CORSI FORMAZIONE

Cancellazione di società di capitali e debiti sociali | Responsabile sicurezza Bergamo

By / CORSI FORMAZIONE, DVR, NEWS, RSPP, SICUREZZA LAVORO / Commenti disabilitati su Cancellazione di società di capitali e debiti sociali | Responsabile sicurezza Bergamo

Cancellazione di società di capitali e debiti sociali

Responsabile sicurezza Bergamo

La giurisprudenza di legittimità è tornata recentemente a pronunciarsi, con diverse sentenze, in merito alla cancellazione delle società di capitali, con particolare riguardo alla sorte dei debiti sociali pendenti.

A mente dell’art. 2495 c.c., difatti, dopo la cancellazione della società di capitali “i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”. Secondo il dettato normativo pertanto, solo nella eventualità che i soci abbiano riscosso un qualunque importo a seguito dello scioglimento, possono essere chiamati a rispondere nei limiti di detta cifra.

La giurisprudenza maggioritaria da tempo si è mostrata in linea con l’esplicita intenzione del legislatore (ex multis Cass., 2444/2017).

Una voce fuori dal coro invero è rappresentata dalla sentenza 9094/2017, sempre emanata della Suprema Corte, secondo la quale i soci succedono alla società nei debiti pregressi, indipendentemente dalla riscossione o meno del riparto in sede di bilancio finale, con conseguente interesse ad agire del creditore insoddisfatto, per vedere riconosciuto il proprio diritto e dimostrare l’esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio finale di liquidazione.

Tale esegesi sembra tuttavia destinata a rimanere una interpretazione piuttosto isolata sul punto; difatti la Corte di Cassazione è tornata nuovamente in argomento, precisando che solo e soltanto laddove il creditore (ex art. 2697 c.c.) dimostri che vi sia stato un attivo da liquidare, ripartito tra i soci, egli possa rivalersi sui predetti, che assurgono quindi a legittimati passivi in sede di contenzioso.

Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope | Consulente DVR Brescia

By / CORSI FORMAZIONE, DVR, NEWS, SICUREZZA LAVORO / Commenti disabilitati su Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope | Consulente DVR Brescia

Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope

Consulente DVR Brescia

I lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi, non possono assumere sostanze stupefacenti e psicotrope mai, in nessun caso, anche fuori dall’orario di lavoro.

A tale proposito i datori di lavoro, in collaborazione col medico competente sono obbligati a effettuare accertamenti sanitari volti ad accertare l’assenza di assunzione di tali sostanze.

L’accordo Stato Regioni (rep. atti n. 178 del 18/09/2008) definisce le indicazioni operative che la Regione Lombardia (Giunta Regionale Direzione Generale Sanità del 22/01/2009, protocollo H1.2009.0002333) ha adottato per la verifica dell’assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi.

L’azienda deve elaborare un documento aziendale dedicato che definisce, oltre che le procedure di applicazione della normativa nelle aziende, anche le azioni preventive, promozionali ed educative con riferimento ai rischi connessi all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’espletamento di mansioni a rischio, anche in relazione al fenomeno degli infortuni stradali in itinere.

Tale documento è parte del documento di valutazione dei rischi, deve essere condiviso con le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza e deve essere presentato a tutti i lavoratori adibiti a mansioni pericolose.

Il datore di lavoro fornisce al medico competente l’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte in Allegato I al Provvedimento n. 99/CU del 30 ottobre 2007; tale verifica deve essere effettuata per tutti i lavoratori e successivamente, periodicamente, con scadenza annuale.

La lista dei lavoratori deve essere tempestivamente aggiornata tenendo conto dei nuovi assunti, dei soggetti che hanno cessato di svolgere mansioni a rischio, che debbono essere stornati, dei lavoratori che, inizialmente assunti con altre mansioni, sono stati in tempi successivi adibiti alle mansioni a rischio.

L’elenco dei nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti in base alla lista delle mansioni descritte nell’Allegato I deve tenere conto dell’effettivo impiego dei lavoratori nelle singoli mansioni a rischio elencate. Ciò non può prescindere quindi da una rigorosa definizione delle procedure organizzative da parte del Datore di Lavoro stesso, ad esempio: macchine operatrici, carrelli elevatori, piattaforme auto sollevanti, gru e autogrù, devono essere utilizzati solo da personale autorizzato e adeguatamente formato.

ALLEGATO – I: MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ E LA SALUTE DEI TERZI

1) Attività per le quali e’ richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:

  1. a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
  2. b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
  3. c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.i.).

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:

  1. a) conducenti di veicoli stradali per i quali e’ richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e’ richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
  2. b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
  3. c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
  4. d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
  5. e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
  6. f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
  7. g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
  8. h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
  9. i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
  10. l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
  11. m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
  12. n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci (carrelli elevatori).

