Il Documento di Valutazione dei Rischi | Consulente sicurezza Bergamo

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IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Consulente sicurezza Bergamo

Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

Il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 introduce l’obbligo (non delegabile) per tutti i datori di lavoro di valutare tutti i rischi sulla sicurezza per i lavoratori presenti in azienda ed elaborare un documento che ne valuti l’entità: il Documento di Valutazione dei Rischi a cui sono esposti i lavoratori [1].
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere presente all’interno del luogo di lavoro e disponibile per un eventuale esame della stessa da parte degli organi di controllo previsti. Ha per oggetto l’individuazione di tutti i rischi derivanti dalle lavorazioni specifiche stesse, dalla manipolazione dei materiali, dall’impiego delle attrezzature necessarie e dalle caratteristiche dell’ambiente di lavoro in cui ci si trova, che possono causare danni alla salute, conseguenti da infortuni o malattie professionali, ai lavoratori che ne sono interessati.

Lo scopo di tale valutazione è, identificati i rischi, di stabilire le priorità di intervento per l’eliminazione o riduzione al minimo possibile dei rischi più gravi, definendone tempi e modalità di intervento, per poi passare alle situazioni meno critiche, predisponendo misure adeguate ad eliminare le cause tecniche e limitare al minimo possibile le cause umane, garantendo quindi sicurezza sul luogo di lavoro.

Fondamentale, nel contesto della valutazione, una volta identificate le categorie o mansioni di lavoratori potenzialmente esposti e le soluzioni tecniche e/o organizzative per la prevenzione dei rischi, diviene l’attuazione di un programma di mantenimento del livello di sicurezza raggiunto, con verifiche dello stesso e interventi migliorativi in caso di problematiche non emerse in prima fase o dovute a nuove situazioni, cicli produttivi o materiali introdotti successivamente.

[1] Art. 17, comma 1, lettera a, D. Lgs. n. 81/2008: “Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto all’articolo 28”