Author: Giovanni Samele

Il Documento di Valutazione dei Rischi | Consulente Sicurezza Brescia

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Il Documento di Valutazione dei Rischi

Consulente Sicurezza Brescia

Il Documento di Valutazione dei Rischi è lo strumento attraverso il quale il datore di lavoro effettua “la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”[1].

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere redatto entro 90 giorni dall’inizio di ogni attività e deve essere rivisto, ai sensi dell’articolo 29[2], comma 3, sotto responsabilità del datore di lavoro, nel momento in cui si dovessero verificare determinate circostanze come:

– modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro che siano significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;

– evoluzioni tecniche, della prevenzione o della protezione;

– infortuni significativi (superiori a 40 giorni di prognosi);

– necessità evidenziate dalla sorveglianza sanitaria.

In tal caso il datore di lavoro ha 30 giorni per rielaborare il DVR ed essere così in regola con il dettame normativo. I 30 giorni scattano dal momento in cui si verificano le circostanze sopra elencate.

Si precisa che il tenore sanzionatorio in sede processuale può essere modificato in senso peggiorativo dai giudici, i quali possono comminare la pena detentiva dell’arresto da quattro a otto mesi. Tale circostanza si può verificare nel caso in cui la mancata elaborazione del DVR venga commessa in:

  • aziende industriali ai sensi del D. Lgs. n. 334/1999[3], aziende con oltre 200 lavoratori, industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • centrali termoelettriche;
  • aziende di fabbricazione e deposito esplosivi, polveri e munizioni;
  • strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori;
  • aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici ex art. 268[4], comma 1, lettera c e d, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
  • attività ex titolo IV[5] del D. Lgs. n. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili) a cui partecipino più imprese e ci sia un’entità presunta di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno.

È utile sottolineare anche che la redazione del DVR è un adempimento oggetto di frequenti verifiche da parte del personale ispettivo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La “vigilanza” in senso lato viene svolta discrezionalmente da tutti i soggetti indicati nell’art. 13[6] del Testo Unico, tra i quali si distinguono sicuramente le ASL (Aziende Sanitarie Locali) per la mole di interventi; il più delle volte tali controlli seguono al verificarsi di infortuni e incidenti, a segnalazioni di altri enti preposti alla vigilanza e anche a segnalazioni e richieste di intervento fatte tanto da personale interno all’azienda quanto da personale esterno.

Posto quindi che la mancata adozione del DVR comporta una rilevante sanzione, vediamo quali sono i documenti di valutazione di cui deve obbligatoriamente dotarsi il datore di lavoro.

Innanzitutto, il Testo Unico definisce l’oggetto della valutazione dei rischi, stabilendo che essa “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro[7].

In base, poi, al numero di lavoratori impiegati nel luogo di lavoro, la normativa prevede differenti livelli di valutazione che si concretizzano in differenti tipologie di documenti.

Ogni azienda che impiega almeno un lavoratore, infatti, è obbligata alla valutazione del rischio stress lavoro correlato e all’elaborazione del relativo documento: DVR stress lavoro correlato.

Per la valutazione dei restanti rischi, poi, è necessario fare riferimento al numero di lavoratori occupati: le aziende che occupano fino a 10 lavoratori (ad esclusione delle sole aziende industriali a rischio rilevante, centrali termoelettriche, impianti ed installazioni nucleari, aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni) sono obbligate a predisporre il documento di valutazione sulla base delle procedure standardizzate[8] approvate dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro in data 16 maggio 2012, elaborando quindi una sorta di “DVR semplificato”; le aziende con più di 10 lavoratori, invece, sono tenute ad elaborare un documento di valutazione più approfondito, contenente tutti i rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro, compresi quelli relativi alla presenza di determinate categorie di lavoratori (lavoratrici in gravidanza e puerpere, minorenni, disabili, provenienti da altri Paesi). Ad eccezione di quanto detto in precedenza, le stesse procedure standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva danno la possibilità di utilizzare il “DVR semplificato” anche alle aziende sopra i 10 lavoratori ma comunque entro i 50[9]; sopra i 50 lavoratori, invece, non è in alcun modo possibile avvalersi del modello semplificato.