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

PROCEDURE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI DI ASSENZA DI TOSSICODIPENDENZA O DI ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE NEI LAVORATORI

(Intesa Conferenza Unificata, seduta del 30 ottobre 2007, ai sensi dell’art. 8, c. 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131)

 

Consulente DVR Brescia

La Fondazione incontra le autoscuole per diffondere la cultura della sicurezza | Corso sicurezza lavoro Bergamo

By / CORSI FORMAZIONE, NEWS, SICUREZZA LAVORO / Commenti disabilitati su La Fondazione incontra le autoscuole per diffondere la cultura della sicurezza | Corso sicurezza lavoro Bergamo

La Fondazione incontra le autoscuole per diffondere la cultura della sicurezza

Corso sicurezza lavoro Bergamo

Ancora una volta il messaggio della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro ha avuto modo di essere portato anche verso altri settori che, anche se in maniera diversa, curano la sicurezza delle persone. Il 25 giugno, la Fondazione Asso.Safe, è stata invitata a partecipare ad un convegno organizzato a Padova da Antares, l’Associazione Nazionale Titolari Autoscuole Riunite e Studi, che rappresenta gli interessi dei propri associati nei settori dell’istruzione e formazione dei conducenti, dell’educazione stradale, degli studi di consulenza, delle scuole nautiche, dei centri di revisione dei veicoli ed agenzie infortunistiche.

L’invito ci è pervenuto dal Presidente di ANTARES nonché titolare di un nostro centro convenzionato che da anni collabora con noi, il Sig. Ulisse Cecchin, titolare dell’autoscuola Giove. Il Presidente, considerati gli ottimi risultati conseguiti grazie alla collaborazione con la Fondazione, ci ha “esortati” a divulgare informazioni e conoscenze nel campo della salute e sicurezza sul lavoro durante l’evento.

Come in altre occasioni la Fondazione ha subito accettato l’invito e ha presenziato orgogliosamente a questa nuova occasione di confronto con altre realtà operanti sul territorio nazionale.

Nel caso specifico è stata richiesta la nostra  partecipazione per dare ai presenti, membri di autoscuole di tutta Italia, delucidazioni sulla necessità, imposta dall’accordo della Conferenza Stato-Regioni raggiunto il 22 febbraio 2012, di una specifica abilitazione all’utilizzo delle attrezzature elencate nel comma 4 e 5 dell’articolo 73 del Decreto Legislativo 81/08 da parte degli operatori addetti. Grazie a questo accordo la sicurezza per gli operatori di attrezzature è stato finalmente regolamentato in maniera completa ed esaustiva almeno per quanto concerne i macchinari maggiormente diffusi.

A tale convegno, cui ho partecipato io direttamente quale relatore, in rappresentanza della Fondazione, abbiamo avuto la possibilità di spiegare che l’utilizzo di macchine agricole (trattori e cingoli), carrelli elevatori o delle altre macchine sopra elencate, oltre alla patente, richiede una abilitazione specifica, chiamata “patentino agricolo” che, in realtà, rispecchia la frequenza di un corso sulla sicurezza per la gestione di strumenti di lavoro secondo il Decreto Legislativo 81/08.

Pertanto, a prescindere da chi utilizza la macchina, sia esso un individuo operante in ambito privato (sul proprio terreno, orto, etc), il titolare di un’attività, un coadiuvante familiare, un socio, un dipendente, un lavoratore autonomo, addirittura pensionati, famigliari, collaboratori esterni provenienti da altri settori lavorativi o disoccupati che guidano il trattore o collaborano con un’azienda agricola pur non facendone direttamente parte, il medesimo è obbligato a conseguire tale patentino (è obbligato a conseguirlo anche chi noleggia o prende a prestito un trattore).

Questo per fare in modo che le autoscuole, beneficiando dei servizi messi a disposizione da aziende di primo piano con cui la Fondazione ha stretto una partnership e potendo contare su docenti con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di cui trattasi, messi a disposizione da Asso Safe possano avere la possibilità di offrire ai propri clienti, oltre alla consueta patente di guida, i sopra detti patentini speciali, con relativa abilitazione professionale come operatore di attrezzatura speciale.

Il nostro intervento ha suscitato grande interesse nei partecipanti, i quali, numerosi, mi hanno chiesto ulteriori chiarimenti su come poter godere del nostro supporto e conoscere in maniera più dettagliata i singoli servizi che offriamo sia per quanto concerne la formazione elearning, quella che si effettua direttamente online, che quella svolta in aula.

