista

Gestione dell’emergenza | RSPP Bergamo

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Gestione dell’emergenza

RSPP Bergamo

L’emergenza è una circostanza, situazione imprevista o momento critico che richiede un intervento immediato; nell’ambito dell’attività lavorativa può determinare danni più o meno gravi a persone o cose.

  • incendio, esplosione
  • allagamento
  • terremoto
  • cedimento strutturale di edifici o impianti
  • infortunio grave
  • malore
  • emergenza sanitaria

Le emergenze dovute ad allagamento e terremoto possono sussistere in condizioni valutabili in base alle caratteristiche del territorio di ubicazione dell’insediamento produttivo medesimo.

Il cedimento strutturale è un’emergenza che deve essere analizzata in funzione delle caratteristiche della struttura stessa oggetto della valutazione.

L’emergenza sanitaria (contagio) deve essere valutata in funzione delle caratteristiche dell’ambiente operativo se presenta possibilità di elevata promiscuità con soggetti a rischio.

L’emergenza incendio e l’emergenza sanitaria (infortunio o malore) devono essere analizzate meglio al fine di garantire un minimo di preparazione sui comportamenti corretti da adottare in tali frangenti.

 

Procedure di esodo

Qualsiasi persona che si trovasse presente sul luogo dell’emergenza (incendio, scoppio od altro) dovrà comportarsi come segue:

  • lanciare subito l’allarme telefonando al Responsabile dell’emergenza indicando le caratteristiche dell’emergenza in corso;
  • sospendere le attività operative in corso;
  • evitare, qualora ci si trovasse in altra area del complesso, di raggiungere il proprio posto di lavoro attenendosi alle disposizioni impartite;
  • non fare uso degli idranti (operazione riservata ai Vigili del Fuoco o personale abilitato) sia perché in presenza di corrente elettrica si potrebbero creare contatti e folgorazioni, sia perché risulterebbe pericoloso l’uso della manichetta se effettuato da persone non esperte;
  • non richiedere, di proprio arbitrio, l’intervento dei Vigili del Fuoco o di altri organismi esterni;
  • a seguito di avvenuta comunicazione, abbandonare l’area con calma seguendo le indicazioni fornite dal personale;
  • non sostare nelle immediate vicinanze delle uscite esterne ma portarsi nei luoghi di raduno previsti sia per essere più facilmente identificati sia per non ostacolare gli eventuali soccorsi;
  • rientrare nelle aree di lavoro solo quando espressamente autorizzato dal Responsabile dell’emergenza.

Il Responsabile dell’emergenza, ricevuta la segnalazione:

  • darà l’allarme di evacuazione al fine di consentire la predisposizione per l’allontanamento di tutto il personale dal complesso;
  • si metterà in contatto con il personale della squadra di pronto intervento per la definizione delle operazioni previste dalle schede tecniche predisposte in base alle diverse tipologie di rischi presenti nell’attività;
  • interverrà sul principio di incendio, con un estintore idoneo, in funzione delle proprie capacità, possibilità e della formazione ricevuta, senza mettere in pericolo la propria incolumità fisica.

Al suono del segnale di emergenza tutto il personale non direttamente interessato in operazioni di emergenza si metterà in condizioni di preallarme fermando in sicurezza le attività operative e si comporterà come indicato nelle raccomandazioni dello specifico punto.

Il personale così avvisato si recherà presso il posto di raduno prestabilito.

Ai fini dell’abbandono dei posti di lavoro si ricordano le seguenti modalità:

  • a seguito dell’avviso di emergenza abbandonare senza indugi il proprio posto dopo averlo messo in sicurezza;
  • uscire dai luoghi di lavoro con calma e seguendo i percorsi più brevi per raggiungere l’uscita;
  • non sostare per il recupero di oggetti o telefonate;
  • raggiungere e sostare nel punto di raduno;
  • svolgere un’azione di verifica al fine di valutare l’eventuale assenza non giustificata di colleghi e provvedere a richiederne la ricerca;
  • attendere comunicazioni dal Responsabile dell’emergenza circa i futuri comportamenti.

Il servizio di prevenzione e protezione | RSPP Milano

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Il servizio di prevenzione e protezione

RSPP Milano

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione

È nominato dal datore di lavoro (può essere lo stesso datore di lavoro nelle imprese sino a 30 dipendenti) e ha il compito di collaborare alla valutazione dei rischi, promuovere le iniziative atte a prevenirli, eliminarli o ridurli al minimo. Per svolgere questa attività deve avere la collaborazione del datore di lavoro, dei preposti e dei i lavoratori, deve frequentare un corso formativo per acquisire le attitudini e le conoscenze necessarie con attestazione finale.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Deve essere eletto dai lavoratori ed é il riferimento dei lavoratori e il loro portavoce per le problematiche di sicurezza ed igiene sul lavoro. Non ha responsabilità specifiche di alcun genere,  anch’esso deve frequentare un corso formativo per acquisire le attitudini e le conoscenze necessarie con attestazione finale. Può essere di comparto (territoriale) o di sito, qualora all’interno dell’azienda non vi siano persone disposte ad accettare l’incarico.