Ricapitolando, ai fini della valutazione dei rischi, il datore di lavoro sia in sede di costituzione di nuova impresa sia in sede di variazione del numero dei lavoratori e di modifica sostanziale di cicli produttivi e materiali impiegati, deve:

  1. determinare correttamente l’organico aziendale, in quanto nella somma del personale occupato dovranno escludersi tutta una serie di lavoratori (a titolo esemplificativo: collaboratori familiari, tirocinanti, i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio, lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili, i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto, i lavoratori in prova, ecc.);
  2. aggiornare le valutazioni dei rischi per mansioni omogenee o singoli lavoratori in base alla tipologia di azienda o alle modifiche dell’attività svolta;
  3. aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi nei casi prescritti.

 

[1] Art. 2, lettera q, D. Lgs. n. 81/2008

[2]Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

[3]Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

[4]Classificazione degli agenti biologici

[5]Cantieri temporanei o mobili

[6]Vigilanza

[7] Art. 28, comma 1, D. Lgs. n. 81/2008

[8] Art. 29, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008

[9] Art. 29, comma 6, D. Lgs. n. 81/2008

Descrizione dei rischi: misurarli e quantificarli | Consulente DVR Bergamo

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Descrizione dei rischi: misurarli e quantificarli

Consulente DVR Bergamo

La descrizione dei rischi prevede, una volta rilevati, di definirne l’entità sulla base di fondamentali concetti quali: tempi di esposizione, entità del livello di esposizione, livello di pericolosità (specifica potenzialità lesiva).

Tempo – quantità – pericolosità: sono dati abbastanza semplici da rilevare, ma nell’ambito di lavori classificati per mansioni omogenee possono comunque essere influenzati da fattori diversi per cui il lavoro di quantificazione di un rischio è complesso e prevede una certa esperienza da parte di chi svolge il lavoro.

Il contesto non può prescindere da un accurato sopralluogo che valuti altri fattori quali:

  • qualità ambientale e igienica della postazione operativa;
  • gravosità della lavorazione rispetto a quelle simili svolte dai colleghi;
  • presenza di sistemi di protezione collettiva;
  • automatizzazione della lavorazione;
  • presenza di attrezzature atte a limitare fatica, agenti fisici, posture incongrue;
  • microclima adeguato;
  • formazione specifica e addestramento del lavoratore esposto;
  • esperienza specifica del lavoratore (anzianità della mansione);
  • condizioni fisiche e/o psicologiche del lavoratore in funzione del tipo di attività;
  • capacità di lettura e comprensione della lingua italiana;
  • consumo di alcol e sostanze psicotrope;
  • distanza dell’abitazione dal luogo di lavoro;
  • ecc.

Esempio di quanto detto si ha considerando il “rischio proiezione schegge”: la smerigliatura di una superficie metallica, con utensile elettrico specifico, produce migliaia di microschegge con elevatissima probabilità di lesioni oculari, ma normalmente di lieve entità; al contrario, la “battitura con mazza e scalpello o di chiodi temprati con martello” produce solo occasionalmente schegge, ma di dimensioni tali che, in caso di lesione oculare, esiste la reale possibilità di perdita della vista; di norma gli occhiali protettivi vengono pretesi nella prima ipotesi e quasi mai richiamati nella seconda.

Valutazione del Rischio | Valutazione Rischi Bergamo

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Valutazione del Rischio

Valutazione Rischi Bergamo

Il processo da seguire analizza le lavorazioni, le fasi operative, i fattori di rischio, i lavoratori esposti, il grado di formazione degli stessi, ponendo in relazione la gravità del danno o lesione conseguente all’incidente o all’esposizione al rischio per la salute con la probabilità che esso si verifichi.