Molte le richieste anche sull’utilizzo della Piattaforma Pratica e sulla possibilità di diventare docenti nel campo della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Ciò a dimostrazione del fatto che, anche in questa occasione, l’interesse nei confronti delle opportunità offerte dalla Fondazione si è dimostrato molto alto. E’ evidente che anche in questo settore sia importante fornire agli operatori i necessari mezzi affinché anch’essi siano portatori della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro così come loro sono interpreti delle norme che regolano la sicurezza stradale. La diffusione di questa cultura passa anche dalla presenza della Fondazione Asso.Safe in queste occasioni utili per migliorare la consapevolezza e occasione per creare nuovi tipi di collaborazioni che intreccino diversi settori del mondo della sicurezza.

In questo caso sono state le autoscuole i protagonisti del convegno ma anche in altre circostanze si è riscontrata la volontà di offrire ai propri clienti ulteriori servizi, sapendo di poter contare sul sostegno di una realtà e di un network ormai consolidato su tutto il territorio nazionale.

 

A cura di Simone Ascolese – Comitato Scientifico Fondazione Asso.Safe

Partecipazione attiva: dal mondo del lavoro a quello della formazione | Formazione sicurezza Bergamo

By / CORSI FORMAZIONE, NEWS, SICUREZZA LAVORO / Commenti disabilitati su Partecipazione attiva: dal mondo del lavoro a quello della formazione | Formazione sicurezza Bergamo

Partecipazione attiva: dal mondo del lavoro a quello della formazione

Formazione sicurezza Bergamo

Ogni cosa che ci circonda, dalla più piccola alla più grande, ci sottolinea come sia necessaria una perfetta sincronizzazione e coordinazione, affinché tutto possa funzionare in maniera armonizzata.

Nel momento in cui questi meccanismi di funzionamento sincroni, vengono in qualche modo “deviati”, si generano catastrofi di ogni genere.

La stessa “procedura” viene utilizzata dal nostro corpo: ogni cellula, ogni nervo e ogni organo lavora per rendere efficiente la macchina nella sua totalità…

Un cuore che pompa il sangue facendolo arrivare ovunque serva, i reni che lo purificano espellendo sostanze di scarto attraverso l’urina, gli organi preposti a fornirci l’energia di cui abbiamo bisogno affinché possiamo essere in grado di svolgere le normali attività quotidiane.

Non voglio parlare di fisiologia umana, tranquilli, non ne avrei di certo le competenze, ma mi solletica l’idea di paragonare il lavoro del network della nostra Fondazione al lavoro sincopato che, incessante, fa il nostro corpo per garantirne il perfetto funzionamento.

In questi ultimi due mesi, in cui abbiamo cominciato ad erogare la formazione ai dipendenti di tutte le filiali della Carige spa, operanti sul territorio nazionale, sotto una lente di ingrandimento, ho visto come, ogni ingranaggio della Fondazione, lavora in funzione di tutti gli altri, e non per tentativi ed errori, ma, mettendo in campo un insieme di capacità e competenze, in grado di combinare, in maniera esaustiva, le esigenze di ciascuno (dal committente, ai docenti, ai discenti, ai collaboratori della Fondazione, fino alle risorse esterne).

Certo è che né l’una né l’altra (capacità e competenze), sono in grado di garantire che ciò possa, ipso facto, evitare che si possano verificare problematiche o la necessità di ripianificare un intervento, nonostante la sua messa in opera, se non ci fossero le teste. Non si tratta di “teste piene o teste vuote”, ma di TESTE CHE FUNZIONANO.

E per dirla con Perrenoud “la competenza è la Capacità di agire in una situazione data, capacità che si fonda su alcune conoscenze, ma non si riduce ad esse”.

La competenza e la capacità di riconoscere le risorse necessarie da mettere in campo, se utilizzate in maniera sinergica, rendono, l’azione, mirata alla risoluzione di una situazione complessa, efficace.

Il lavoro della Fondazione, consentitemi, reticolare, funziona anche grazie alla cooperazione ed alla competenza di tutti quei centri che, facendone parte, si sono attivati ed adoperati, per consentirci di garantire la formazione di aggiornamento di primo soccorso e di aggiornamento per i preposti, agli oltre 1000 dipendenti della Carige, presenti in tutte le Regioni italiane.

Di fondamentale importanza, inoltre, ai fini di una progettazione e programmazione degli interventi formativi efficace, è la comunicazione interattiva con l’ufficio delle risorse umane della Carige, senza la quale, di certo, il nostro compito sarebbe stato più arduo.

Il costante monitoraggio al termine delle formazioni, ci consente di rilevare tempestivamente eventuali criticità e di intervenire su di esse con azioni decise di rottura di tanti schemi concettuali, che altrimenti le renderebbero paradigmatiche e appiattite ad un “ciclo produttivo” di mera adesione burocratico – normativa.

Partendo dalla mappatura delle filiali, abbiamo attivato un sistema di assessment, che ci potesse consentire, in prima battuta, di effettuare una pianificazione per l’erogazione delle formazioni nel periodo maggio – dicembre 2017. Ciò ha consentito ai dipendenti Carige di poter scegliere la data di fruizione della formazione, in base alle necessità sia aziendali che individuali.