Il medico competente

Ha il compito di collaborare col datore di lavoro a valutare i rischi per la salute, verificare l’idoneità fisica dei lavoratori in base ai rischi presenti per la salute e l’obbligo di segnalare l’insorgere di patologie che possono determinare la inidoneità,  l’idoneità parziale o con prescrizioni dei lavoratori esposti a rischi per la salute.

La riunione periodica del servizio di prevenzione e protezione

Nelle aziende con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro deve indire la riunione periodica a cui partecipano i membri suddetti, redigere un verbale, sottoscriverlo e conservarlo in azienda.

La riunione periodica, obbligatoria almeno una volta l’anno oppure ad ogni significativo mutamento del ciclo produttivo, deve analizzare:

– l’adeguatezza del documento di valutazione dei rischi,

– i programmi formativi in base ai disposti di legge e alle esigenze aziendali,

– la verifica delle necessità e/o dell’utilizzo delle protezioni personali (DPI),

– l’andamento infortunistico e l’analisi degli infortuni verificatisi nel periodo,

– l’idoneità del servizio di emergenza e del piano esistente.

 Formazione e informazione del personale

 La formazione alla sicurezza deve interessare tutti i lavoratori con priorità ai neo assunti e ai cambi di mansione, allo scopo di preparare chi è esposto a rischi ad affrontare e prevenire i pericoli per la propria incolumità. Tale formazione interessa, come da normativa, i rischi generali e specifici dell’attività; completata con l’addestramento deve prevedere i rischi derivanti dall’impiego di attrezzature e macchine che sono fonte di rischio per altri lavoratori, l’uso di DPI salvavita, i lavori in quota, la realizzazione di ponteggi e tutte quelle operazioni che richiedono una particolare attenzione. Questo al fine di migliorare costantemente la qualità del lavoro che è anche qualità della vita, dato che il tempo occupato sul lavoro riveste una parte importantissima dello spazio vitale dell’uomo.

Il concetto di prevenzione | RSPP esterno Milano

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Il concetto di prevenzione

RSPP esterno Milano

La prevenzione è l’insieme di azioni finalizzate a impedire o ridurre il rischio, ossia la probabilità che si verifichino eventi non desiderati. Gli interventi di prevenzione sono in genere rivolti all’eliminazione o, nel caso in cui la stessa non sia concretamente attuabile, alla riduzione dei rischi che possono generare dei danni all’incolumità delle persone.

Nell’ambito lavorativo la “prevenzione” è definita dall’art. 2 lett. n) del D. Lgs. 81/2008 come “il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”.

Misure generali di tutela

– Valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza

– Programmazione della prevenzione

– Eliminazione dei rischi o riduzione al minimo possibile in base alla tecnologia attuale

– Rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, delle attrezzature e nei metodi di lavoro

– Eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte

– Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno

– Limitazione al minimo possibile dei lavoratori che possono essere esposti a rischio

– Impiego limitato degli agenti chimici, fisici o biologici sui luoghi di lavoro

– Priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle protezioni individuali

– Controllo sanitario dei lavoratori

– Allontanamento del lavoratore da postazioni pericolose, per motivi sanitari, per la sua persona con adibizione, se possibile, ad altra mansione

– Informazione e formazione adeguate per i lavoratori

– Informazione e formazione adeguate per dirigenti e preposti

– Informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

– Istruzioni adeguate ai lavoratori

– Partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

– Programmazione delle misure per migliorare nel tempo il livello di sicurezza

– Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, incendio ed evacuazione

– Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza

– Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti e dispositivi di sicurezza

Effetti del demansionamento del dipendente | Corsi sicurezza Dalmine

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Effetti del demansionamento del dipendente

Corsi sicurezza Dalmine

I Giudici di legittimità, Sezione Lavoro, si sono pronunciati, con sentenza 20123/2017, in merito alla vicenda di due lavoratori licenziati illegittimamente.

I due, impugnando il predetto provvedimento, avevano ottenuto il diritto al reintegro nel posto di lavoro, al quale il datore aveva tuttavia dato seguito con largo ritardo. Inoltre il datore, adducendo una importante riorganizzazione aziendale, avvenuta successivamente all’impugnato licenziamento, aveva assegnato i lavoratori a mansioni inferiori a quelle svolte dagli stessi in precedenza, in quanto le stesse non risultavano più disponibili al momento del reintegro dei dipendenti.

Tale condotta appare sicuramente censurabile ed illegittima, ed origina in capo al lavoratore demansionato il diritto al risarcimento del danno.

Il datore difatti, per sottrarsi all’obbligo risarcitorio nei confronti dei dipendenti, avrebbe dovuto dimostrare non solo che il riassetto organizzativo abbia di fatto eliminato alcune mansioni, bensì che tali mansioni siano state eliminate per cause a lui non imputabile. Ma soprattutto, il datore deve provare la impossibilità di assegnare il lavoratore a mansioni alternative ed equivalenti a quelle svolte in precedenza; a mente dell’art. 2103 c.c., infatti, “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte”. Il dipendente dunque non può essere ragionevolmente chiamato a sopportare le conseguenze delle sorti aziendali, laddove risultino per lui pregiudizievoli.

Sulla scorta delle citate considerazioni, pertanto, in difetto di mancato assolvimento dell’onere della prova -da parte del datore- nei termini suddetti, allo stesso incombe l’onere del risarcimento del danno patito dal lavoratore per l’avvenuto demansionamento.