La quantificazione del rischio è stata impostata sulla base dei dati statistici aziendali relativi agli infortuni indennizzati rilevati dal registro infortuni, sull’esperienza e sulla conoscenza delle problematiche specifiche in materia di prevenzione e protezione dei relatori.

Nelle successive tabelle sono descritte le scale semiquantitative del danno (D) e della probabilità (P) ed i criteri per l’attribuzione dei valori.

La definizione della scala delle probabilità fa riferimento principalmente all’esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato; in secondo luogo all’esistenza di dati statistici noti a riguardo, a livello di azienda o di comparto di attività; un criterio di notevole importanza, infine, è quello del giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa, che spesso costituisce l’unica fonte di tipo pseudo-statistico disponibile.

La scala di gravità del danno chiama invece in causa la competenza di tipo sanitario e fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno, distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o cronica.

Scala delle probabilità P

Valore Livello Definizioni / criteri
4 Altamente

probabile

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.

Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell’azienda, dell’ASL, dell’INAIL, ecc…).

3 Probabile La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto.

È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.

2 Poco probabile La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.

Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.

1 Improbabile La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabile indipendenti.

Non sono noti episodi già verificatisi.

 Scala dell’entità del danno D

Valore Livello Definizioni / criteri
4 Gravissimo Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.

Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.

3 Grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.

2 Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.

Esposizione cronica con effetti reversibili.

1 Lieve Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula R = P x D ed è raffigurabile in un’opportuna rappresentazione grafico-matriciale, avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

                  P 4 8 12 16  
  3 6 9 12  
  2 4 6 8  
  1 2 3 4 D
           

I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in alto (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all’origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare. La valutazione numerica e cromatica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi:

R > 8 Azioni correttive indilazionabili
4 ≤ R ≤ 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
2 ≤ R ≤ 3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine
R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione

 

Identificazione dei pericoli | Documento di Valutazione dei Rischi Bergamo

Identificazione dei pericoli

Documento di Valutazione dei Rischi Bergamo

Il termine pericolo rappresenta la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni, viene confuso con il termine rischio.

La “Norma UNI EN 292 PARTE I/1991” definisce il pericolo come fonte di possibili lesioni o danni alla salute ed il rischio come combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa.

È fondamentale, quindi, distinguere tra i concetti di pericolo e di rischio che risultano sostanzialmente diversi in quanto il pericolo è la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; il rischio è la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione, con la conseguenza che il rischio non potrà essere eliminato finché esisterà una sorgente di pericolo. L’art. 15[1] del D. Lgs. n. 81/2008, al comma 1, stabilisce, tra le misure generali di tutela nei luoghi di lavoro, la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, la programmazione della prevenzione, l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

Tali riferimenti al progresso tecnico inducono a ritenere che la tutela che deve essere garantita al lavoratore, non è il risultato di una valutazione statica basata soltanto sulla normativa in vigore, si tratta bensì di un processo dinamico che obbliga il datore di lavoro a quel salto di qualità nell’eliminazione o riduzione dei rischi in funzione del progresso delle conoscenze tecniche. L’obiettivo, quindi, non è il documento finale di valutazione ma la stima dei rischi e la pianificazione per ridurli, in un più ampio e qualificante progetto di miglioramento continuo delle condizioni di lavoro per raggiungere quello stato di completo benessere fisico, mentale e sociale richiesto.

Il percorso che le imprese devono compiere è quella della gestione della sicurezza, attraverso un continuo adattamento organizzativo e strutturale, la pianificazione della sicurezza non disgiunta dalla pianificazione del sistema produttivo. L’esame degli infortuni accaduti nell’Unione Europea lascia emergere che il 75% di tali eventi sono il risultato di carenze nella gestione e nell’organizzazione del lavoro, di errori nella fase di pianificazione, dalla scarsa attenzione dei vertici aziendali per la sicurezza e nell’insufficiente formazione ed addestramento degli operatori[2].

[1] “Misure generali di tutela

[2] Dati Eurostat