Garantire che gli adempimenti normativi vengano soddisfatti, significa avvalersi di personale docente che abbia un bagaglio unico per competenza e capacità, frutto di attività maturate sul campo, in grado di tarare gli interventi formativi in base alla realtà lavorativa di ciascuno. Di fatto, i nostri docenti, non si limitano ad una enunciazione normativa, né ad una successione di pratiche operative, ma ad una vera e propria organizzazione ed animazione della formazione, richiamando situazioni di apprendimento che si riferiscono a situazioni reali, in cui il soggetto è chiamato ad esercitare ruoli attivi.

L’iniziale propensione all’entropia che caratterizza i discenti, dominati dai processi di inerzia che replicano il “già noto”, viene, sovente (almeno questo emerge dai piani di monitoraggio) sostituita da un’energica curiosità e voglia di apprendimento, che convalidano come mirata la formazione. Ciò fa si che i dipendenti non subiscano la formazione, ma diventino partecipanti attivi, i docenti traggano soddisfazione dal loro lavoro e la committenza riconosca l’importanza e l’efficacia del lavoro prestato.

Come già detto, grazie al supporto dei centri del network, le formazioni si svolgono prevalentemente in aula, ma laddove ciò non sia possibile, i nostri docenti erogano le formazioni all’interno delle nostre aule mobili.

Abilità, conoscenze, competenze e risorse, costituiscono la trama e, al contempo, rappresentano gli ingredienti fondamentali di un’azione formativa che agisce in modo significativo ed efficace a più livelli.

 

A cura di Mattia Mingardo – Presidente Fondazione Asso.Safe

Normativa riguardante le Procedure di Collaborazione con gli Organismi Paritetici | Formazione sicurezza lavoro

By / CORSI FORMAZIONE, NEWS, SICUREZZA LAVORO / Commenti disabilitati su Normativa riguardante le Procedure di Collaborazione con gli Organismi Paritetici | Formazione sicurezza lavoro

Normativa riguardante le Procedure di Collaborazione con gli Organismi Paritetici

Formazione sicurezza lavoro

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Articolo 2, comma 1, lettera ee):

«organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia.

Articolo 51, Organismi paritetici:

gli organismi sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali …, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese…

Articolo 37, Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti:

  1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
    a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
    b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
    2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
    7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
  2. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; ….
    10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
    12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 n. 221 (formazione lavoratori, preposti, dirigenti):

durata, contenuti minimi, modalità di formazione, aggiornamento. Requisiti dei docenti (esperienza triennale). Organizzazione della formazione: soggetto organizzatore, responsabile corso e nominativo docenti, numero massimo di 35 partecipanti, registro presenze, obbligo di frequenza del 90%, contenuti (tenendo presente età, genere, lingua, ecc.). Metodologie di apprendimento (esercitazioni teoriche e pratiche, e-learning). Percorso formativo: 4 ore formazione generale + 4/8/12 formazione specifica. Formazione preposti: +8 ore. Formazione dirigenti sostitutiva: 16 ore. Aggiornamento lavoratori, preposti, dirigenti: 6 ore ogni 5 anni.

Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 n. 223 (formazione datori di lavoro che svolgono attività di RSPP):

contenuti, articolazioni, modalità di espletamento del percorso formativo, aggiornamento. Soggetti formatori (regioni, università, INAIL, sindacati, enti bilaterali, ecc.) e requisiti docenti. Organizzazione dei corsi: responsabile del progetto formativo e docente, numero massimo di 35 partecipanti, registro presenze, 10% assenze ammesse. Metodologie di apprendimento (metodologie interattive). Percorso formativo: rischio basso 16, rischio medio 32, rischio alto 48 ore. Valutazione e certificazione (colloquio o test). Aggiornamento ogni 5 anni: 6 ore (basso), 10 ore (medio), 14 ore (alto). Esercizio di nuova attività: obbligo entro 90 giorni.

Circolare n. 7, 17 settembre 2012, Regione Lombardia

Enti bilaterali e organismi paritetici. Procedure per la richiesta di collaborazione. Riconoscimento della formazione pregressa: datori di lavoro e dirigenti (effettuata entro l’11 gennaio 2012) 5 anni, lavoratori e preposti (effettuata entro l’11 gennaio 2012) 12 mesi (se fatta prima dell’11 gennaio 2007) 5 anni (se fatta dopo l’11 gennaio 2007). Modalità di erogazione (registro presenze, ore, nominativi docenti, modalità organizzative, valutazione e certificazione, prove finali). Rilascio attestati (Modigliani bianco A4). Lista Organismi Paritetici.

Circolare n. 20, 25 ottobre 2013, Regione Lombardia (attrezzature di lavoro)